Quando l'usucapione diventa un esproprio privato

Può sembrare assurdo, ma anche l’ acquisto della proprietà per atto notarile matura per usucapione decennale dalla data della pubblicazione per dare la possibilità ad altri aventi diritto che nel frattempo lo possono impugnare, non a caso la proprietà è garantita dall’ art. 42 della Costituzione.

Ciao Roberto,
quello che descrivi è esattamente il caso del mio committente, glielo spiegavo oggi al telefono anche a Nino, lo riassumo qui.
Il mio committente ha acquistato il terreno allo scopo principale di lasciarlo poi in eredità ai figli. Sul lotto esiste infatti un vecchio fabbricato che, pur essendo ormai fatiscente, è suscettibile di ristrutturazione nel caso i figli volessero ricavarne un’abitazione.
Come dicevo, il terreno è in forte pendenza e non consente alcuno sfruttamento agricolo data l’impossibilità di accedervi con mezzi meccanici. Un tempo, ma parliamo di parecchi decenni fa, era viceversa considerato comunque un terreno produttivo perché le aree prative venivano sfruttate per il pascolo, mentre le aree a bosco venivano sfruttate, oltre che per il legname, anche per la raccolta delle castagne (i tipici “marroni” Veneti).
Naturalmente al giorno d’oggi non c’è più alcuna convenienza a praticare né la pastorizia, né la raccolta delle castagne, ed anche la produzione di legname è poco reddittizia. Ad ogni modo, essendo che l’unica realistica possibilità di ricavare reddito da quel terreno è soltanto il legname, il mio committente ha spontaneamente lasciato che le aree in passato adibite a pascolo venissero anch’esse occupate dal bosco. Poi, come hai rilevato tu, Roberto, concedeva ogni tot anni ad alcune persone interessate al legname di andare a tagliare le piante, ricavandone un po’ di reddito (peraltro modesto).
Ora il confinante, con tanto di perizia da parte di un Dottore Agronomo, sostiene che l’invasione del bosco anche sulle aree prative dimostra il classico “abbandono” da parte del mio committente ed aggiunge che lui, per “difendersi” dall’invasione del bosco che minacciava di invadere anche la sua proprietà, ha tenuto il bosco a debita distanza dalla stessa e quindi rivendica l’usucapione su tale area. Area che è tuttora adibita a prato e che dal confine si estende verso l’interno della proprietà del mio committente da un minimo di 8 metri ad un massimo di 22 metri. Oltre questa fascia a prato poi comincia il bosco.
Ora mi domando come si faccia a sostenere la “minaccia” del bosco quando questo è tuttora distante minimo 8 metri dal confine.
Ma ovviamente questa è solo la scusa per usucapire il terreno che in relatà al confinante fa gola soltanto per essere molto attiguo alla sua abitazione che si trova ad appena 1.50 metri dal confine.
Vi racconto l’ultimo episodio. Siamo in causa già da aprile 2019, l’abbiamo iniziata noi ai sensi dell’art. 950 codice civile. Gli avvocati hanno già prodotto i loro documenti e il 23 ottobre appena trascorso era fissata la prima udienza, poi però rinviata a febbraio 2021. Nella memoria dell’avvocato di controparte presentata qualche giorno prima dell’udienza è stata prodotta questa foto:

L’auto è parcheggiata nella proprietà del mio committente, mentre la casa sullo sfondo è del confinante che ne rivendica l’usucapione. Lo scopo, evidente, è stato quello di dimostrare che il confinante ha realizzato il muretto di pietre per creare il posteggio dell’auto, avvalorando cioè il dominio sull’area.
In realtà quel muretto è stato realizzato soltanto pochi giorni fa, anche se gli autori hanno cercato (maldestramente) di “invecchiarlo” buttandoci sopra erba secca tagliata.
Dico questo perché, fino a qualche settimana fa, erano presenti sul posto unicamente le pietre semi-interrate che si vedono nella mie foto qui sotto, presenti da tempo immemore quale demarcazione di un sentiero che portava sul fabbricato del mio committente (ora fatiscente). Su queste pietre pre-esistenti sono stati posti in opera sassi e calcinacci a secco, al di sopra e in prolungamento (testata ad ‘L’). È del tutto evidente che tale posa è avvenuta in data molto recente, come si evince dalla loro superficie “pulita”, cioè priva di segni di una prolungata presenza nel tempo.

