Riporto i riferimenti del Giudizio di legittimità costituzionale della LR 7/2002 (Regione Piemonte):
Sentenza Corte Costituzionale, n. 119/2024 - Legge Regione Piemonte 7/2022**
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale (1a Serie Speciale - Corte Costituzionale) n. 28 del 10-7-2024, è stata pubblicata la sentenza n. 119/2024, efficace dal 11 luglio 2024.
La Sentenza in argomento, in relazione alla LR 7/2022, ha determinato l’illegittimità costituzionale:
dell’art.5 “nella parte in cui… ha reso applicabile… la disciplina di cui all’art. 5, comma 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) [cd Piano casa regionale ndr].… anche agli edifici per i quali «è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi» «della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» [c.d. condoni edilizi ndr];
dell’art. 7, “nella parte in cui ha novellato l’art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018”, determinando il venir meno del regime di deroga ai parametri edilizi e urbanistici negli interventi di ristrutturazione edilizia;
dell’art. 8, comma 1, “sostitutivo dell’art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, limitatamente alle parole «[p]er gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione»”;
dell’art. 8, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022 con conseguente eliminazione della possibilità di recupero dei sottotetti in deroga agli strumenti urbanistici;
dell’art. 41, comma 1, “nella parte in cui ha sostituito l’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)»” con conseguente limitazione delle fattispecie che descrivevano le variazioni essenziali di cui all’articolo 32 del DPR 380/2001;
dell’art. 47, nella parte in cui prevede gli incisi: «anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi» (comma 2); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte» (comma 2, lettera a); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici» (comma 2, lettere b) e c); «in deroga alla densità fondiaria di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG» (comma 4);
La giurisprudenza amministrativa, in relazione alla pronuncia di incostituzionalità, ha da tempo affermato che:“la dichiarazione di incostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge rende la norma inefficace ex tunc e quindi estende la sua invalidità a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della Corte, restandone così esclusi soltanto i “rapporti esauriti”» (ex pluris, CdS sent. 2897/2023).
Quanto agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sui procedimenti amministrativi presentati alle Amministrazioni Comunali in applicazione degli articoli della LR 7/22 ritenuti illegittimi, occorre evidenziare che la sentenza comporta la cessazione della efficacia e validità, a partire dall’11 luglio 2024 (giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ex art. 136 Cost.), delle norme dichiarate incostituzionali. Da tale data, quindi, non possono essere più adottati permessi di costruire, anche in variante a precedenti progetti presentati ai sensi degli articoli della l.r. 7/2022 dichiarati illegittimi. Le SCIA presentate, e relativamente alle quali non siano decorsi i trenta giorni di cui all’articolo 23 comma 1 del DPR 380/2001 non possono ritenersi consolidate (sotto tale profilo, si consiglia di monitorare i tempi del procedimento per evitare la formazione del provvedimento tramite l’istituto del silenzio assenso) e ad esse debbono applicarsi gli effetti della sentenza di incostituzionalità.
Si evidenzia che la dichiarazione di illegittimità delle norme da parte della Corte Costituzionale non determina la reviviscenza delle norme previgenti rispetto a quelle dichiarate incostituzionali.
L’Amministrazione regionale sta svolgendo ulteriori approfondimenti e si impegna ad attivare iniziative di informazione e di confronto nell’ottica di fornire supporto alle amministrazioni comunali del territorio Piemontese e, più in generale, ai soggetti a vario titolo interessati.