Quando l’usucapione diventa un esproprio privato (2)

Cari Colleghi,
se vi occupate di controversie tra confinanti quasi sicuramente avrete avuto a che fare con l’istanza di usucapione, una norma che, a mio avviso, rischia a volte di trasformare questo istituto in un esproprio legalizzato. Certo, mi rendo conto che questa mia affermazione è piuttosto pesante, per cui desidero motivarla con una mia dettagliata analisi basata su un incarico effettivo che sto svolgendo.

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Naturalmente qualsiasi vostro commento sarà gradito.

geom. Gianni Rossi
cell. 3202896417
Email: gianni.rossi@topgeometri.it
www.topgeometri.it

Ciao Gianni.

A mio modesto parere ritengo che non sia affatto da incagliarci in pareri legali, ma che ci si debba limitare a svolgere il mero incarico tecnico con le note procedure rigorose che ci appartengono.

Ogni tentativo diverso ci porterebbe inevitabilmente ad essere malvisti dai committenti nel caso di perdita della causa.

Buona sera,
permettetemi di ritornare in argomento: dice bene Ugo, infatti spetta al giudice decidere sull’ acquisto per usucapione; però lo scopo di questo forum è quello di informare, chi non lo sa, il motivo per cui è stata istituita. Il termine deriva dal latino usu-capere, cioè prendere per effetto dell’ uso e farla diventare sua. quindi, ritengo che sia bene spiegare lo scopo del possesso, e che cosa è il titolo della proprietà. L’ art. 42 della Costituzione italiana, la massima fonte di diritto, sancisce l’ obbligo di far fruttare la propretà in funzione sociale per renderla accessibile a tutti. La legge protegge la proprietà e ne determina i modi di acquisto, tra di essi vi è l’ usucapione . L’ art. 832 del codice civile la definisce come diritto di godimento ma non un potereIl proprietario ha diritto di disporre di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’ osservanza dell’ ordinamento giuridico. Chiaramente si tratta di un diritto soggettivo ma non è un “obbligo”. Il titolo di proprietà iscritto in catasto e le trascrizioni nei RR.II. non sono probatori in giudizio ma sono atti amministrativi di varia natura. Altra cosa è il possesso per mezzo del quale si può acquistare un bene per usucapione, esso è definito dall’ art.1140 c.c. così: Il possesso è il potere che si manifesta sulla cosa in un’ attività corrispondente all’ esercizio della proprietà. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa. Quindi riepilogando: Il possesso è un **potere che supera il diritto della proprietà" per cui, se il proprietario non esercita il diritto di godimento su un bene e non ne trae beneficio quindi viene meno all’ obbligo sancito dall’ art. 42 della Costiruzione che lo *impone per l’ arricchimento della Nazione,*di contro, colui che ne è in possesso e lo fa fruttare ne esercita un potere, quindi se continua per il tempo necessario all’ acquisto per usucapione , ne diventa proprietario e possessore, per tali attività è necessario che il possesso si eserciti pubblicamente, non violento e nemmeno clandestino e per un determinato tempo in modo continuo . Nel diritto romano era definito con la locuzione equivalente: nec vi, nec clam, nec precario. E’ noto che altro modo di acquisto della proprietà e quello a titolo oneroso, come la compravendita solennizzandola davanti un notaio, dove le parti dichiarano le loro volontà negoziali, per cui il venditore garantice all’ acquirente che la cosa è sua e se vi sono vincoli e dichiara che trasferisce all’ acquirente la proprietà, che è un titolo, il possesso giuridico e materiale che sono poteri. Cordialità.

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in merito al diritto di usucapire un bene,è mia opinione che debba essere disposto legalmente che tale diritto si possa esercitare solo con il pacifico silenzio assenzo della controparte proprietaria la quale riconosce il mancato interesse al bene medesimo

Ciao Mario,
benvenuto nel forum, qui è d’ obblligo darsi del tu, non si può generalizzare sull’ acquisto delle proprietà per usucapione, perchè può dipendere da circostanze diverse a favore di un solo soggetto che possieda un bene continuato nel tempo per venti anni. L’ art. 1140 c.c. permette che un bene possa essere posseduto per mezzo di un’ altra persona che lo detiene e se la continuità di posssesso viene mantenuta da altri soggetti l’ usucapione opera a favore dell’ ultimo facendo la somma dei singoli possessi fino ad arrivare alla maturazione del tempo utile naturalmente senza violenza, pubblicamente e ininterrottamente. Cordialità.

