Cari colleghi,
vorrei condividere con voi una riflessione su un tema che ritengo cruciale per la nostra professione: i punti vertice nei rilievi catastali. Dalla mia esperienza, ho osservato che il rilevamento accurato di questi punti può fare una grande differenza nel garantire la precisione e l’affidabilità del nostro lavoro, oltre a rappresentare un riferimento essenziale nelle riconfinazioni post circolare 2/88.
Permettetemi di raccontarvi un caso specifico che ho vissuto personalmente durante un lavoro pubblico relativo a un frazionamento. In fase di offerta, oltre ai punti fiduciali obbligatori per normativa catastale, veniva richiesto l’appoggio del rilievo a tre punti di inquadramento, presenti sulla mappa d’impianto e ancora esistenti. Sebbene inizialmente mi sembrasse una richiesta eccessiva, ho poi compreso il valore di questa scelta: l’inserimento di tre punti ben distribuiti a formare un triangolo, in grado di contenere l’oggetto del rilievo, si è rivelato un approccio estremamente professionale. Questo metodo è particolarmente utile nelle attività di riconfinazione post circolare 2/88, dove è fondamentale correlare il tipo di aggiornamento che ha originato la divisione dei mappali con un rilievo attuale, per poter materializzare una linea confinaria incerta o non più esistente.
La prassi attuale prevede l’uso dei punti fiduciali, ma sappiamo bene che, in passato, quando il GPS non era ancora in uso, questi venivano, in alcune circostanze, rilevati in modo grossolano per limitare il numero di stazioni celerimetriche nei rilievi con stazione totale. Ciò portava, in alcuni casi, a rilevazioni poco affidabili, soprattutto quando i punti fiduciali si trovavano in posizioni sfavorevoli, come vertici opposti al punto di osservazione o spigoli di fabbricati difficilmente collimabili a causa di ostacoli. Inoltre, gli scarti tra le misurazioni dovevano semplicemente rientrare in un range abbastanza ampio prima di essere considerati fuori tolleranza, il che comprometteva la precisione complessiva del rilievo.
Per questo motivo, ritengo importante sottolineare l’utilità di integrare i rilievi con almeno tre punti vertice, ben distribuiti, sufficientemente vicini e su materializzazioni inequivocabili, come spigoli di fabbricati o altri elementi facilmente desumibili dalla mappa catastale. Questa pratica può migliorare significativamente la qualità del nostro lavoro, garantendo rilievi più precisi e affidabili.
Spero di trovarvi concordi su questa riflessione e sull’importanza di adottare metodologie sempre più accurate e professionali nella nostra attività quotidiana. Ciao
Concordo pienamente con le tue riflessioni; soprattutto quelle relative alla scarsa bontà dei PF nei casi di riconfinazione, dovute anche alla eccessiva tolleranza stabilita dalle norme. Il fatto è che alla Direzione del Catasto non è mai importato nulla dell’aspetto giuridico che segue quello tecnico nella redazione del Tipo, altrimenti avrebbero imposto per primi l’obbligo di utilizzare, come scrivi, altri punti vertice di riferimento (che fra l’altro oggi non si possono usare per l’inserimento grafico in mappa del Tipo perchè sovente in altre particelle rispetto a quelle trattate).
Sta a noi, che operiamo con la giusta attenzione, fornire ai posteri il maggior numero possibile di elementi VALIDI per una riconfinazione…
Ciao Raoul,
sull’importanza dei Punti vertice sfondi una porta aperta.
A dire il vero, se ne era accorta anche l’allora Agenzia del Territorio quando, nel 1992, emanò la circolare 2/1992 che li istituiva ufficialmente (PV) unitamente ai Punti Direzione (PD). Ma il problema dell’Agenzia è quello che ha accennato Carlo: a loro interessano solo i fini fiscali e non quelli civilistici, per cui il rilievo di tali punti è rimasto facoltativo e come tale viene di fatto disatteso da molti tecnici che si limitano al minimo sindacale senza preoccuparsi di chi in futuro dovesse ricostruire le linee definite dal proprio tipo di aggiornamento.