Quindi, caro Nino, come vedi, l’usucapione viene in molti casi utilizzato con grande malafede solo quale arma (purtroppo efficace) per appropriarsi in maniera indebita della proprietà altrui.

Qualsiasi vostro commento sarà apprezzato.

Quello che hai scritto non rientra affatto nel presupposto di usucapione perchè le quattro pietre non determinano il confine tra due fondi tramite recinzione muraria ex art. 881 cc. in modo tale da garantire il diritto esclusivo dell’ esercizio della proprietà. Si tratta solo di una scusa maligna. C’ è un altro aspetto che per maturare l’ usucapione devono passare venti anni nel caso de quo e a quell’ epoca le macchine erano diverse; le 500, 600, 1100, Volkswagen… E’ solo una piazzola in terreno con l’ erba calpestata dalle ruote della macchina che ha tollerato il tuo cliente, ma la semplice tolleranza non è presupposto per l’ usucapione quando da una parte all’ altra ci possono passare anche i cani. Ciao

Ciao,Gianni, credo di aver capito quale sia la strategia dell’ avversario del tuo assistito: vuole appropriarsi del bosco con la scusa dell’ usucapione maturata, ma non dello spiazzo dove mette la macchina. A fare tali giochetti gli avvocati sono molto bravi. In sostanza vuole fare apparire che per un certo tempo ha utilizzato il pascolo per poi far credere che ne ha avuto il possesso continuato nel tempo parcheggiandovi le quindi dimostrare la piena signoria ininterrotta sul terreno. Io vorrei sapere se si trattava solo di un erbaio naturale o di un pascolo coltivato annualmente. Inoltre l’ avversario vuole far apparire che habbia usato anche il bosco beneficiando della legna . Tieni i presente che fino a quando la sentenza non è pronunziata, il possesso rimane all’ uno o all’ altro. o a tutti e due. In tema di regolamento di confine poi le parti sono allo stesso tempo attrici e convenute,( una sorta di liticonsorzio duale) e ognuno di essi deve dimostrare le sue ragioni. L’ avversario, che ha promosso la pronunzia di riconoscimento di usucapione, doveva dimostrarlo categoricamente e senza lasciare nessun dubbio, ab initio, cioè quando ha depositato il primo atto di citazione a norma dell’ art. 2697, pena il rigetto, perchè il giudice, a norma di un articolo di procedura civile, che non ricordo quale sia in questo momento, non può procedere senza prove, la prova deve essere riportata anche nell’ avviso di citazione. Se nell’ atto di citazione non c’ è, il tuo cliente non deve dimostrare nulla ma deve chiedere al giudice il rigetto della domanda per deficienza di prova. Se si trascura tale particolare , quella dell’ avversario costituisce ammissione tacita prova pericolosa anche se non lo è perchè si tratterebbe di ammissione tacita . Ove avesse depositato qualche prova, io consiglierei al tuo cliente di mantenere il possesso in qualsiasi modo e non mollarlo magari mettendovi la sua macchina o altro mezzo ingombrante da impedire all’ avversario qualsiasi uso. Ovvero scavarvi un fosso per impedire il parcheggio. L’ avversario non può dimostrare che non abbia altro posto dove parcheggiare la macchina e di averla parcheggiata sempre li. La situazione di fatto del finto muro in rovina, ove fosse di proprietà dell’ avversario, non conferma l’ usucapione, ma, al contrario, la smentisce perchè dimostra che egli non si è curato di tenerlo in efficienza e che denota il disinteresse, ma rafforza la tesi del tuo cliente. Altra prova a favore del tuo cliente è che l’ avversario ha lo spazio dove mettere la macchina e per di più agevole perchè in cemento battuto, ed è più agevole quando piove. Ad ogni modo il semplice parcheggio della macchina non costituisce presupposto per l’ usucapione. Io sospetto un diabolico trucco, perchè nessun avvocato farebbe la fesseria di dire che il semplice parcheggio, anche durevole diversi decenni, costituisca presupposto per l’ usucapione. Il tuo cliente in ogni caso può dire che ha tollerato la sosta e il pascolo per motivi di buon vicinato in quanto vi sono gli alberi che fanno ombra di estate, e che di inverno l’ ha lasciata davanti la casa per evitare la pioggia… Il tuo cliente può comprare un box metallico e piantarvelo, facendo la comunicazione al comune che può costituire prova a suo favore. Comunque non lasciatevi irretire con qualche diabolico trucco dell’ avvocato di controparte. Tieni presente che nell’ atto di citazione una parola velatamente elusiva, una virgola, o un sinonimo di una parola non precisa sono pericolose. Se puoi farmi leggere l’ atto di citazione ed eventuali altri atti, potrei capire se ci sono trucchi.

