Quali fonti per stabilire se una strada è privata?

CiIao a tutti, accade una cosa interessante nel comune di Vittorio Veneto (TV)
Una strada che tutti hanno sempre considerato pubblica e attraversava una valle ad un certo punto è stata chiusa con un un cancello, con la contestuale rimozione della tabella che riportava il nome “Via della Val di Caldaz”.
La zona è questa:
https://www.topgeometri.it/visualizzatore-mappe#map=17/753286.88/5094512.5/0
e come potete vedere al momento non appartiene al livello “strade” ma appare ben tracciata sia sulla cartografia IGM che nelle foto aeree dal 1988 in poi…

Ad una interrogazione in merito in Consiglio Comunale il Sindaco risponde leggendo una disamina degli uffici che fa discendere tutto dalla classificazione della stessa come “strada interpoderale” nella mappa di impianto… Ne deducono che esisteva solo una servitù di passaggio verso i fondi più distanti dalla strada comunale, servitù che sarebbe estinta quando tutti i fondi della valle sono stati riuniti sotto un unico proprietario…

La dichiarazione del sindaco è al minuto 11:26 di questo video:

Premesso che anch’io da pianificatore avrei fatto la stessa analisi, le conclusioni però mi lasciano perplesso perché la storia non comincia con la mappa di impianto, perché il catasto non è probatorio e sicuramente dovrebbe essere possibile rintracciare l’esistenza della strada anche prima della mappa di impianto.

Chiedo a voi esiste una definizione univoca di strada interpoderale? Se la strada era tracciata solo per l’accesso ai fondi interclusi come mai non è a fondo cieco ma si ricongiunge ad un altra strada in cima alla valle?

Probabilmente la materia è analoga alle riconfinazioni, dove voi mi insegnate che la mappa catastale si può usare "“in mancanza di altri elementi”, certo resta assai strano che a volte la strada resti compresa nella toponomastica comunale e a volte no.

Grazie per i vostri contributi.

Amedeo Fadini

Ciao, Amedeo,
la strada di cui parli è pubblica in quanto consente il collegamento tra due strade, non ha nessuna importanza se sia o no iscritta nell’ elenco delle strade comunali, esso ha solo funzione di inventario, e il catasto non c’ entra nemmeno, basta che la strada esista perchè la prova della demanialità sta in re ipsa anche se i terreni che attraversa appartengono a privati ( art. 825 c.c.) e permetta il transito a favore di una collettività generale, in tal caso è demaniale, e la riunione dei fondi laterali in uno non c’ entra, le amministrazioni comunali si devono fare gli affari loro e non quelli degli utenti delle strade che pagano il bollo auto. La demanialità è il diritto di godimento collettivo compreso quello dei cittadini estesi che si trovano in Italia esso è garantito dall’ art. 823 c.c. che per comodità riporto: I beni che appartengono al demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti di terzi se non nei modi e nei limiti delle leggi che li riguardano . Spetta alla autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico essa ha la facoltà di procedere in via amministrativa sia di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprietà e del possesso. Le strade pubbliche vengono costruite con il denaro pubblico e non del sindaco o dai consiglieri comunali, l’ utilizzo è imposto dal diritto del demanio e regolato dalle norme del codice della strada di cui la Polizia stradale e i Carabinieri hanno poteri di fare osservare le predette norme. L’ averla chiusa costituisce reato ex DL 22.1.48 n 66 con modifiche della legge del 4 ottobre 2018 - art. 1 e seguenti, quindi il sindaco potrebbe essere rimosso dalla carica perchè è vincolato da giuramento di osservare le leggi dello Stato. Altro aspetto è, che essendo segnata nella mappa dell’ IGM, venne costruita anche per scopi militari, oltre a quelli civili . Quindi vai dai Carabinieri e la fai sboccare. Cordialità.

Mi permetto di rispondere, anche se non sono molto addentrato nella materia. E’ giusto un modo per condividere il tema postato.
Parto dal presupposto che emerge un “diritto di servitù”, che se tale diritto risulta in un atto di vendita a mio avviso costituisce prova dell’esistenza di questo diritto a partire da quel momento. Ora, se non ci sono decreti di acquisizione demaniale, credo che, quel tratto di strada rimanga interpoderale. Sorge un dubbio!. Il Comune ha mai dimostrato che abbia speso soldi pubblici per quella strada? Se lo ha fatto, lo ha fatto indebitamente. Rimane poi il decadimento del “diritto di servitù” quando l’uso si annulla per via di un unico proprietario dei fondi prospicenti. Davanti al Giudice sono necessarie le prove sul DIRITTO e non su l’uso.
Attendo altre considerazioni. Grazie