Purtroppo, come spesso accade, è una questione di scarsa professionalità che va combattuta proprio dibattendo questi temi. Quindi hai fatto bene a postare questo tuo testo, è solo divulgando riflessioni come queste che possiamo far crescere la cultura tecnica della categoria.
Buina sera,
permettetemi di dire che l’ art, 24 del DM 2 gennaio 1998 n. 28 attribuisce alti valori di tolleranza sull’ uso dei punti fiduciali a seconda se si è in pianura o collina o in montagna, essi valgono solo per le operazioni catastali, Una sentenza di Cassazione ha statuito che non esiste una norma per la scelta del punti fissi di riferimento nella tecnica della misurazione agraria, per cui l’ accordo tra le parti per la scelta dei punti di riferimento è idonea allo scopo
La circolare citata da Gianni “Circolare 2/1992” di fatto fu emanata per risovere un problema tecnico, cioè nel caso in cui si rilevavano punti fiduciali con diversa origine e per la rototraslazione che capitava ora fisso su un punto PF e poi con altro tipo si invertiva l’aggancio tra i PF.
Attualmente capitano respingimenti dei Tipi per far rilevare alcuni spig. di fabbricati che non sono altro che punti fissi ovvero PV.
Personalmente ho sempre inserito altri punti limitrofi che per me sono di “CONTROLLO”.
I primi tempi del PREGEO vi erano tecnici catastali “anziani” che mi facevano togliere quei punti perchè a detta di loro non erano pertinenti all’oggetto del documento.
EVVIA i PV e PD
Buongiorno e buona Domenica a tutti
La Circolare 2 del 1992 recitava:
“E’ stata più volte segnalata la necessità di estendere il rilievo ad alcuni particolari topocartografici , anche puntuali, prossimi alle particelle interessate dall’aggiornamento. Quanto sopra risulta di supporto all’attività di verifica del tecnico redattore, inoltre favorisce l’attività dell’ Ufficio per l’ inquadramento del nuovo rilievo nel contesto cartografico esistente e, da ultimo ma non per importanza, facilita un eventuale ripristino della nuova geometria di aggiornamento definita con quell’atto.”
Questo era lo scopo.
E in questo PD Tani e Aurelio Costa avevano dato il loro contributo fattivo.
Uno degli ultimi passaggi del loro operato e della collaborazione tra Geometri e Pubblica Amministrazione.
Dopo: solo sperimentazione Pregeo, schiavismo e recinti. Ma tant’è.
Tani disse anche che lo scopo principale doveva essere quello di non degradare troppo la mappa che aveva risentito nei 4 anni precedenti di introduzioni “speditive”.
Ma uno degli scopi fondamentali era anche quello della ricostruzione delle linee.
Avere dei punti affidabili e vicini rivestiva una grande importanza.
Mi trovo spesso ultimamente a condividere quello che scrive Gianni.
Il problema è la professionalità.
Nelle centinaia di tipi redatti dal 1988 io personalmente non ho mai rilevato speditivamente un Punto Fiduciale perché le tolleranze erano alte.
Certo, quelle tolleranze erano alte anche perché nel 1988 c’erano sempre coloro che lavoravano con teodolite e stadia verticale e quindi queste andavano di conseguenza.
Ma approfittarsene lo trovo davvero di una bassezza assoluta.
Trovo corretta l’introduzione della Circolare 2/92 perché avere solo tre punti fiduciali in un libretto può essere, a lungo andare, altamente rischioso nella ricostruzione delle linee oggetto del rilievo.
Cordialmente
Carlo Cinelli
Ciao e grazie a tutti quelli che hanno commentato e condiviso il post; mi sembra che il tema sia sentito … Il punto centrale, secondo me, è che il problema non è solo tecnico, ma anche “culturale”: da un lato ci sono le norme catastali, spesso più orientate agli aspetti fiscali che alla precisione metrica, dall’altro la necessità di garantire rilievi affidabili nel tempo.