Ciao Gianni, se il tuo cliente raccoglie le castagne anche la legna da ardere, oppure se nel castagneto gravano gli usi civici a norma dell’ art. 825 c.c. , il bosco assolve la funzione sociale di produttività presupposto per negare l’ usucapione all’ avversario. Comunque io mi recherei al comune e vedere il progetto della casa della controparte, vedere la data della presentazione e la lettera di inizio della costruzione per vedere se è passato il quindicennio ( se zona montana) per l’ usucapione, 'se nelle stralcio catastale la base della casa è disegnata distante di un metro e 50 dal confine catastale o meno si evince la volontà fin da allora che ha voluto osservare tale distanza legale, anche se è minore di m. 1,50

Buon giorno.

Ho letto l’articolo in oggetto da voi pubblicato sul portale e condivido le critiche e le osservazioni fatte in merito alle modalità di usucapione.

In un caso simile a quello descritto, ma con la differenza che l’area in contestazione è un cortile comune antistante le nostre abitazioni proveniente da frazionamento del 1948 dell’intero fabbricato con area annessa.

Il confinante compossessore ha usato più intensamente il cortile comune in relazione al punto di accesso della propria abitazione, ha edificato manufatti che invadono l’area comune, non sono presenti ostacoli o recinzioni che impediscono l’uso del cortile nelle restanti parti non occupate, quindi è facoltà dei compossessori utilizzarle ancora esercitando il parcheggio delle auto, passeggiare, giocare.

Nell’azione giudiziaria promossa nel 2000 con richiesta di demolizione dei manufatti realizzati sull’area in contestazione prima del ventennio utile ad usucapire,

la controparte rispose di avere edificato sul cortile nella convinzione di avere usucapito tutta l’area circostante anche per l’effetto di altre opere eseguite in tempi remoti dal padre di lei che hanno impedito definitivamente l’uso promiscuo del cortile.

Il giudice di primo grado valorizzando la descrizione del ctu sullo stato dei luoghi nella parte in cui si dice " le opere realizzate ne determinano un uso esclusivo del cortile"e “non si esprime parere se sussistono i requisiti per intervenuto usucapione”, ha apprezzato il comportamento della controparte per avere realizzato opere sul cortile comune dichiarandone l’avvenuto acquisto per usucapione nella parte circostante la propria abitazione e ordinava il frazionamento.

La sentenza di appello riconfermava quanto stabilito in primo grado, che a dispetto delle prove depositate agli atti a dimostrazione che il cortile è libero da impedimenti o recinzioni che ne impediscono l’uso e replicando che la conformazione del cortile confinante da un lato con un edificio di terze parti, da un terrapieno dall’altro lato e la presenza di un restringimento al suo ingresso, ne determina anche in apparenza un uso esclusivo.

Inammissibile il ricorso in cassazione.

Le valutazioni adottate, piuttosto che la documentazione depositata agli atti, anche se avessero portato il giudice di prime cure ad un diverso convincimento, non è compito di valutazione nel giudizio di legittimità.

Cordiali saluti

Davide

Egregio sig. Battaglia, quando una causa non si difende bene si perde, però essa non influisce sulla realtà dello stato dei luoghi perpetuata nel tempo, perchè si giudica la legittimità dei fatti e degli atti portati in giudizio. Se ho capito bene, mi pare che balli tutto, e quindi bisogna tenere presenti i diversi aspetti della vicenda e, se conviene, agire per ripristinare lo stato del cortile.

