Regole per stabilire un confine

Ti descrivo un po’ come si sono svolti i fatti:

la mia cliente riceve una lettera del avvocato della parte confinante che le fa presente che lei e si e impossessata di terreno del suo assistito .
La mia cliente mi fa presente del ricevimento di questa lettera,e io mi metto in contatto col tecnico del confinante che mi manda un rilievo topografico della sua particella sovrapposta sulla mappa in cui si evince che il confine deve essere spostato verso il terreno della mia cliente .
Ti mando la mappa catastale in dwg con la particella della mia cliente segnata in rosso e in verde quella del confinante, il rilievo topografico che mi ha mandato e le fotografie dei luoghi, cosi tu ti possa rendere conto della situazione e mi possa dare delle delucidazione di come operare
Le particelle in questione sono 1759 (cliente) e 230 (confinante) del foglio 4 di

Ti ringrazio anticipatamente della tua disponibilità

                                                                                  Cordiali saluti

Ciao Gaetano,
la pretesa della tua controparte è del tutto priva di dimostrazione circa la probatorietà del presunto sconfinamento della tua cliente.

Cosa vuol dire aver sovrapposto il rilievo sulla mappa?

Quala mappa ha usato? La wegis? Quella d’impianto? Frazionamenti intervenuti negli anni?

Ti dico questo perché in questi casi, bisogna innanzi tutto stabilire qual’è il documento che ha generato il confine del presunto sconfinamento.

È nato sulla mappa d’impianto?
Oppure è stato definito da successivi frazionamenti?
E in quest’ultimo caso, tali frazionamenti sono allegati o richiamati negli atti di trasferimento (condizione necessaria per dare probatorietà al confine)?

Poi siamo in presenza di un confine molto ben materializzato sul posto e, mi sembra, finora rispettato dalle parti. Per cui c’è anche da stabilire da quanti anni esiste quel muretto. Perché se sono più di 20 interviene l’usucapione.

E ancora, questo collega di controparte come ha sovrapposto il suo rilievo alla mappa? Con quale tecnica? L’ha sovrapposta lui da CAD come gli è parso meglio? O ha eseguito la rototraslazione ai minimi quadrati su idonei punti di inquadramento come insegna la letteratura tecnica?

Come vedi, quindi, la pretesa delle tua controparte è, per ora, completamente arbitraria e priva di qualsiasi fondamento sia giuridico che tecnico. Fossi quindi io al tuo posto, gli risponderei ponendogli tutte quelle domande sopra elencate e gli direi che, dopo aver ricevuto debita risposta, se ne potrà riparlare.

Infine, ho verificato nel DWG l’entità del presunto sconfinamento, rilevando che nel punto massimo, si tratta di 40 cm, cioè di un valore che rientra ampiamente nella tolleranza di qualsiasi ricostruzione cartografica del confine stesso. Pensare quindi di avanzare una pretesa di 40 cm su un confine così ben materializzato è puramente velleitario. Non vorrei quindi che si trattasse di un’azione meramente volta a creare disturbo (o spillare soldi) alla tua cliente.

Tienici informati sugli sviluppi.

Grazie veramente di cuore mi hai tolto un problema
Gaetano

Dice giusto Gianni riguardo alla tolleranza,dice bene che non esiste una regola che permetta di trovare la linea di confine tra due fondi, lo ha insegnato più volte la Cassazione, qualunque mappa è solo un mezzo di indirizzo territoriale, ha validità pressappoco come il numero civico di casa. Quindi entrando nel giusto contro le pretese da avvoltoio della controparte, io inquadrerei il problema nel disposto dell’ art.1171 c.c. quello che regola l’ “azione di nuova opera” che costituisce prova inconfutabile, nel senso che, se dopo aver costruito la recinzione,e il vicino non l’ ha contestata entro il termine di scadenza di un anno, il confine certo è la linea della rete di recinzione.

La nota è di mio marito Nino Lo Bello