Quando l’usucapione diventa un esproprio legalizzato (3)

Cari Colleghi,
se vi occupate di riconfinamenti quasi sicuramente avrete avuto a che fare con l’usucapione , una norma che, a mio avviso, rischia a volte di trasformare questo istituto in un esproprio legalizzato .

Certo, mi rendo conto che questa mia affermazione è piuttosto pesante, per cui desidero motivarla con una mia dettagliata analisi di un incarico effettivo che avevo già descritto due anni fa sul Blog di www.topgeometri.it e che ora ho aggiornato con l’esito (incredibile) della causa legale in primo grado.

Lo trovate nell’articolo Quando l’usucapione diventa un esproprio privato del blog di www.topgeometri.it è il primo alla sezione Segui il nostro blog della pagina principale. Se avevate già letto l’articolo e vi ricordate la vicenda, vi basterà leggere la parte finale.

geom. Gianni Rossi
cell. 3202896417
Email: gianni.rossi@topgeometri.it
www.topgeometri.it
www.corsigeometri.it

Ciao, Gianni,

vuoi riportare il dispositivo della sentenza , l’ usucapione è un esproprio legalizzato, non delle cose, come un terreno, ma del diritto di godimento su di esso a chi in vario modo ne trascura la produttività

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Buongiorno Gianni, la vicenda è a dir poco paradossale. D’altronde cosa puoi aspettarti in un paese in cui qualcuno ti occupa la casa e tu sei costretto a pagargli le forniture di acqua ed elettricità e magari anche le rate del mutuo. Tutto dipende dal Giudice che ti capita, la legge o meglio l’interpretazione della legge non è uguale per tutti. Come accade spesso, l’applicazione alla lettera della legge, senza un minimo di Buon Senso, porta a sentenze scandalose. Tienici informati.

Buona Giornata. Sandro

Ciao, Gianni,

a quello che ho detto ieri aggiungo quanto segue: L’ art. 42 della Costituzione italiana testualmente sancise: I beni economici aappartengono allo Stato, ad enti o a privati. lLa proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti per renderla accessibile a tutti, e cioè la la caratteristica intrinseca di un terreno o di una casa di cui si serve il possessore Uproprietario per ricavarne rendita. La proprietà privata, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, può espropriata per motivi di interesse generale. Come si vede lo scopo dell’ esercizio della proprietà è quello di produrre ricchezza per renderla accessibile a tutti. Il primo dei modi di acquisto è quello per usucapione, detto per eccellenza, che presuppone il mancato utilizzo di un terreno una casa etc.da parte del proprietario per un certo numero di anni renza ricavarne utili . Il vero pericolo perdere una causa sta nel mancato apporto di prove sufficienti per l’ usucapione,contro prove sufficienti da parte del proprietario ( art. 2697 c.c.), si deve pure tenere conto che in certi casi il giudice ha un certo potere discrezionale a valutare i fatti.( art. 116 del codice di procedura civile). Ritengo che, cancellando le parti e il numero della sentenza, srebbe interessante studiare il motivo della decisione del magistrato anche per coloro che frequentano questo forum,

Ciao Nino,
rispondo sotto ai tuoi punti.

Se hai letto il mio articolo, altrimenti lo trovi cliccando qui:

Vedrai che in questo caso il proprietario ha prodotto prove molto concrete a dimostrare la sua difesa nel tempo della proprietà, mentre è stato proprio il confinante a fornire prove del tutto campate per aria.

Ma come si fa, Nino, a concedere l’usucapione su un’area che il richiedente ha tracciato su un pezzo di carta, senza che sul posto non ci sia nessuna demarcazione che dimostri il possesso fino a quella linea. Riproducendo quella linea sul posto (nastro che vedi nella foto che segue), si vede chiaramente che non ha nessun riferimento al possesso, ci sono piante sia da una parte che dall’atra:

Certo, ma il giudice deve rispettare le sentenze della Corte di Cassazione. Leggi il documento del link qui sotto, la Suprema Corte ha stabilito che anche un semplice varco sulla recinzione di un’area di richiesta usucapione ne esclude il diritto in quanto tale diritto si acquisisce soltanto quando chi lo rivendica ha escluso in maniera totale il legittimo proprietario dalla relazione con il bene. Figurarsi in questo caso in cui la demarcazione dell’area da usucapire è una linea tracciata su un pezzo di carta.