  1. la consulenza tecnica d’ ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio e non costituisce prova, ma un indizio di cui si avvale il giudice, che, unito ad altri elementi probatori di univoca direzione, e comparati con le prove offerte dal ricorrente, gli consentono la sua decisione così ha insegnato più volte la Corte di Cassazione;
  2. Il frazionamento catastale ordinato dal giudice ha solo valore di trasferimento degli obblighi fiscali, ma non influenza l’ usucapione perchè il catasto non è probatorio in quanto una legge in tal senso non è stata mai emanata ( cfr art. 8 della legge 1 marzo 1886 n, 3862: “con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici del catasto le riforme nella legislazione civile”;*
  3. quello che ho capito è che il cortile è stato registrato e trascritto in comproprietà o condominio e accatastato come tale nel 1948 . 4) Se i condomini sono più di due il processo doveva essere promosso in liticonsorzio;
  4. se continuano a servirsi della parte rimanente del cortile, non si configura l’ uso esclusivo dalla controparte tale da giustificarne l’ usucapione, se è così la sentenza non influisce su terzi che conservano il diritto di far demolire i manufatti e comunque di perpetuare l’ uso del cortile;
  5. non è certo che il padre avesse acquistato per usucapione la parte del cortile semplicemente per effetto delle costruzioni dei manufatti che presumo abusivi, quindi il tempo di possesso occorrente all’ usucapione in capo al figlio non era sommabile a quello del padre;
  6. Il fatto che si sia portato in giudizio la semplice affermazione che il padre aveva acquistato per usucapione la parte del cortile comune non costituisce prova perché doveva dimostrarsi desumendola da un atto trascritto, che a sua volta doveva contenere quegli elementi utili a dimostrare la proprietà in capo al padre e ai propri danti causa fino ad arrivare all’ acquisto a titolo originario;
  7. l’ assenza di un frazionamento catastale prima del giudizio di primo grado dimostra che il manufatto era stato costruito abusivamente, infatti si allega al progetto per ottenerne il permesso a costruire, ne consegue che può chiedere al sindaco, assieme agli altri condomini o singolarmente, di ordinarne la demolizione, indipendentemente dalla sentenza, in quanto l’ ente non è stato parte in causa e nemmeno gli altri condomini;
  8. io verificherei l’ esistenza del progetto e quello che eventualmente è stato concesso, e se, successivamente, vi sia stata concessa sanatoria di quanto costruito abusivamente;
  9. vero è che la Cassazione valuta la legittimità della sentenza ma non influisce sugli obblighi della concessione edilizia e nemmeno su diritti di coloro che non hanno partecipato al giudizio;
  10. comunque è possibile promuovere altra azione giudiziaria completamente indipendente dalla prima, se emergono elementi probatori che non si conoscevano ai tempi del giudizio di primo grado. Per esempio se è stata registrata solo la denunzia di successione, data la natura pubblicistica consente di dimostrare la mancata accettazione ereditaria e quindi l’ acquisto della proprietà. Tenga presente che, trascorsi 10 anni dalla morte del de cuius, il successore perde definitivamente il diritto di accettare così come impone l’ art. 480 cc e quindi il cortile resta di proprietà comune. L’ argomento si può approfondire se lo ritiene opportuno. Distinti saluti

Sono d’accordo sul fatto che se una causa non si difende bene si perde, la cassazione il mese scorso ha giudicato inammissibile il ricorso, ma rimane il fatto che il cortile comune in contestazione (siamo gli unici due condomini) di circa 50 mq antistante alle nostre abitazioni possedute in via esclusiva dopo un frazionamento del 1948, viene utilizzato necessariamente per accedere da un lato alla mia abitazione e il parcheggio auto e dall’altro per l’accesso al box auto e magazzino della controparte.
Nella causa, sostenendo di essere comproprietario del cortile, chiedevo alla controparte la demolizione delle opere edificate arbitrariamente durante la ristrutturazione del proprio fabbricato avvenuto nel 1982, consistenti nell’allargamento con aumento di volumetria sul muro perimetrale che invadeva l’area comune, la cosa strana è che tale manufatto non compariva nell’elaborato grafico depositato in comune,e mi accorsi che nel calcolo della volumetria era stato aggiunto in un secondo tempo il volume corrispondente occupato dal manufatto.
Il nuovo fabbricato poi era stato accatastato con un nuovo frazionamento,che in seguito ho fatto rettificare con quello originale allegato alla voltura del 1948 ritrovata in archivio di stato.
Il ctu purtroppo descriveva lo stato dei luoghi evidenziando un muro terrapieno su un lato esterno del cortile forse ristrutturato in tempi remoti (1951) dal dante causa di controparte che (si dice in causa) avrebbe definitivamente precluso il passaggio sulla pubblica via (aggiungo io, terrapieno forse esistente prima del frazionamento e dell’apertura di una porta sul mio fabbricato) e quindi l’uso di parte del cortile avvalorando la tesi dell’usucapione della controparte,(il muro esiste da sempre e alla pubblica via si accede dal cortile comune attraversando altre aree urbane aperte) omettendo nel contempo di indicare l’ingresso principale dell’abitazione della controparte che non è sul cortile.
Continua…