E’ un tema molto interessante e, come sempre, ogni situazione ha una storia propria e diversa dalle altre … bisognerebbe conoscere tutta la vicenda, dalle origini, per dare comunque solo un parere personale, in quanto tali questioni saranno risolte solo in sede giudiziale.
Questo caso sembra trattare un bene privato (perchè non risultano atti che ne sanciscano la proprietà in capo al demanio comunale) che è stato utilizzato dalla collettività, tanto che è stato attribuito un nome a questa strada. Bisogna vedere quali altri interventi e/o interessi abbia sostenuto/avuto il Comune, perchè situazioni del genere, che vanno dalla strada interpoderale alla via pubblica di quartiere già trafficata da decenni, ce ne sono a bizzeffe.
E’ evidente che il proprietario (intestato catastale ed in base ad un atto), se gli enti pubblici non intervengono per tempo, si appropria anche dell’uso esclusivo del bene recintandolo e … attenzione… mettendolo in sicurezza (se qualcuno subisce un danno nella strada e chiede un risarcimento c’è comunque chi tira il c… indietro).
Mi sono capitati dei casi analoghi, che non riporto ora nel dettaglio, ma vi assicuro che le sorprese ci sono perfino a livello di sentenza del giudice (causa Rhor… GBH… per la proprietà di una strada di accesso in Comune di Abano Terme).
In definitiva, auspico che quanto prima venga imposto con una direttiva mirata agli enti pubblici di esprimersi sull’interesse o meno di acquisire al proprio patrimonio quelle realtà che hanno, ovvero potrebbero avere, rilevanza di pubblica utilità, nonchè di procedere in tempi stretti prestabiliti all’acquisizione definitiva.
Non datemi del visionario ma solo un vostro parere, grazie.
Carlo

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Ciao, Carlo, fin dal momento in cui una strada viene utilizzata o con esproprio o senza, si concretizza una cosidetta dicatio ad patriam che si perfeziona immediatamente indipendentemente dalla volontà del proprietario del terreno, in quanto la anima lo spirito dell’ utilizzo da parte della collettività generale a transitarla. L’ art. 42 della Costituzione italiana dispone che la proprietà può essere espropriata per pubblica utilità. Essa può avvenire anche in forma tacita, perchè è definita dall’ art. 832 c.c. come segue: il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’ osservanza degli obblighi stabiliti dall’ ordinamento giuridico;in sostanza se il proprietario non impedisce il passaggio sul suo terreno ad una collettività indeterminata perde il diritto di godere della rendita del suo terreno, é pressappoco come l’ usucapione, ma nel contesto pubblico non occorre che siano passati i venti anni perchè la sovranità territoriale spetta allo Stato, alle provincie ed ai comuni. L’ art. 42 della Costituzione pone la proprietà tesa all’’ arricchimento della Nazione per essere accessibile a tutti, e il tutto si svolge in forma dinamica; mentre il titolo di proprietà è un atto pubblicistico che si perfeziona in dieci anni. Concludendo, ai tempi dei romani la proprietà era definina " jus utendi et abutendi re sua, cioè anche il diritto di abusarne e non proiettata nell’ arricchimento della Nazione ma riservata al singolo. Cordialità.

Ciao Amedeo,
ti riporto qui sotto i link alla mappa d’impianto (la prima) e all’ultima mappa di visura del cessato catasto (la seconda). Come vedi, all’impianto c’erano ancora le sezioni censuarie, per cui l’attuale foglio 76 all’epoca era il foglio 5 della sezione G.

VITTORIO VENETO_SEZ G_Foglio 005.jpg

VITTORIO VENETO_Foglio 076.jpg

Seguono i ritagli della zona che presumo interessi la strada. Dato che ci hai incuriositi tutti con questa vicenda, ti sarei grato se posti qui l’immagine con l’indicazione della strada incriminata.

Impianto:

Cessato:

Grazie mille Gianni per il cambio di sezione… e grazie a tutti per le risposte.
dal link al visualizzatore (che conserva anche il centro e lo zoom) speravo fosse chira la strada, ad ogni modo il tratto di strada è quello evidenziato in questa foto con partenza dal PF 9 ,: lo sfondo IGM rende molto bene l’idea. Il confronto con le varie ortofoto aiuta a capire le modifiche subite dal territorio…

caldaz2

Le considerazioni di @nino-lo-bello sono davvero interessanti, non sono sicuro che nel caso di specie ci sia stata una iniziativa pubblica nel costruire la strada, però il doppio sbocco contraddice la “semplice” servitù…
C’è da dire che la zona per quanto molto suggestiva (all’interno del perimetro del sito riconosciuto dall’UNESCO) non è molto frequentata e di fatto non esiste una “collettività” che si lamenta per la perdita del bene ma solo qualche voce sporadica.

Come da voi consigliato cercheremo di approfondire la cosa e trovare testimonianze anteriori alla mappa di impianto, non è detto che ci siano anche elementi di diritto.
Se qualcuno ha indicazioni su come recuperare catasti preunitari del Veneto potrebbe essere un buon punto di partenza.

Ciao, Amedeo, la servitù pubblica di transito deriva da un atto costitutivo tra il privato e il comune o altro ente, può essere imposta coattivamente, e sottoposta a regime demaniale , cioè in tal caso il terreno appartiene a privati vincolato dalla servitù ex l’ art. 825 del c.c. per una certa durata o per sempre a seconda di quello che è scritto nell’ atto costitutivo; se ha due sbocchi e non è rintracciabile un atto costitutivo allora è demaniale e non sottoposta a regime demaniale regolata dall’ art. 823 del c.c. e dalle norme del codice della strada. Quindi il comune non ha poteri di intervento e si deve fare i cazzi suoi perchè viene mantenuta con i soldi degli automobilisti: bollo auto, bollo patente multe, autovelox ecc. infine se ti servono sentenze di Cassazione in merito ce ne sono centinaia in quanto il pubblico prevale sul privato.

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