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Ciao Ugo e Nino.

Infatti, io mi sono limitato agli aspetti tecnici, quelli legali li gestisce l’avvocato. Nell’articolo ho tuttavia espresso la mia opinione sull’ingiusta normativa che regola l’usucapione in Italia che è tutta a favore di chi vuole usucapire. A mio avviso non è da Stato civile che il legittimo proprietario, per difendere la sua proprietà, debba lui (non chi gliela vuole espropriare) attivarsi legalmente con tutte le spese e gli oneri del caso.

Sì, Nino, la legge dice così, ma è ancora attuale? Per me no. Prendi il caso che ho descritto, si tratta di un terreno collinare in forte pendenza che non dà più alcun reddito se non quello derivante dal bosco (legname), e infatti il mio committente lo sfrutta da sempre per questo. Non se ne è quindi disinteressato. Ma non puoi pretendere che se io sono proprietario di un bosco, possa essere lì tutti i giorni a sorvegliare che il mio vicino non lo invadi per maturare (in malafede) l’usucapione. E non va bene nemmeno che sia io, il legittimo proprietario (e non colui che vuole impossessarsi del mio terreno) a dover attivarmi addirittura per vie legali per tutelare la mia proprietà.

C’è un’assoluta disparità di legge tutta a favore di chi vuole usucapire, al quale viene concesso addirttura di agire anche in malafede. In uno Stato che possa definirsi civile non può essere premiata la malafede.

Tu Nino, mi pare che ne sai qualcosa.

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Riporto qui le note ricevute via mail da un collega.

Buondi collega
mi pregio di scriverti qui per comodità e semplicità.
In merito all’usucapione, nella mia modesta conoscenza del c.p.c. non ha più funzionalità l’occupazione e la dichiarazione di godimento come era in origine la norma.
A riguardo, con confronto per altri casi con legali abbiamo elaborato la neo procedura e mentre una volta bastava una dichiarazione presso un notaio, oggi è necessaria la rivendicazione davanti ad un giudice civile.
Le problematiche di confine sono molteplici, ma è necessario che il tuo cliente, il soggetto A effettui comunicazione di interdizione e delimiti sua proprietà.
Potrebbe capitare che il soggetto B manifesti il diritto di possesso che potrebbe avere riconosciuto senza elaborazione dell’usocapione; a quel punto il soggetto A dovrà citare il soggetto B per la rivendicazione della petitoria che è superiore al possesso.
Attenzione, la petitoria è la manifestazione di godimento della proprietà e la dimostrazione che tale area rientra nei titoli depositati presso la Conservatoria e parallelamente al catasto.
L’aspetto che consiglio è l’apposizione di limiti perimetrali poichè il soggetto B non ha manifestato il possesso.
Purtroppo il Codice Civile e le norme del c.p.c. sono hanno una labilità sulla proprietà privata in merito al possesso e all’usocapione.
Buon lavoro

Buona sera,
questo forum serve per informare a titolo gratuito, bontà di Gianni Rossi, a chi non è espriente che, in tema regolamento di confini, solo l’ art. 950 c.c. consente al giudice l’ ordinanza di far tracciare sul terreno il confine riportato nella mappa catastali, ma in mancanza assoluta di prove depositate dalle parti, quindi il CTU fa una relazione la fa sottoscrivere dalle parti, la consegna al giudice per il giudice il quale la allega alla sentenza e la trascrive nei RR.II. La CTU non è un mezzo istruttorio in senso proprio, ma un elemento di cui il magistrato, assieme ad altri elementi probatori di univoca direzione, gli consentono di pronunziarsi. Il regolamento di confine rientra nell’ ambito del diritto privato, e può assumere il profilo di azione petitoria o possessoria, quindi sono le parti che hanno che hanno il diritto e l’ onere di chiedere al giudice di tracciarlo in base a mappe catastali, ma ciò non toglie che si possono mettere d’ accordo, chiamare un tecnico di fiduccia di entrambi e tracciare il confine senza ricorrere in giudizio. Cordialità

Buonasera a tutti, se il confine era incerto si, ma il giudice cosa ha chiesto per espletare L’ ATP? Non conosco il quesito? E cosa hanno chiesto le parti? O i legali, cioè cosa è stato prodotto per chiedere L’ ATP? Cordialità.

