Quando l'usucapione diventa un esproprio privato

Allego un’altra foto dove ho evidenziato la piccola area contesa e una linea approssimativa del confine catastale di proprietà.

Mi interessa sapere la data della sentenza definitiva e se ne è data esecuzione tramite l’ ufficiale giudiziario, è molto importante; data la delicatezza del caso Le consiglio di mandarmela per posta elettronica.

… e quindi Nino?

Per accettare l’eredità non è necessario andare dal notaio per fare un atto (accettazione espressa) ma basta compiere un atto “formale” per dimostrare di aver accettato tacitamente l’eredità, ed uno di questi atti, secondo molti giudizi è la redazione e presentazione delle domande di voltura.

Nino non conta solo leggere ma conta anche interpretare le norme.

Ti ricordo che “noi”, io, tu, e gli altri colleghi che frequentano questo sito siamo dei TECNICI e come tali non possiamo pensare di poter interpretare (oltre ogni limite) tutte le norme altrimenti non ci sarebbe bisogno degli avvocati.

Non dobbiamo avere la presunzione di essere tecnici, avvocati, giudici, etc, etc… ad ognuno il proprio ruolo.

Cordiali saluti.

Ciao,Fausto, Quando studiavo una delle materie era il diritto per geometri e cioè quello civile ora non so se si studia ancora, quindi non mi voglio atteggiare ad avvocato o a giudice, ma non ti sei accorto che sei tu a fare il giudice dicendo delle cose che non stanno in piedi. L’ accettazione tacita non dipende dalla denunzia di successione ma dal fatto che quando il chiamato a succedere compie un atto che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede: per esempio vende o cede ad altri i suoi diritti di successione , transige con un creditore del defunto, aliena un immobile dell’ eredità. I notai non accettano un atto di compravendita di un immobile ereditato se non risulta trascritto, da dove si deducano le condizioni di accettazione. Se Fabio decide un’ azione giudiziaria certamente consulterà un avvocato che gli dirà se la denuncia di successione sia o no un titolo di proprietà.

Ciao Nino.
Anche io faccio parte di coloro che hanno studiato il diritto a scuola di Geometra… adesso non lo studiano più, se non forse solo al primo anno di CAT.

Nino… ci sei o ci fai?
Chi ha mai detto che l’accettazione dell’eredità avviene con la redazione della denuncia di successione? Certamente non io.

Esatto… e aggiungo anche se presenta le semplici volture catastali, o anche nel caso in cui il chiamato all’eredità sottoscrive una scrittura privata che non avrebbe potuto fare se non nella qualità di erede.

Come vedi non c’è necessità di fare esclusivamente l’accettazione ESPRESSA ma basta anche quella tacita.
La sentenza, una a caso presa su google, dice proprio questa.

A Fabio (chissà chi è poi sto Fabio :slight_smile: ) non deve interessare se la denuncia di successione fatta dall’erede dell’attuale “usucapista” sia un titolo valido perchè manca l’accettazione dell’eredità poiché la potrà sempre fare… per cui IO ritengo che non sia un suo problema.

Davide (e non Fabio) deve, se può ancora farlo, adire il tribunale per opporsi alle sentenze di 1° e 2° grado, dato che il ricorso in Cassazione è stato rigettato.

Infine io non mi ergo a giudice, ci mancherebbe altro, io mi attengo a ciò che si scrive sui forum e certamente non mi va di insistere più di tanto e per questo mi fermo qui.

Quando una discussione si inizia su un forum, io penso che debba finire sul forum e NON chiedere l’invio di documenti in via privata, o per lo meno, non solo in via privata.

Io mi fermo qui, per questo post, inutile continuare.

Saluti cordiali

La sentenza riguarda l’ acquisto per usucapione del terreno in capo al defunto, Stando al fatto che il tratto acquistato per usucapione non è stato chiuso ad uso esclusivo quando viveva la controparte, se ne desume un suo comportamento rinunciatario, a cui il defunto non può rimediare, quindi ne permane una servitù di transito a favore di entrambi dell’ intero cortile consolidata dal 1948 anche se non precostituita con atto formale, cosa che Davide può farla valere. Tu dici che ti fermi perché è inutile continuare, ed è vero! perchè non ti ho chiesto un parere legale ho solo risposto a Davide, per cui se non è vero quello che dico sono io l’ asino, che Davide può verificare con il suo avvocato.