Se vuole assistenza a titolo gratuito sono a disposizione quindi se le cose devono svolgersi in via riservata il mio indirizzo è ninolob40@yahoo.it ,ho 78 anni e non so come passare il tempo specialmente perchè non posso uscire in questo periodo di pandemia…Tega presente che non è raro che una delle parti riesca ad addomesticare il CTU a suon di quattrini in tal caso può essere querelato. Ma, mi dica: quanti metri quadrati di cortile ha occupato la controparte e in che dimensioni? e se mi può fare avere fotografie. Se il manufatto è stato realizzato in cemento armato ce n’e una copia al Cenio Civile, inoltre l’ autorizzazione a costruire è trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari dove c’ è allegata la copia della volumetria concessa e gli oneri di urbanizzazione pagati in lire/mc. Continui

La relazione del CTU risale al 2003 e la causa è terminata in cassazione il mese scorso, nel frattempo la controparte è deceduta, ho appena scaricato dall’ A.D.E il certificato di dichiarazione di successione dell’erede, dovrei valutare il tutto con l’erede, ma mi riferiscono che è in cattivi rapporti con il legale di controparte e sembrerebbe non interessato alla causa, comunque dovrei pagare le spese alla controparte.
A presto
Cordiali saluti

Credo che le cose si possano ripristinare a Suo favore: Le spese ai chiamati all’ eredità non sono dovute perchè il processo si è svolto in costituzione bilaterale a nome Suo e quello della controparte già morta. Gli eredi dovrebbero iniziare una nuova azione giudiziaria per ottenere la somma delle spese dei tre processi facendo valere un diritto ereditario e quello di proprietà cosa che potrebbe andare per le lunghe fino all’ estinzione. La dichiarazione di successione non costituisce titolo di proprietà ma è un documento obbligatorio che si presenta quando una persona muore per permettere a chi ne ha interesse di far valere eventuali diritti, anche se estranei alla parentela, cosa che Lei può fare prima dell’ accettazione ereditaria che prevede un atto notarile di assegnazione da effettuare entro 10 anni. trascorso il quale il futuro erede perde irrimediabilmente il diritto di accettare. E siccome le cause durano più di dieci anni Lei può promuovere la cosiddetta denunzia “di nuova opera” e quella di danno temuto entrambe volte a difesa del possesso per mantenere integro diritto di godimento dell’ estensione del cortile, che esclude l’ azione riconvenzionale. La controparte non può far valere la consulenza tecnica perchè era limitata al vecchio processo e e non costituisce prova. cosa che è sempre fattibile e non scade. Ci sarebbero da pagare all’ Agenzia delle entrate solo le spese di trascrizione del processo precedente che presumo non superiore a 600 euro. Continui

Buon giorno
Prendo nota del suo indirizzo,attualmente sono fuori regione in zona rossa e non dispongo di tutto il materiale riguardante il problema che stiamo trattando, è mia intenzione pubblicare la documentazione appena possibile, poi visto che nel forum si discute anche di altri argomenti che ho trovato interessanti,vorrei introdurre quello relativo ad un’area adibita da oltre un ventennio a sede stradale che interseca una particella dividendola in due, realizzata dall’ex consorzio di bonifica, la strada è asfaltata e il comune ne cura la manutenzione, non risulta ad oggi ne regolarizzata e mai accatastata, il sindaco del comune alla richiesta di frazionamento ci invita a donare tutta l’area che è in parte uliveto produttivo per ricavarne un giardino pubblico da intitolare al donante.
Io invece vorrei rendere idoneo al trasferimento l’intera particella previo frazionamento.