Come molti di voi hanno detto, i punti fiduciali possono essere un riferimento poco affidabile per la riconfinazione, perché pensati per esigenze catastali più che per la ricostruzione delle linee di confine. La Circolare 2/92 richiamata da Carlo Cinelli aveva già evidenziato l’importanza di ampliare il rilievo a punti significativi, ma nella pratica spesso ci si accontenta del “minimo indispensabile”, col rischio di lasciare ai posteri situazioni poco chiare. Per questo credo sia importante ragionare non solo sulla conformità alle norme, ma anche sulla qualità dei riferimenti. Integrare il rilievo con punti di controllo aggiuntivi può fare davvero la differenza nonché l’utilità nel tempo. Buona serata
Un buon giorno a tutti,
non entro nel tema catastale perchè ai miei tempi il catasto numerico non esisteva e nemmeno la mappa elettronica, cose che non conosco, ma permettetemi di dire le mappe catastali vennero disegnate verso il 1910, che l’ azione di regolamento di confini (plurale) non si prescrive perchè è un conflitto di fondi, non di titoli, sui quali i confinanti esercitano ciascuno il proprio diritto reale di godimento ( art. 832c.c.) diritto che una delle parti può perdere o ha perso nel tempo di una certa estensione o di parte del suo terreno agricolo a vantaggio dell’ altro ne può derivare il diritto di usucapione, si pensi alla successione al possesso definita dall’ art. 1146 c. c. Il possesso continua nell’ erede con effetto all’ apertura della successione, vi dò atto che l’ ultimo capoverso dell’ art. 950 consente al giudice di attenersi al confine delineato dalle mappe catastali ( plurale) cioè le estensioni nominali espresse in ettari o sottomultipli delle particelle catastali sulle quali non si può esercitare nessun diritto di godimento, Mi pare che sia sbagliato quello che si legge spesso nell’ ordinanza del giudice: *dica il CTU, sulla base degli atti di causa, qual è l’ esatta linea di confine perchè dovrebbe essere pari ettari zero, ma la Giunta superiore del catasto a suo tempo fissò lo spessore delle line di mappa in scala di 1/2000 pari a 50 cm, indivisibili, quindi per la sua lunghezza il confine assume una estensione ad essa proporzionale, può accadere che l’ ammanco di superficie derivi dall’ accrescimento di altro terreno appartenete ad altro soggetto.
Consentitemi questa analogia: l’esatta linea di confine chiesta al CTU dal giudice è come il valore di mercato di un immobile chiesto al perito estimatore; in estimo si parla giustamente del “più probabile valore di mercato” e così si dovrebbe essere anche per le riconfinazioni da mappa d’impianto…
La matematica non è un opinione ma la topografia catastale si!! Anche per una riconfinazione da frazionamento ai sensi della 2/88, spesso capita di dover scegliere i vertici di riferimento ritenuti più attendibili, motivando adeguatamente la scelta, sia per quanto riguarda i PV che i PF.
L’argomento merita approfondimenti…
Ciao Carlo,
ok, cerco di approfondire volentieri.
Giuridicamente parlando (e il giudice si esprime in termini giuridici) l’espressione l’esatta linea di confine è corretta perché il giudice deve sentenziare una linea precisa per il confine, non può certo dire che il confine è da considerarsi una fascia di “terra di nessuno” più o meno larga in funzione dell’incertezza della ricostruzione.
L’incertezza della ricostruzione di una linea di confine è da sempre molto dibattuta tra chi si occupa di riconfinazioni per le quali, data la mancanza di altri elementi (art. 950 c.c.), si deve procedere a determinare il confine cartografico. Nei suoi testi Pier Domenico Tani ha sviscerato bene la questione suddividendo le due imprecisioni in gioco:
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Imprecisione assoluta: è quella intrinseca del documento che ha generato il confine: mappa d’impianto, TF pre-2/88, TF post-2/88. È ovvio che ciascuno di questi documenti è affetto da imprecisioni le quali finiranno per riversarsi sul confine ricostruito. Tuttavia, il documento di partenza è lo stesso per tutti i tecnici chiamati a ricostruire il confine (CTU-CTP nelle cause, tecnici di parte nelle controversie extra-giudiziali). Non ha quindi alcun senso richiamarsi a questa imprecisione e voler tenerne conto: la mappa è quella e da quella dobbiamo ricavare il confine, punto. Altro non possiamo fare.
