Rappresentazione Abbaini in planimetria

Cari colleghi, vorrei un vostro parere sulla corretta rappresentazione grafica in planimetria catastale deposita in banca dati AdE.
Sono stati regolarmente realizzati 5 Abbaini in una U.I.U. (mansarda) e non hanno aggiornato la planimetria.
Dovendo redigere l’ ARE per una compravendita e non trovo conforto normativo se devo aggiornare la planimetria per corretta rappresentazione grafica. In realtà non dovrebbe modificare la rendita e quindi sarebbe superfluo. Cosa ne pensate?

Anche se non hai modifica di rendita mio parere devi aggiornare la planimetria.
Ciao.
Maurizio.

Le altezze interne dove / come si mettono ?
Tipologie ambienti / poligoni ?
Linee tratteggiate ?

https://www.topoprogram.it/normativa-catasto/fabbricati/html/procedura_operativa_n_123_2008.htm

La mancata rappresentazione di SEMPLICI ABBAINI ubicati (penso) ad altezza maggiore di 90 cm ordinari di una normale finestra, NON COSTITUISCE una carenza della piantina ne una MANCATA CONFORMITA’ CATASTALE…è inutile far spendere soldi inutili al proprietario.

Se invece parliamo di grandi abbaini il discorso potrebbe essere diverso, laddove anche la rappresentazione grafica in una piantina in scala 1:200 non vada ad appesantire il disegno stesso.

In una piantina non si può pensare di rappresentare tutto, ma l’importante è riportare tutto ciò che incide sulla rendita catastale che è l’unica cosa che conta per il catasto.

La piantina è un mero “piano orizzontale”, e se posiziono questo piano all’altezza classica di circa 1 metro dal pavimento certamente non intravedo gli abbaini.

Avere un disegno maggiormente chiaro è sempre un’ottima cosa, ma in alcuni casi può non essere necessario. La cosa importante, in questo caso, è l’aspetto urbanistico.

Saluti

A prescindere da come siano gli abbaini il catastale deve essere conforme allo stato di fatto.

Come rappresentarli?
Con linee tratteggiate indicando le spallette laterali e il colmo (se sono spioventi), indicando poi le altezze anche se inferiori a 1,50 …a dimostrazione, eventualmente, che non rientrano nelle superfici da computare (poligoni)

PS: se sono abbaini praticabili e quindi con altezze tali tali da essere praticati, è palese che la superficie dell’abbaino la dovresti considerare…almeno quello sopra soglia.
Ergo diversa consistenza rispetto al prima

Cosa intendi con:
Dovendo redigere l’ ARE” ?

Qui in Liguria non esiste e formalmente non è richiesto (a me non risulta)
l’attestato di regolarità edilizia alias relazione di regolarità edilizia
alias relazione tecnica integrata (non conosco altri alias !)

Anni fa avevo già letto alcuni articoli nella rete internet
Pare essere iniziativa del Consiglio Notarile di Modena
rendendolo obbligatorio per gli atti di trasferimento immobili
tramite un protocollo d’intesa tra notai e professionisti
(per me si tratta di una mascherata forzatura)

Ciò ha provocato una rivolta e richiesta intervento Antitrust
Prendiamo atto che l’Authority Antitrust ha “bocciato” i notai dell’Emilia-Romagna che da oltre un anno richiedevano un certificato di conformità dell’immobile in caso di compravendita. L’Antitrust ha deciso che tale richiesta da parte dei notai limita di fatto l’autonomia dei notai stessi.
La decisione si riferisce alla delibera del Consiglio Notarile dell’Emilia-Romagna, del giugno 2017, che in caso di vendita di un immobile prevedeva una dichiarazione di conformità catastale ed edilizia resa da un tecnico abilitato, e questo obbligo, secondo l’Antitrust rappresenta una violazione della normativa sulla tutela della concorrenza tra professionisti.
I Notai hanno precisato che non era previsto nessun obbligo al riguardo, ma soltanto un semplice suggerimento, anche se in verità tutti gli operatori riferivano di un’obbligatorietà.

https://www.assoproprietari.it/compravendita/notai-antitrust-no-all-obbligo-del-certificato-di-conformita.it-IT.html

Tale iniziativa — dice ora il Garante — non essendo un mero recepimento di norme di legge ma configurandosi come autonoma, si pone in contrasto con i principi in materia di concorrenza nella misura in cui “codesto Consiglio Notarile non si limiti a consigliarne l’utilizzo, ma ne richieda obbligatoriamente l’adozione da parte dei notai con modalità attuative uniformi, in quanto tal modo verrebbe limitata l’autonomia dei singoli professionisti nel definire il livello qualitativo della propria prestazione“. Il documento evidenza inoltre che “al fine di non incorrere in possibili violazioni della normativa antitrust è necessario che venga lasciata alla libera determinazione delle parti la definizione di tutti gli aspetti economici“.
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Modena, in carica nell’anno 2017, non aveva ritenuto opportuno sottoscriverlo, pur condividendo l’intento di tutelare il cittadino ad acquistare un immobile regolare, sollevando fin dalle prime proposte di protocollo alcune perplessità ed osservazioni (vedi il comunicato dell’Ordine del 02/02/2017).

Segue risposta del Garante
L’Autorità, pertanto, auspica che le osservazioni sopra esposte vengano tenute in considerazione nell’attuazione dell’iniziativa in oggetto, anche attraverso una adeguata informazione a tutti gli iscritti e invita a comunicare le determinazioni assunte con riguardo a quanto evidenziato nelle suesposte osservazioni.

Su scala nazionale non esiste obbligo di tale attestato / relazione
Risulta intervento normativo nazionale per bypassare tale documento regionale
ai sensi D.L. n° 78 del 31/05/2010 - art. 19 - comma 14
che modifica art. 29 della Legge n° 52 del 27/02/1985
Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.
. . . è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ".

Successivamente il DL n° 50 del 24/04/2017
(convertito con modificazioni dalla Legge n° 96 del 21/06/2017)
ha introdotto art. 1-ter
1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 10 - Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare
3. Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.

Tutto molto interessante !! Ma tornando alla rappresentazione grafica degli abbaini ed all’obbligo della conformità catastale, ritengo “opportuno” fare la variazione catastale con causale VSI, indicando in tratteggio la posizione degli stessi nell’ambiente; ciò potrebbe costituire anche un aumento di consistenza in cui si passa da accessorio a vano per la presenza di “luce diretta”.

Sono d’accordo con te. Nel caso di variazione di consistenza è d’obbligo la variazione catastale. Io mi riferivo a normali abbaini che non vanno ad inficiare sulla consistenza.

Ma vanno comunque rappresentati, di conseguenza implica aggiornare il catastale.
Creando cosi conformità tra lo stato di fatto e situazione catastale …conformità che il venditore è tenuto a dichiarare in sede di rogito.

Indico rogito perchè viene indicato
Dovendo redigere l’ ARE …”
Di conseguenza presumo che l’immobile è in fase di trasferimento/vendita.