Se ho un vano sottotetto avente altezza di 2,30 mt (soffita), volendo cambiarne uso in camera, tramite recupero sottotetto (altezza media 2,40), posso farlo al netto della franchigia delle tolleranze, e con quale percentuale? Si tratta di u.i. in edificio condominiale con tre u.i., ciascuna avente s.u. di 75 mq e s.u. complessiva di 225 mq.
Le tolleranze costruttive non costituiscono un espediente per procedere a delle sanatorie. Se il sottotetto non ha i requisiti richiesti dalla legge regionale non può essere recuperato a fini abitativi “utili”. Si tratta di valutare se recuperarlo a fini abitativi per vani accessori, posto che la maggior parte delle leggi regionali prevedono altezze inferiori ai 2,40.
Ciao Romolo, la domanda non riguarda l’espediente di ricorrere alla sanatoria della soffitta, quanto più a capire se le tolleranze dell’art. 34-bis, c. 1-bis valgono solo in caso di sanatoria o se si applicano anche agli interventi di recupero del sottotetto. La Regione Veneto prevede altezza minima di 2,40 mt, quindi volevo capire se, per locali con altezza inferiore si possono applicare le tolleranze del 4% o 5% a seconda della rispettiva s.u., e se la s.u. fa riferimento a tutte le unità del condominio o solo a quella oggetto di recupero del sottotetto. Grazie
Ciao Pierluca, le tolleranze non costituendo violazione edilizia non determinano la necessità di una sanatoria.
La tolleranza è ammessa per difformità realizzative, non per derogare a disposizioni legislative, come tu indichi: recupero il sottotetto perché applico la tolleranza sull’altezza.
Tu il sottotetto lo recuperi, a mio parere, se ha i requisiti richiesti dalla legge regionale, per cui se non ci sono le altezze indicate, ritengo non si legittimi alcun recupero.