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Imprecisione relativa: è l’imprecisione che si appalesa tra i due tecnici di parte nella ricostruzione del confine. È questa l’imprecisione che va debitamente verificata. Cosa vuol dire? Vuol dire che, se entrambi i tecnici hanno adottato le tecniche corrette, la differenza sul confine non potrà essere maggiore di 30 massimo 40 cm. Se invece è maggiore di questa entità, significa che uno dei due (o entrambi) non ha operato correttamente.
L’errore in cui cascano diversi tecnici è quello di confondere l’imprecisione assoluta e quella relativa, facendo ricadere la seconda sulla prima. Se leggi l’esempio a pag. 94 e seguenti del PDF di cui al link che segue (tratto dal mio libro Tecniche di riconfinazione) potrai renderti conto di questo (grave) errore.
Imprecisione_e_Tolleranze_nelle_riconfinazioni.pdf (360,6 KB)
Tornando su:
Non è quindi errata l’espressione esatta linea di confine quanto piuttosto il fatto che il quesito posto dal giudice inizi dicendo Determini il CTU l’esatta linea di confine …, delegando cioè al CTU la determinazione del confine, decisione che invece dovrebbe assumersi lui (giudice) dopo aver valutato sia la perizia del CTU che le controdeduzioni dei CTP (che spesso non vengono invece nemmeno lette).
Infine, per quanto riguarda le riconfinazioni da TF post-2/88, cioè dal libretto Pregeo del frazionatore (confinazione), io tendo sempre ad evitare la “scelta” soggettiva dei punti di riferimento, siano essi PF o PV. Questo perché l’unico dato certo per valutarne l’attendibilità è lo scarto derivante dalla rototraslazione ai minimi quadrati tra il TF e il rilievo di riconfinazione. Dico questo proprio perché, mentre la matematica non è un’opinione, la scelta del tecnico (specialmente se poco preparato) invece sì. In questi casi ritengo quindi corretto rilevare tutti i possibili punti di aggancio al TF e valutare quelli da utilizzare per la sovrapposizione analizzando gli scarti numerici, dando ovviamente peso maggiore a quelli più vicini al confine.
Ciao Carlo, condivido i tuoi post … ritengo che sei molto preparato e professionale… L"argomento era partito da me perché di recente per una riconfinazione ho trattato un tipo di aggiornamento il cui libretto era composto dalle battute di 3 PF, 2 punti che indicavano la dividente e la riga 7 della dividente… Ritengo che anche se l’atto è coerente con la normativa manca, dal mio punto di vista di professionalità… Mi chiedo; perché non rilevare qualche altro punto… Cosa costa!.. Ecco perché ho tirato in ballo i punti vertice… Poi d’accordo che si debba cmq ragionare sugli scarti ecc… Ma almeno oltre ai PF si ha qualche punto in più che a mio avviso non fa mai male… In primis per fare una proposta di aggiornamento piu coerente e poi per eventuali riconfinazione future… Tutta qua. Buona serata
Vorrei precisare la distinzione tra PV-PD che “nascono” per esigenze tecniche d’ufficio per introdurre l’oggetto di aggiornamento in un contesto ristretto dell’area su cui ricade nella mappa catastale. Pertanto potrei “pensare” di individuare sulla mappa gli eventuali elementi corrispondenti sul posto. Ma bisogna fare attenzione che la corrispondenza non equivale, con certezza, al dato certo.
Mentre i punti di “controllo” sono elementi oggettivi che si rilevano effettivamente sul posto e che non hanno nulla a che vedere con la mappa catastale e ancor meglio con la proprietà di diritto. Per fare un esempio, su di un lotto il proprietario potrebbe decidere di chiudere la proprietà arretrandosi di 0,50mt così da evitare discussioni con il vicino. Chi mi dice che quella linea è corretta nella mappa? Oppure fabbricati realizzati su fossi demaniali, ma spostati sulla mappa per comodità o convenienza del committente.
