In merito alla definizione di interventi di variazioni essenziali o parziali difformità, di recente la giurisprudenza si è pronunciata con una recente sentenza? (se non erro qui nei primi di Ottobre)
Grazie
riguardo alle parziali difformità, come noto, il legislatore nazionale non offre una definizione, perché costituisce una “difformità” residuale tra le “totale difformità” definita all’art. 31 comma 1, e le variazioni essenziali, elencate, nell’essenzialità, dall’art. 32, ma per le quali occorre riferirsi alle leggi regionali (In Veneto, art. 92, comma 3, della l.r. n. 61/1985). Ad ogni modo, la giurisprudenza amministrativa (da ultima CdS n. 605/2023) afferma che la parziale difformità si configura invece quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera.
La sentenza https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202205906&nomeFile=202306085_11.html&subDir=Provvedimenti) affronta anche la difformità totale e le variazioni essenziali.
Ho appena controllato il sulla banca dati della Giustizia Amministrativa ma non mi risultano sentenze riportanti definizioni o principi in argomento da parte del Consiglio di Stato (la ricerca sui TAR è umanamente impossibile).
Neppure la Cassazione penale mi risulta essersi espressa di recente con affermazioni “utili”.
Grazie Romolo, a presto.
Consiglio di Stato - 29/01/2024
N. 00906/2024REG.PROV.COLL.
N. 03731/2023 REG.RIC.
27.2. La nozione di parziale difformità, invece, sempre secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2021, n. 1743; sez. II, 23 ottobre 2020, n. 6432) presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera; mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione.
TAR LAZIO - ROMA
N. 10717/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08048/2015 REG.RIC.
… Si rammenta, al riguardo, che “l’ipotesi residuale della parziale difformità …
Grazie mille Alberto