Buongiorno,
chiedo supporto per una pratica docfa che riguarda l’accatastamento una piscina come categoria D/6.
Faccio un po’ di riassunto dei passaggi eseguiti fin qui:
Nel 2023 ha seguito di accertamento da parte dell’ADE il perimetro della piscina è stato inserito in mappa tramite tipo mappale eseguito sulla particella dove è presente (la particella era un BCNC) e successiva variazione della stessa particella con DOCFA.
A gennaio 2025 gli aventi diritto sul BCNC hanno deciso di frazionare la particella in 4 parti. Trattandosi di BCNC è stata seguita la modalità indicata dalla circolare 11/E del 2023, casista E in quanto 3 delle 4 particelle originate dal frazionamento verranno vendute hai lotti limitrofi con specifico atto dal notaio.
La situazione attuale è quella rappresentata nella screen inserito di seguito:
La particella 571 è l’originario BCNC, di cui è stato mantenuto il numero per l’unico frazione che non verrà venduta per la quale come da circolare 11/e è stato presentata successiva pratica docfa per aggiornamento dell’elaborato planimetrico.
Il dubbio che ho è il seguente:
Dato che la piscina è presente su una particella con Qualità relitto urbano, come posso procedere per regolarizzarla prima dell’atto di vendita?
Mi sono informata al ufficio del catasto locale, inizialmente mi hanno indicato di procedere con una istanza in cui richiedevo il passaggio della particella 597 da relitto di ente urbano a ente urbano… inviata l’istanza mi è stata respinta in quanto bisognava procedere con:
- tipo mappale per conferma di mappa con passaggio automatica a F/6
- dichiarazione Docfa per l’accatastamento (nuova costruzione) piscina D/6
In quanto per poter procedere con l’istanza il numero di particella doveva essere mantenuta sulla attuale 597 ovvero quello dove è presente la piscina.
Vi chiedo se il procedimento indicato da ufficio del catasto locale si corretto e quali sono i tempi tecnici da rispettare.
Grazie
Concordo con quanto segnalato nella motivazione del respingimento istanza. Si doveva mantenere l’EU per la porzione interessata dal manufatto. Comunque l’Ufficio non ritiene di dover annullare il Tipo, per cui la procedura suggerita è corretta ed i tempi tecnici sono legati alla presentazione delle denunce T e F. Si raccomanda di presentare i modd.26 per le particelle 595 e 596 entro il 31/1/26…
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Buonasera Carlo,
Ti ringrazio per la risposta, vorrei chiederti ulteriori chiarimenti.
Per Il tipo mappale con conferma di mappa il passaggio della particella 597 a F/6, è automatico mi basta seguire la procedura classica del libretto senza estratto codifica della linea 6 e breve relazione ed essere il modello censuario cosi come indicato di seguito.
O|597|… …SN|….|450|
S|597|
C|AAA|… …SN|….|282|
Seconda domanda puoi spigarmi meglio che cosa intendi per “corretta ed i tempi tecnici sono legati alla presentazione delle denunce T e F” ? Intendi i 30 giorni dalla presentazione del Tipo mappale per conferma per la presentazione del Docfa.
Terzo per le particella 595 e 596 non posso procedere a un atto di trasferimento diritti con la qualità “450” e successivamente procedere a TM per passarle all’urbano e collegare lotti limitrofi.
Ti ringrazio
1-Mi risulta che il TM di “conferma” prevede la richiesta dell’EDM se tratti il censuario con O-S-C; nel tuo caso non escludo che tu possa mantenere il numero di mappa con O-V, quindi senza chiedere l’estratto; ma la tua situazione è particolare in quanto la particella deriva da un frazionamento di EU… prova! Caso mai lo ripresenti.
2-Intendo che devi rispettare i dettami della circolare 11/E, ovvero presentare la denuncia Docfa del mappale 597 entro 30 gg. dall’approvazione del Tipo di Fraz.to. Nel tuo caso, dovendo presentare prima anche un TM di conferma, ti consiglio di sbrigarti…
3-Analoga considerazione sembra (*) valere anche per le particelle 595 e 596; se vengono vendute con codice 450 bisogna ugualmente regolarizzare la loro situazione entro i 30 gg; per procedere avrai l’incarico da tutti…
Avendo dichiarato il Caso “E” nel Tipo di frazionamento procederai direttamente con TM di fusione e immediata successiva denuncia Docfa.
- NB: La circolare 11/E, al paragrafo 3 (pag.6), prevede la presentazione dell’atto di aggiornamento al Catasto Fabbricati entro 30 gg dalla presentazione del Tipo di Fraz.to, senza specificare se questa regola vale solo per la particella madre ovvero anche per le particelle derivate, che essendo migrate al Catasto Terreni non necessiterebbero di “tempestivo aggiornamento”.