La mia esperienza mi conferma che spesso anche l’introduzione di un fabbricato in mappa non corrisponde quasi mai alla posizione effettiva sul posto.
Pertanto, il PV o PD porebbero essere ricostruiti a “tavolino” semplicemente per soddisfare le esigenze d’ufficio, mentre i punti di controllo o sovrabbondanti nell’area ristretta ti garantiscono una buona opreratività tecnico professionale.
Ovviamente è una mia modesta riflessione.
Salve,
leggo che avete discusso sulla imprecisione assoluta e imprecisione relativa ma non vedo come si possa conciliare se il giudice incarica il tecnico con la formula Dica il CTU qual è l’ esatta linea di confine , mentre il terzo capoverso dell’ art. 950 permette al giudice di attenersi al confine delineato sulla mappa catastale e, in tal caso dice alle parti chiamatevi un tecnico e ve lo fate tracciare in base a mappa catastale che presenta le imprecisioni assoluta e relativa , oppure che le parti rinunzino alla consulenza tecnica e si fanno tracciare il confine da un tecnico di loro fiducia.
Concordo Gionata.
Infatti io nelle mie relazioni relativi ai T.F. riporto sempre questa precisazione:
"PUNTI VERTICI DI INQUADRAMENTO CATASTALE (PV) :
I punti di inquadramento catastale denominati come Punti Vertici (PV), rilevati e riportati nel libretto delle misure allegato, rappresentano soltanto dei riferimenti individuati in loco, al solo scopo di un migliore inquadramento catastale del rilievo de quo.
I suddetti punti vertici, laddove non individuino, in maniera palese, degli spigoli di fabbricati e/o altri punti stabili di riferimento, non potranno essere considerati necessariamente come la giusta ed univoca coerenza civilistica/possessoria in seno ad un futuro riposizionamento degli stessi in base alle misure rilevate e riportate nel libretto delle misure allegato, in quanto essendo stati individuati in loco unilateralmente, senza il necessario contraddittorio tra i rispettivi proprietari/possessori delle particelle confinanti, gli stessi hanno solo valenza grafico-catastale, per cui non garantiscono alcuna probatorieta’ di coerenza civilistica e/o possessoria in seno a future riconfinazioni."
Per i TM invece la ometto in quanto l’oggetto del rilievo essendo il fabbricato sempre bene individuabile in loco la ritengo superflua.
Buona domenica
Ciao Fausto,
riprendo questo tua nota perché penso necessiti di una precisazione:
Per la frase evidenziata in verde concordo con te, ma solo nel dichiarare che, nel caso in cui i PV dovessero costituire una linea di confine, gli stessi non vanno intesi come un confine effettivamente verificato, considerato che tale verifica non faceva parte dell’incarico ricevuto.
Ma il tema proposto da Raoul non riguardava questa circostanza, bensì l’utilità dei PV quali punti di riferimento per agganciare il rilievo del TF al fine di ricavare la linea di confine dallo stesso generata. A questo scopo i PV, quali punti stabili vicini al confine, sono di estrema importanza per ricostruire fedelmente il confine.
Concordo con quanto dite tu e Gionata sul fatto che i PV sono stati istituiti a fini catastali ma poi si sono rivelati fondamentali nelle riconfinazioni, anche se questo non era certo lo scopo della Direzione del Catasto (che degli aspetti civilistici se ne frega).
Quello che ha messo in evidenza Raoul è che molti tecnici si limitano al minimo sindacale richiesto dalla normativa catastale senza fare quello sforzo minimo di rilevare qualche punto (PV) che sarebbe di grande utilità per chi dovesse in futuro ricostruire le linee generate dall’atto presentato.
Scusatemi se insisto,
l’ art. 950 c.c. tratta di confine incerto tra due fondi in campagna che può esistere in forma di muro , siepe, sbarramento di roveti o filari di fichidindia come in molti casi in Sicilia, ma spostato oppure serpeggiante da molto tempo rispetto alla mappa catastale; può non esistere perchè cancellato per incuria dei proprietari dei rispettivi fondi, non si legge dal predetto articolo l’ esatta linea di confine ricavata dal libretto delle misure di inquadramento sulla mappa.–