NOTA A SENTENZA.pdf

Hai ragione, appena l’avvocato me la manda, la riporterò qui cancellando i dati sensibili.

Ciao, Gianni,

come sai il processo si conclude con l’ esecuzione della sentenza che non sempre è esecutabile. Mi pare che su quel terreno grava una servitù di transito per accedere al castagneto è così?

Gianni, la sentenza è stata di primo grado? perchè anche a me, per altro verso, è accaduta una puttanata di sconfinamento senza essere vero, poi ho vinto in secondo grado. C’ è stata una consulenza tecnica di ufficio?

Ciao Nino,
sì, è una sentenza di primo grado e infatti, d’accordo con il committente, l’avvocato sta predispondendo ricorso in appello.
Sì, c’è stata la CTU ma del tutto irrilevante, ti riporto qui il brano del mio articolo in cui ne parlo.

Il CTU cosa fa?

Molto semplicemente, convocato sul posto il CTP di B gli chiede di indicargli fisicamente tale perimetro. Al che ovviamente il CTP, avendolo tracciato solo sulla carta e non disponendo di alcun riscontro sul terreno, gli indica linee del tutto aleatorie. E infatti il CTU nella sua perizia evidenzia lo scarto di superficie tra le due aree, dicendo che a quel punto va considerata la linea indicata nella planimetria. Nulla dice invece sul fatto che tale perimetro non ha sul posto alcuna materializzazione che lo identifichi quale effettivo limite del presunto possesso, trattandosi quindi di una linea del tutto arbitraria.

A nulla sono valse le osservazioni in merito del CTP di A, completamente ignorate dal CTU (e quindi anche dal giudice … un classico).

Da questa risultanza, su mio consiglio, nelle successive memorie il nostro legale ha fatto presente al giudice che, a quel punto, non essendo necessaria alcuna demarcazione fisica del possesso, B avrebbe potuto benissimo indicare l’area da usucapire anche altri 20 o 30 metri ancor più all’interno della proprietà di A.

Il giudice, giusto nel momento in cui sto per scrivere questo aggiornamento del post, ha invece preso per buona la relazione del CTU (altro classico) e ha sentenziato l’avvenuta usucapione.

Nino, se vuoi leggere l’intero racconto della vicenda, clicca qui:

ARTICOLO USUCAPIONE

Ciao, Gianni,

mi pare di aver capito che il giudice abbia deciso sulla base della CTU essa non costituisce prova ma un mero indizio di cui si avvale che, unito ad altre prove di univoca direzione gli permette la sua decisione. Inoltre mi pare che che sulla stricia di terreno sussiste una servitù di transito per accedere al castagneto perpetuata da molto tempo, è così ?.In ogni processo il CTU rischia di essere incriminato perchè vincolato da giuramento.

Ciao, Gianni,

l’ azione di regolamento di confine di cui all’ art. 950 del c.c. non scade mai se non vi sono apposti i termini di cui all’ art. 951 c.c., perchè, come sai meglio di me , il confine può mutare nel tempo per qualsiasi causa, anche durante una causa, quindi è necessario leggere quello che ha scritto il CTU e il dettaglio dell’ incarico, da parte del tribunale. Se il CTU era un architetto tieni presente che la topografia non era sua matreria di studio. Se è’ vero che i tecnici abilitati come i geometri, gli ingegneri, i periti agrari, gli architetti possono ifare i CTU, ma è altrettanto vero che i geometri possono fare i topografi e che hanno conoscenze del diritto privato, ma gli architetti in caso di regolamento di confini non lo possono perchè non sudiano la topografia e il diritto; i periti agrai ghannco competenze agresti,Tu conosci il mio caso , allora il tribunale nominò un architetto che non era topografo ma aveva la testa solo per cionsumare shampoo.,