Raccolgo l’occasione per verificare se sia possibile qualche azione, anche se non ci sono gradi di giudizio ulteriori.

Sig. Davide, a prescindere della sentenza definitiva, ad essa non è stata data esecuzione, perchè il cortile non è stato diviso e presumo che non è sia stato fatto un verbale in tal senso da parte del defunto. L’ uso del cortile continuato e ininterrotto dai tempi in cui fu costruito e si è consolidato nel tempo. Dapprima avevo capito che la controparte vi aveva costruito sopra, e quindi pensavo di fare la denunzia di nuova opera e di danno temuto contro l’ attuale possessore, ma, alla luce delle fotografie che mi ha mandato, si vede che materialmente il cortile è rimasto intatto, quindi non Le conviene fare un’ azione giudiziaria, perchè l’ eredità di un bene si acquista nello stato in cui l’ ha lasciato il defunto, quindi deve mantenere in essere tale uso reciproco dell’ intero cortile, poi se la controparte fa un’ azione giudiziaria Lei può fare valere la servitù reciproca del cortile e rimanerne vincente. Per altro, nel caso di riservatezza, o può scrivermi con la posta elettronica.

Grazie Nino, verificherò il tutto,e confermo che la controparte ha costruito opere sul cortile comune visibili nella foto, in occasione della completa ristrutturazione della propria abitazione nel 1981, invadendo l’area comune con un vano scala e una chiusura del sottobalcone che occupano circa 7 mq di area comune.
Il vano scala di 3 mq è stato accatastato a fine lavori nel 1983 in fusione del fabbricato principale,( non si è mai capito in che modo) e dopo una mia istanza al catasto nel 1999 è stata generata una nuova particella di 3 mq (921) bene comune non censibile, ente urbano ai terreni. Il resto del cortile è rimasto aperto.
Il vano scala non compariva nel progetto grafico depositato al comune, in tale progetto si evidenziava un rinforzo sullo spessore del muro perimetrale di 15 cm della lunghezza di 1 metro lineare.
Come dici tu,Nino, il defunto ha lasciato le cose come stanno con il vano scale compreso e non è mai stato fatto un verbale tranne quello del C.T.U addomesticato per il magistrato.
Sarebbe mia intenzione pubblicare la documentazione,che ripeto rappresenta per me una questione di principio in considerazione del fatto che le sentenze sono date " in nome del popolo italiano"

Ma si tratta solo di 3 mq? fino a 8 non si censiscono. Comunque tenga presente che per la parte edificata se la sentenza è stata data ai sensi dell’ art. 938 ( accessione dipendente dell’ opera dell’ uomo) dubito fortemente che si possa rimediare, infatti in tal caso si doveva ricorrere entro tre mesi. Per la rimanente parte la servitù sussiste.

Nino, la particella è stata censita al catasto terreni dopo avere fatto istanza nel 1999, e aver preteso l’inserimento in mappa del frazionamento originale ritrovato in archivio di stato, in sostituzione di quello presentato all’ex ufficio del territorio dalla controparte in occasione della sua ristrutturazione del 1981.
Inoltre nella sentenza è stata data risposta positiva nei miei confronti ad una riconvenzionale sollevata come ritorsione nei miei confronti dalla controparte su un relitto di area comune già diviso bonariamente di fatto da circa 65 anni dai nostri danti causa.
Nella sentenza si accerta il possesso continuato per oltre 20 anni dell’area cortiliva circostante l’abitazione della controparte,e il possesso continuato per oltre 20 anni da parte mia del relitto retrostante diviso di fatto ma oggetto di riconvenzionale e dichiara l’avvenuto acquisto della proprietà per usucapione dell’area cortiliva circostante l’abitazione della controparte,con l’acquisto per accessione dei manufatti su detta area e l’acquisto per accessione del manufatto sull’area relitta in mio possesso, ordinando il frazionamento, peraltro mai avvenuto.

