Esiste un tipo mappale approvato circa venticinque anni fa con il quale sono stati fusi mappali appartenenti a ditte diverse per cui, nella particella 100 (un condominio) sono state inserite particelle di altre ditte; l’ Ente Urbano attuale della particella 100 riporta, nella annotazione di immobile, che comprende i suoli delle particelle 101,102,103,104 che nelle relative visure risultano soppresse informando che i rispettivi e legittimi proprietari (come da atti trascritti in Conservatoria) lo sono stati sino alla data in cui il tipo mappale in questione è stato messo agli atti (2003).
In C.t. oggi trovo solo il perimetro della particella 100 che ‘ comprende’ le suddette (101-102-103-104);
ai fabbricati trovo un solo elenco subalterni, un unico E.p.;
trovo anche uno strano subalterno, relativo al suolo della particella 104, che riporta la seguente ditta: Tizio + Caio proprietari superficiari 1S e Sempronio proprietario dell’ area 1T;
nelle planimetrie non esiste traccia di graffature e/o menzione delle particelle ‘comprese’ né dei loro legittimi confini.
Oggi dobbiamo calcolare i millesimi del condominio 100 posto l’ art 1117 del c.c.
Quali effetti giuridici di norma avrebbe prodotto quel tipo mappale in riferimento al calcolo dei millesimi (suolo su cui sorge l’ edificio)?
Come se ne esce da una situazione del genere visto anche che il proprietario della particella 103, ad esempio, non è mai stato riportato all’ urbano e risulta sempre proprietario di quel suolo da lui acquistato con regolare atto nel 1967 sempre presente in Conservatoria in quanto a cui non e’ seguito alcun atto di vendita trascritto relativo alla particella 103 che adesso risulta intestata alla ditta n. 100, quindi ai condomini del condominio che non l’ hanno mai acquistata
Ringrazio in anticipo della collaborazione.
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