Nel frattempo allego due foto relative al cortile comune di cui si discute in questo post, aggiungo che l’area è in zona centrale di un piccolo comune dell’Emilia Romagna, è di modeste dimensioni e catastalmente di valore irrisorio, come del resto anche il vecchio fabbricato di mia proprietà,vorrei ricordare che la causa era iniziata dopo il rifiuto della controparte di frazionare il cortile comune retrostante le nostre abitazioni identificato da un proprio mappale (920) perchè era già diviso di fatto da una recinzione realizzata presumibilmente dal confinante in prosecuzione della linea di confine che divide i fabbricati di esclusiva proprietà e sopratutto per agevolare la richiesta di regolarizzazione sull’intero mio fabbricato (918) per le opere di modifica interne realizzate negli anni 50, l’occupazione di 2 mt di cortile retrostante comune (mapp.920) e l’apertura dell’ingresso principale (mapp.le 919 cortile comune in contestazione) avrei pagato interamente le spese di frazionamento e notaio pur di vedere regolarizzato il mio fabbricato, e spiegai alla controparte che sarebbe stato utile anche a loro per le opere realizzate chi invadevano il cortile (mapp.921) e altra struttura che non compare in mappa di simili dimensioni e un vano cantina edificato abusivamente sul retro (mapp. 920), poi prima dello scadere del ventennio dalla ricostruzione totale del fabbricato di controparte, è partita la causa per fermare l’usucapione, tengo a precisare che ho agito per motivi di principio e di giustizia sociale e non avrei preteso null’altro che la piccola area che sarebbe rimasta sul cortile antistante il mio ingresso, il tutto a mie spese.
A presto
cordiali saluti

Non vedo cosa c’ entra il comune con una strada consortile e addirittura non accatastata!
Le strade sono classificate dal nuovo codice della strada ( art. 2 del regolamento del Presidente della 16 dicembre 1992) e la competenza è del Prefetto. Tra di esse vi sono le consortili e le vicinali che sono private, su cui, in certi casi, grava l’ uso pubblico. Se la strada non è stata accatastata vuol dire che il consorzio non ha ne espropriato il sedime e quindi il terreno è suo, e il sindaco si può mettere a piangere; al massimo può gravare una servitù di transito a favore dei consorziati. Poi nel caso in cui il sindaco voglia espropriare una parte del Suo terreno per farvi una struttura pubblica deve pagare anche il valore della parte relitta.
Per quanto riguarda il cortile non si vede la parte contesa.

Nino che la successione sia un atto puramente fiscale credo che siamo tutti d’accordo, così come l’accettazione dell’eredità preveda un atto notarile anche su questo siamo d’accordo.
Ma l’accettazione dell’eredità può avvenire ANCHE in maniera TACITA e non ESPRESSA (atto notarile) basta che l’erede compia un qualsiasi atto che non avrebbe potuto compiere se non come erede (così per dirla in breve).

Su questo invece non capisco cosa vuoi dire. Cosa dovrebbe fare Davide? Iniziare una nuova causa prima che l’erede (del soggetto che ha vinto i due gradi di giudizio) accetti l’eredità?
E cosa cambia scusa?

L’erede che ha sottoscritto e presentato la successione di morte e completato l’iter della stessa con la presentazione della Domanda di voltura catastale per prassi ormai quasi consolidata nel campo giuridico - esistono già diverse sentenze in merito- fa si che tale soggetto da “chiamato all’eredità” diventi di fatto “erede” del De Cuius, proprio per il fatto che ha presentato anche la voltura catastale dell’immobile caduto in successione, azione questa riconosciuta come azione idonea per l’accettazione tacita dell’eredità.

Ma, seppur qualche giudice non la pensi così (esistono sempre le eccezioni purtroppo) tale soggetto può sempre accettare l’eredità e quindi costituirsi in giudizio per opporsi alla citazione.

Sul periodo decennale per l’accettazione dell’eredità ci sarebbero da dire tante cose, ma il discorso sarebbe troppo lungo e, credo, non pertinente allo scopo del post.

