Aggiungo a quanto detto: è bene chiarire che il termine “proprietà immobiliare” non vuol dire possesso della “cosa”, ma che la cosa non può essere spostata, e siccome lo Stato è sovrano di tutto il territorio italiano, colui che possiede la cosa ne può trarre godimento esclusivo fino a quanto lo ritiene opportuno.
2 messaggi sono stati uniti a un argomento esistente: Quando l’usucapione diventa un esproprio privato (2)
Buongiorno Gianni, e complimenti vorrei avere anche io un geometra scrupoloso come te che cura i miei interessi. Entrando nel merito della questione la raccomandata può fermare l usucapione ma scritta per mano dell avvocato e quindi da inizio a un processo giuridico con tutte le conseguenze e costi del caso, di conseguenza se la missiva ha sentenza a favore l usucapione viene accertato/interrompe a seconda dal cliente.
Stessa cosa per la denuncia ,furto di legname, ha valore giuridico in caso di sentenza a favore. Altra considerazione, se il giudice da ragione alla controparte, la sentenza vale come confine vero e proprio quindi che senso ha fare azione legale ai sensi dell art.950 c.c.
Il c.c su usucapione è discordante e ad interpretazione del giudice; si parla di possesso in buona fede ma non necessariamente piuttosto si parla di possesso continuato per venti anni.
Mia opinione ,contestabilissima, spero solo di avere dato uno spunto di riflessione.
Distintamente saluto
Ciao, Tiziano,
permettimi di intervenire, mi dispiace dirtelo, ma non è come tu dici, la raccomandata non ferma affatto il possesso, esso può essere interrotto dal giudice quando gli si portano le prove che il possessore non ’ ha acquistato per usucapione. Il modo di acquisto della proprietà per usucapione è sancito dall’ art. 42 della Costituzione, che è la suprema “fonte di diritto”, pone la proprietà quale mezzo per produrre ricchezza alla Nazione in funzione sociale per renderla accessibile a tutti. La copia della raccomandata depositata in tribunale può avere effetti a favore del ricorrente dopo un mese dalla notificazione della sentenza o quaranta se risiede all’ estero. perchè potrebbe ricorrere in appello. Tieni presente che l’ usucapione può essere abbreviata a 10 anni quando il possesso della cosa è fondato su un titolo. Cordialità.
Ciao Tiziano,
rispondo ad alcuni tuoi passaggi.
Concordo con Nino perché da quanto è emerso nel caso da me sollevato in questa discussione, la raccomandata non interrompe il decorso dell’usucapione nemmeno quando è scritta da un avvocato. Per interrompere l’usucapione bisogna iniziare una vera e propria vertenza legale.
Nel caso in questione il mio committente (attore) ha intrapreso l’azione legale ai sensi dell’art. 950 del codice civile proprio perché sul posto vi era di fatto l’incertezza sul confine dato che lo stesso non era materializzato e le parti non concordavano sulla sua posizione. Il confine è stato quindi ricostruito sulla base della mappa d’impianto e le parti ne hanno avvallato la posizione, solo che la controparte (convenuto) ha richiesto l’usucapione di un’area nella quale, a suo dire, ha esercitato il possesso ultraventennale.
L’esito della causa sarà che: 1) se il giudice non riconoscerà l’usucapione, il confine sarà quello ricostruito dalla mappa d’impianto in quanto già accettato dalle parti in sede di causa, oppure 2) se riconoscerà l’usucapione, il confine sarà quello di cui alla richiesta di controparte.
Anche questo fatto della buona fede non è vero perché invece l’usucapione si realizza anche senza questo requisito, è sufficiente soltanto che non vi siano state azioni violente.
Come dicevo: incredibile ma vero, lo Stato premia la malafede.
Scusate se intervengo,
la legge garantisce la proprietà (art. 42 Cost.) quale bene per produrre ricchezza alla Nazione in funzione sociale per renderla accessibile a tutti, poi è onere del ricorrente dimostrare in giudizio la malafede avversaria e che non ha acquistato per usucapione il bene che dice essere suo ( art. 2697 c,c,) e che l’ ha posseduto, ma ha l’ onere di finanziare lo Stato tramite le imposte, come l’ IMU, dei suoi immobili iscritti in catasto a seconda della rendita catastale che producono ( art.1 comma 740 della legge 160 del 2019). Non si padroni assoluti delle cose, ma titolari esclusivi del diritto di godimento entro i limiti e con l’ osservanza dell’ ordinamento giuridico ( art.832 c.c.). il possesso invece è un potere ( art. 1140 c.c.) che se non si esercita entro i limiti stabiliti dalla legge si perde e va a favore di chi lo possiede. In giudizio il ricorrente deve dimostrare il possesso del bene in capo a se stesso e ai suoi danti causa fino ad arrivare a un modo di acquisto a titolo originario., Cordialità.
Come è andata a finire poi la vertenza. Aggiornaci Gianni Rossi, grazie.
Non è finita, c’è stata solo la sentenza di primo grado che, come accade non raramente, è risultata del tutto illogica e non supportata da valide motivazioni. Infatti ha dato ragione alla controparte che rivendicava l’usucapione, senza tener conto che:
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L’area di presunta usucapione è stata richiesta da controparte tracciando una linea virtuale sulla planimetria (cioè su carta), senza che tale linea trovasse sul posto alcuna demarcazione. In pratica, questo perimetro passa in mezzo al bosco senza che vi sia alcuna evidenza di possesso.
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Da quanto sopra, si deduce l’assurdità che controparte avrebbe potuto tracciare quella linea, ad esempio, ad ulteriori 30 metri ancor più all’interno della proprietà del mio committente, vedendosi accolta comunque l’usucapione.
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I testimoni hanno dichiarato che, sia il mio committente che loro stessi che chiunque altro poteva tranquillamente recarsi sul posto senza che controparte esercitasse alcuna forma di protezione del presunto possesso.
Per questi motivi, con l’avvocato che ci assiste abbiamo inoltrato ricorso in appello, dove contiamo di veder accolta la nostra istanza.
Terrò aggiornato il forum sugli sviluppi.
Ciao a tutti,
permettetemi di dire che per l’ acquisto per usucapione di un immobile non basta il semplice possesso ventennale esso deve essere accompagnato dalla dimostrazione della volontà (animus possidendi uti dominus) di colui che ne ha tratto ricchezza e dalla strafottenza della controparte come sancito dall’ art. tutti. 42 della Costituzione italiana, è come l’ atto di compravendita dove le parti manifestano le proprie volontà negoziali davanti un notaio e il venditore dà la garanzia al compratore di averlo posseduto andando indietro nel tempo in capo a se stesso e ai propri danti causa fino complessivamente per venti anni, poi se non era vero…