Buona sera, quello che dice riguarda esclusivamente una lite tra e la controparte quando era viva. La situazione catastale non ha nessuna importanza perchè il catasto è stato istituito a scopo fiscale non probatorio. Quello che è importante è la situazione materiale del terreno e la sua funzione a favore di Lei e della controparte che ha avuto nel tempo, e non è stata mai interrotta quindi può usare il cortile nella sua estensione e così può fare l’ erede. Per il defunto l’ esercizio del cortile si è interrotto . La servitù reciproca della rimanente parte del cortile dura da quando è stata realizzato, è stata interrotta solo la parte su cui ha edificato. E’ conveniente lasciare le cose come stanno, nel caso in cui l’ erede adisce il tribunale non ha diritto di fare interrompere la servitù. Risponda

Nino,ti farò sapere !!

L’usucapione si interrompe solo nel momento in cui i carabinieri ti vengono a tirar fuori di casa…:slight_smile:

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Perchè ho il numero 1 dopo il mio nome? Esiste un mio omonimo :slight_smile:

E’ esatto, in quanto fino a quel momento il possessore continua a trarre giovamento del bene.

Ciao,
Ho letto con attenzione l’argomento iniziale e con meno attenzione il resto.

Secondo il mio modesto parere, nel Terzo millennio questo diritto all’usucapione tra privati non ha più ragione di esistere. Ritengo che rispettare il prossimo, oltre alla persona sia necessario il pieno rispetto dei suoi beni.

Se è poi vero che nelle altre Nazioni, questo diritto non esiste, spero che questa benedetta Europa ci metta in fretta una pezza, perché se aspettiamo i nostri legislatori stiamo freschi.

Ciao Angelo,
parole sante le tue, nell’epoca in cui viviamo questo istituto non possiede più i presupposti sui quali era fondato inizialmente, vale a dire l’importanza basilare che aveva la coltivazione agricola del territorio. Andrebbe quindi completamente rivisto.
Perché mai uno non può acquistare un appezzamento di terreno semplicemente per lasciarlo in eredità ai figli senza dover fare costantemente il carabiniere per paura che il vicino se ne impossessi.
Il fatto poi che tale impossessamento possa anche avvenire in malafede è una porcheria indegna di unso Stato Civile.
Io però non nutro molta fiducia neanche sull’Europa, oltre che sui nostri legislatori. Vedo infatti che gli interessi che tutela l’Europa sono tutti fuori quelli della gente comune.