Ciao, Fausto, calma, vero è che l’ accettazione può essere formale o tacita. In questo ultimo caso deve dipendere da un atto da cui si possa desumere inequivocabilmente l’ accettazione dell’ eredità in forma tacita, come quello della vendita dell’ asse ereditario, ma l’ atto deve risultare trascritto nei registri immobiliari affinchè la legge possa garantire la proprietà come descritto nell’ art. 42 della Costituzione. Il motivo per cui che la dichiarazione( è un atto dichiarativo) di successione si scrive in catasto e si fa la voltura, non giustifica l’ acquisto della proprietà, perchè è un atto amministrativo obbligatorio che si fa quando un persona muore e serve a garanzia di eventuali diritti di terzi sull’ eredità da persone in quel momento sconosciute che si possono fare valere entro dieci anni ( art. 480 c.c.). I notai non fanno atti di trasferimento di un’ immobile di cui è stata presentata la sola denunzia di successione e ancora non sia registrata l’ accettazione. Inoltre una volta trasferito l’ immobile con atto notarile, e si trascrive, la trascrizione serve per garantire diritti di terzi che si possono fare valere entro dieci anni alla stregua dell’ usucapione abbreviata. Per quanto riguarda le sentenze di cui parli bisogna vedere su quali basi il giudice ha fondato la sua decisione, non certo in base alla sola denunzia di successione. Per quanto riguarda Davide, nelle more che la controparte non trascriva l’ accettazione ereditaria, l’ immobile non è suo, ma potrebbe solo di fatto farne la manutenzione, ha l’ obbligo di pagare le spese del tribunale ma non ha quello di pagargli le spese delle sentenza perchè estraneo alla causa, deve pagare quella di trascrizione della sentenza, e, nel caso in cui non la paga, L’ Agenzia delle entrate gli manda l’ ingiunzione. Io non ho detto che Davide debba promuovere una nuova causa per negare l’ avvenuta usucapione, ma due azioni di nunciazione di nuova opera assieme a quella di danno temuto, che sono possibili contro il detentore dell’ immobile del de cuius convenienti prima dell’ accettazione ereditaria. Peraltro Davide aveva detto che il chiamato a succedere non vuole rogne giudiziarie, Quindi se la sentenza è stata ingiusta come lui dice, l’ azione di nunciazione può ripristinare l’ uso comune del cortile.

Ma di cosa parliamo Nino per favore.
1° - Sentenza di 1° grado che assegna, a titolo originario, il DIRITTO DI PROPRIETA’ al dante causa dell’erede (padre);
2° - Sentenza di 2° grado -appello- che conferma l’orientamento dei giudici di primo grado, e quindi, l’intervenuto usucapione a favore del padre dell’erede;
3° - Ricorso in cassazione da parte di Davide che viene ritenuto inammissibile;
4° - Successione del padre dell’erede regolarmente trascritta

E tu continui a dire che l’erede non è proprietario della superficie usucapita solo perchè non ha accettato espressamente l’eredità?

L’accettazione dell’eredità nel caso di questo erede è solo un puro atto formale che potrà fare SEMPRE anche dopo i 10 anni se altri non la trascrivono per prima.

E chi mai potrà trascrivere l’accettazione dell’eredità se non gli eredi di questo De Cuius?

Certamente non Davide.

In merito all’accettazione dell’eredita tacita ti allego una sentenza trovata su google al primo click:

https://www.diritto.it/stampa-articolo/?articolo_id=100195

Saluti cordiali.

Ciao, Fausto, se tu dici che l’ accettazione ereditaria è un’ atto formale, non esisterebbe l’ art. 42 della Costituzione, il codice civile, la conservatoria dei registri immobiliari, i notai., i tribunali, gli avvocati, i geometri… vai a leggere gli articoli del c.c. che vanno dal 459 al 480 . comunque se lo dici tu, Evviva il catasto!

Vorrei precisare che le spese fino al 2° grado di giustizia sono state già pagate.
Per quelle di cassazione attendo notizie, si vedrà!!!

Solo le spese del tribunale, mentre alla potenziale controparte non deve dare nulla perchè estraneo alla causa

Ciao, Fausto, ho letto la sentenza di cui parli essa statuisce che il figlio del de cuius aveva espletato gli atti per l’ accettazione dell’ eredità poi aggiunge “segnatamente” la denunzia di successione.