Buongiorno a tutti ,
Vorrei un consiglio sulla procedura più idonea per modificare il classamento di un’unità censita nel1987 in categoria A/2 di classe 7.
In particolare l’accatastamento prevedeva due unità di cui una la P.T. ed una al P1.
A seguito di sopralluogo ho verificato che l’unità al P.T. risulta ultimata ed utilizzabile mentre quella al P.1 è di fatto in corso di costruzione con la sola presenza del solaio di copertura e parziali tamponature.
Pensavo di risolvere tramite istanza (anche se il catasto storcerebbe il muso per il declassamento) oppure si può, nel caso in oggetto, presentare una docfa in rettifica?
Ringrazio anticipatamente chi può darmi delucidazioni e/o ha avuto un caso simile
Vitale..
Buongiorno, per le u.i. in corso di costruzione f/3 sono previsti tempi precisi. Non possono rimanere a vita cosi
Se posso dire la mia: non è raro il caso in cui colui che costruisce una casa non riesce a completarla per motivi economici. Nel mio paese negli anni 60 vennero costruite diverse case da soggetti che erano emigrati in Germania e rimasero incomplete per causa di morte ,
Ciao Nino! Li devi dirlo al catasto che cambi la circolare..
Ciao Corrado,
bentrovato (penso ai corsi pregeo che avete tenuto insieme a Sergio anni fa).
Si concordo che le F/3 non possono rimanere a vita così tanto che per casi simili che ho seguito direttamente ho fatto inviare dal proprietario una comunicazione periodica dello stato del fabbricato spiegando i motivi del mancato completamento e fino ad oggi non ci sono stati accertamenti da parte dell’ufficio.
Potrebbe essere uno dei casi che cita Nino ma ciò che non mi quadra è il motivo per cui il collega che a suo tempo fece l’accatastamento, dichiarò e presentò regolare planimetria anche dell’unità che ad oggi non è finita ma che, ovviamente ha ricevuto regolare classamento.
Ora, a prescindere dalle motivazioni, mi sembra intellettualmente corretto cercare di sanare la situazione anche perchè, essendo deceduto il proprietario, gli eredi si troverebbero a dover indicare in successione un’unità non coerente nei dati di classamento reali e oltretutto con dei valori ben differenti.
Magari tento di inviare una pec all’ufficio del territorio illustrando il caso e allegando documentazione fotografica dello stato reale dei luoghi.
Buongiorno vitale, intanto grazie per aver ricordato i corsi svolti che per noi sono stati momenti di gioia, per quanto concerne sta cosa se l’ufficio ancora non e’ intervenuto forse per tollerare la situazione o forse perche non ries e coi tempi a controllare tutto… pero’ esiste una circolare che spiega i tempi per cui queste categorie particolari F/3 possano coesistere per un determinato tempo per poi essere soppresse e passate in categoria ordinaria a meno di una relazione che ne giustifica ancora la permanenza.
Per Nino ho una profonda stima e amicizia anche se le cose le vediamo a volte in modo diverso ma ci capiamo.
le categorie F nn possono essere soppresse semmai verificate per il loro mantenimento in categoria F2 o F3. del resto se denuncio un F3 e nn lo riesco ad ultimare in 10 anni mica il catasto può pretendere un classamento fittizio in categoria ordinaria. il problema deriva semmai dalla dichiarazione falsa fatta al tempo della denuncia originaria questo è il problema vero… dovresti cavartela parlando con l’ufficio e concordare un docfa per condurre il bene alla categoria F3. ricordati però che di fatto stai autodenunciando tecnico e proprietario che aveva firmato di aver fatto un falso in atto pubblico. se poi ci sono stati atti notarili sul bene allora la cosa è ancora più complicata e ingarbugliata
Ciao, Corrado,
il mio intervento non aveva lo scopo di contraddire quello che avevi detto tu, ma la narrazione di fatti di case che rimangono incomplete oppure che col tempo diventano fatiscienti definire collabenti nelle categorie catastali categoria F/2 incapaci di produrre rendita ai fini fiscali. in quanto alla dichiarazione di successione nulla vieta di dichiararle collabenti allegandovi una fotografia, poi è onere dell’ amministrazione dell’ Agenzia delle entrate fare la verifica.
Ciao, Vitale,
come sai i fabbricati con il tempo si degradano, per cui se il proptetario di un immobile non fa nulla per la manutenzione per motivi economici, dopo la sua morte, niente vieta di descriverlo collabente sulla dichiarazione di successione essendo un atto obbligatorio per pagare l’ imposta di registro, comunque tieni presente che la dichiarazione di successione non trasferisce la proprietà dell’ immobile, in Sicilia si dice che può stare tale quanto una statua di Cristo in una chiesa.. L’ accettazione dell’ eredità di un immobile si fa davanti il notaio art. 470 c.c., in tal caso il tuo cliente può restaurarlo e dopo usarlo, fa la dichiarazione di completamento dei lavori al comune e al catasto per la voltura a suo nome quindi l’ obbligo dell’ imposta decorre dalla data in cui è stato usato.
Le concessioni edilizie hanno una durata di 3 anni possono essere rinnovate o prorogate per det casi ma non a vita quindi la categoria f/3 quando l’immobile diventa servibile all’uso (normalemte 6-12 mesi) va soppressa e messa in ordinaria. Se le concessioni decadono senza poterle rinnovare a rigore di logica va demolito il fabbricato catastalmente e va ripetuta la procedura dall’inizio con nuovo Tm e relativa denuncia perche’ e come una nuova concessione che parte. Se poi uno vuole lasciare le.cose cosi per decenni questo lo può fare ma non nel rispetto delle norme. Si può fare di tutto come si vede fare di tutto ..ma che sia corretto questo no.
Concordo con Corrado: aspetto edilizio / urbanistico pìù importante / complicato
Senza condizioni di autonomia funzionale (e quindi abitabilità)
Senza condizioni di opere al rustico non terrminate (e quindi abitabilità)
Si prospetta opera edizilia abusiva verosimilmente non demolibile
perchè verosimilmente arrecherebbe danno alla parte a norma (non abusiva)
Prima eventuale sanatoria edilizia per nuovo titolo di completamento
non solo delle opere edilizie ma anche degli impianti tecnologici (quindi SCA)
Buon giorno a tutti,
se può essere utile : l’ art. 42 della Costituzione italiana pone la proprietà privata come un bene che produce ricchezza in funzione sociale per renderla accessibile a tutti. La legge ne determina i modi di acquisto, l’ art. 832 c.c. pone la proprietà prinata come un diritto di godimento testualmente: Il proprietario ha diritto di disporre e di godere in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’ osservanza dell’ ordinamento giuridico. Il catasto dei fabbricati è definito dall’ art. 1 del DM del 2 gennaio 1998 n. 28 rappresenta il patrimonio edilizio nazionale , il successivo articolo 3 elenca i fabbricati esenti da imposta ma che vanno censiti.