Buona sera a tutti, riprendo il discorso perchè l’ oggetto tende a uscire dalla sua essenza. Ai tempi dei Romani la proprietà era definita lo *ius utendi et abutendi re sua; per chi non conosce il latino significa il diritto del dominus di usare ed abusare della cosa sua. Il dominus aveva pure gli schiavi, che non erano come si dipingono nei film, ma criminali che venivano liberati a patto che per un certo tempo collaborassero nel lavoro con il dominus fino a scontare la pena alla quale era stato condannato, e veniva chiamato exclavus, cioè colui che prima era stato chiuso a chiave in galera, però a seconda della buona condotta, il dominus gli faceva il certificato di libertus, che gli permetteva agire per conto proprio e guadagnare, ( lo scopo è sempre la grana) . Ciò era conveniente per evitare che il recluso fosse improduttivo quindi non contribuiva alla ricchezza della nazione. Le cose nel tempo sono cambiate. Il termine dominus è stato sostituito con quello di signore che esercita la signoria " uti dominus" ma la funzione della proprietà è rimasta tale e quale, quindi fino a quando si fa produrre e si usa per uno scopo utile, il proprietario non è un mangiapane a tradimento ma contribuisce allo sviluppo della Nazione e ai doveri fiscali e tributari che consentono il finanziamento della la sicurezza del territorio, infatti l’ articolo 53 della Costituzione impone che tutti siamo chiamati a contribuire alle spese dello Stato secondo le proprie possibilità.
Il presupposto dell’ usucapione è quello che, se il proprietario si disinteressa delle sue cose e un altro le fa funzionare per trarne ricchezza, quantomeno paga le tasse; invece quello che l’ abbandona non lo fa produrre cosa che si ripercuote anche nel mancato pagamento delle tasse con la potenzialità di aumento del debito pubblico a danno di tutti i cittadini. Durante la seconda guerra mondiale, si facevano i cosiddetti " orti di guerra" per supplire al calo delle attività agricole dei giovani che erano stati chiamati alle armi. Sostanzialmente non si usucapisce il terreno in quanto tale, ma il diritto a farlo fruttare, e mi pare che non sia così obbrobrioso. Come è noto l’ acquisto per usucapione avviene nec vi, nec clam, nec precario definizione risalente ai tempi dei Romani, cioè senza violenza, alla luce del sole e non per poco tempo, infatti la legge garantisce al proprietario venti anni ( usucapione ordinaria ) per riprendersi il suo terreno, se non lo fa, vuol dire che non gliene importa nulla; d’ altra parte, anche nel diritto di accettazione dell’ eredità c’ un tempo di scadenza di dieci anni ( art. 480 c.c.) quindi il chiamato a succedere vuol dire che non vi trova convenienza, ed essa va a chi la possiede o la vuole, anche se è estraneo alla eredità, e la funzione produttiva non viene interrotta. Inoltre è il giudice che decide se i presupposti dell’ usucapione sussistono; man sono rari i casi che nel processo di usucapione il proprietario non si presenta. Poi bisogna tenere presente che, purtroppo, non è raro che esistono avvocati disonesti che imbroglino le carte se capiscono che il proprietario. Lo Stato è sovrano in tutto il territorio italiano, la proprietà consiste nel diritto esclusivo di godere, cose, a norma dell’ art. 832 del codice civile, in tal caso non si perde mai. L’ istituto dell’ usucapione esiste in quasi tutti gli stati della terra.

Rispondo ad Angelo Vitali anche se con ritardo. L’ istituzione dell’ usucapione deriva da una genialità molto antica, e ha lo scopo della continuità dell’ utilizzo di un bene produttivo, per esempio: Se ho un pereto e lo lascio deperire perchè non mi interessa non mi è conveniente continuare la sua produttività, di contro: se un altro lo cura e raccoglie le pere senza violenza verso di me, pubblicamente nei confronti di altri che potrebbero farlo fruttare, e ininterrottamente per 20 anni, o meno, a seconda del tipo di usucapione, è abbastanza chiaro che quel pereto non lo vuole nessuno, in quell’ arco di tempo mi dà la possibilità di riprendermi il terreno, non me lo ruba, quindi matura il diritto di chiedere al giudice di trasferirgli il diritto di godimento. La proprietà non consiste nella scrittura dell’ atto pubblico di acquisto, perchè è solo un mezzo pubblicitario trascritto nei pubblici registri, come la mappa catastale che ha lo scopo pubblicitario e fiscale cioè come il poster di un detersivo: un pezzo di carta per cui manca solo la colla per attaccarla al muro, ma consiste nel diritto di godimento del bene che si possiede, così come è definita nell’ art. 832 del c.c., e non a caso l’ oggetto che si possiede viene definito “bene”. Dopo la fine della guerra, qui in Sicilia c’ era una fame diffusa da fare accapponare la pelle, un operaio guadagnava 400 lire al giorno quando riusciva a lavorare, e un chilo di pane costava 120 lire chi non aveva lavoro non mangiava per giorni e giorni, io bambino, l’ ho sofferta, e quando ci penso mi spuntano le lacrime, mentre i proprietari di latifondi non sfruttavano i terreni, in funzione sociale come stabilisce la Costituzione Italiana, quindi vi furono rivolte che culminarono con la strage di Portella delle Ginestre che attribuirono a Salvatore Giuliano, ma io non ci ho creduto mai, perchè anche lui fu vittima della fame e diventato bandito per qualche sacco di grano acquistato di contrabbando e quello che rubava lo dava ai poveri. Ciao