La relazione tecnica si allegherà all’atto notarile per uno scopo preciso: servirà “a smontare la pretesa del Fisco” quando avvierà la procedura di “accertamento con adesione” (un pre-contenzioso per discuterne “bonariamente”).
Relazione per giustificare la congruità del prezzo e blindare la compravendita contro presunzioni di evasione o elusione fiscale.
Relazione sullo stato di conservazione, analisi di mercato comparativa, giustificazione del prezzo, assunzione di responsabilità del tecnico.
Relazione che stimi ingenti spese di ristutturazione edilizia - urbanistica - sanitaria - impiantistica, per giustificare vendita immobile ad un prezzo inferiore sia al valore di mercato sia al valore catastale.
Ho notato una “novità” sulla riforma fiscale che non conoscevo:
Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139
Testo normativo di riferimento
Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Cosa cambia: il calcolo e il pagamento delle imposte
gravano interamente sul contribuente (tramite il notaio al momento del rogito).
L’Agenzia delle Entrate passa a un ruolo di controllo ex post (successivo).
Una prima lettura della nuova disciplina
Altro testo normativo di riferimento
DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2024, n. 110
Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.
Dopo tanti anni (decenni) sono stati emessi Testi Unici “armonizzati”
“per mettere ordine” alle “frammentate normative”.
1. Testo Unico dell’Imposta di Registro e Tributi indiretti (D.Lgs. n. 123/2025)
2. Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.Lgs. n. 117/2026)
3. Testo Unico dell’IVA (D.Lgs. n. 10/2026)
4. Testo Unico delle Sanzioni Tributarie amministrative e penali (D.Lgs. n. 173/2024)
5. Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. n. 175/2024)
6. Testo Unico dei Versamenti e della Riscossione (D.Lgs. n. 33/2025)
Per “relazione blindata” suggerisco particolare “figura professionale”
Valutatore Immobiliare Certificato (o Esperto Stimatore Certificato).
L’esperto stimatore non si limita ad avere la laurea o l’iscrizione all’Albo.
Per dare alla perizia un valore inattaccabile, deve qualificarsi ai sensi
della norma tecnica UNI 11558:2014 (regolata in Italia da Accredia).