Ciao Fabio,
non mi è chiaro a quale APT ti riferisci, nel caso descritto non c’è stata alcuna richiesta di APT. Eventualmente vorrai chiarire il senso di questo tuo messaggio.

Ciao, a tutti.
Fabio,tieni p;resente che il CTU è vincolato da giuramento e può essere incriminato, e che ln giudizio perde la parte che non può dimostrare i suoi assunti anche se ha ragione.
Non puoi utilizzare la mappa del catasto per risolvere il problema perchè non non è probatoria come non lo è il catasto. Leggi con attenzione certosina l’ art. 950 c.c. e ti regoli di conseguenza. Cordialità.

No no certo la studio perchè è interessante, fino ad ora non mi è mai capitato un caso così…la cosa mi incuriosisce molto…grazie

Ah ho capito rispondevo al collega per la questione della CTU e confine e mi sa che ho impappinato con altre discussioni, infatti ora leggevo su L’ Usucapione ho avuto qualche caso, purtroppo l’ usucapione, purtroppo non è cambiata la procedura, sempre avviso agli eredi o iscrizione a l’ Albo pretorio per 90 giorni, se nessuno fa ricorso viene usucapito, purtroppo, però attenzione se c’ è un atto notarile o una successione o una donazione si può impugnare.

Fabio, buona sera,
l’ art. 1158 c.c. testualmente recita: La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni il possesso deve essre evidente, senza violenza e nemmeno cl clandestinità. Il possessore può chiedere al giudice Il decreto di maturata usucapione dimostrandola anche con testimoni. La pubblicazione nell’ albo pretorio non c’ entra. Non ho capito il perchè degli eredti ti potrò dare risposta se ti spieghi meglio. Cordialità

L’ usucapione va eseguito tramite notifiche. Una volta notificato e non di presentano in giudizio, al termine della causa ci deve essere la pubblicazione sugli archivi del comune dell’ ultima residenza. In alcuni casi anche trans- frontaliere, il mio caso. In altri casi i proprietari con gli atti possono fare ricorso con opposizione fi terzo però si devono verificare se le notifiche sono state fatte a l’ indirizzo di residenza giusto, e necessari che quando si riceve una notifica e non si ritira vale come compiuta giacenza, dipende dalla relata del portalettere, se dice irreperibile o compiuta giacenza. Devono dimostrare che loro lo hanno saputo però bisogna vedere come sono state eseguite le notifiche, gli aventi diritto devono andare in tribunale e vedere tutto il fascicolo del contenzioso dall’ atto introduttivo fino l’ ultima udienza per vedere come hanno notificato gli atti e dove li hanno notificati. Di conseguenza i veri proprietari possono fare un azione revocatoria anche dell’ atto notarile se non è stata eseguita questa procedura correttamente.
Ovvio che se c,è un accordo deciso tra le parti e tutti sino a conoscenza non risponderanno e non si oppongono. Il punto è che ci sia certezza che nessuno risponda alla notifica.

Ciao, Fabio, per il processo civile per la declaratoria dell’ usucapione di un immobile, il soggetto che lo ha posseduto per venti anni cita a coparire in giudizio il proprietario risultante dai registri immobiliari con rituale notifica dove viengono spiegati sommariamente i motivi del processo, nella quale viene indicata la data dell’ udienza e il tribunale con l’ avvertimento che, se non si presenta, viene dichiarato contumace, non vedo che cosa c’ entra l’ albo pretorio…

Buona sera a tutti,
ho letto che alcuni ritengono che l’ acquisto un bene per usucapione viene deciso dal giudice; non è così, perchè l’ esercizio del potere sul bene, così come consente l’ art. 1140 c.c.,può durare più di venti anni, e protrarsi dopo la morte del proprietario iscritto nei RR.II; nel caso in cui egli lo contesti si ricorre al giudice. Cordialità.