Riconfinamento in assenza dei proprietari dei fondi confinanti

Buongiorno a tutti.
Devo eseguire un riconfinamento di un lotto di terreno ed ho il problema di non trovare i proprietari dei lotti confinanti.
Facendo una ricerca catastale gli attuali intestatari hanno più di cento anni ed il più giovane è nato nel 1913.
In conservatoria sono strati trovati degli atti risalenti al 1900 e null’altro;
In Comune risulta che alcuni degli intestatari sono morti senza eredi ed altri si sono trasferiti tra la prima e la seconda guerra mondiale e non se ne ha più traccia.
Volevo chiedere se esiste una qualche maniera di rendere pubblico il mio riconfinamento nei confronti di eventuali terze persone qualora si rifacessero vive.
Grazie a tutti anticipatamente.

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Ciao, Marco, l’ art. 841 permette al proprietario di un fondo di chiuderlo in qualunque tempo e non c’ è messo che ha l’ obbligo di avvertire il proprietario del fondo confinante. Comunque, per prudenza, se non si rintraccia il proprietario de fondo confinante si cerca il possessore o colui che lo detiene e ne fa uso, puoi risalire al possessore cercando colui che ne fa la dichiarazione dei redditi IMU o IRPEF attingendo al Comune o all’ Agenzia delle entrate. Nel caso in cui non trovi nessuno vuol dire che il terreno non è stato ereditato o alienato. Puoi tracciare il confine riportando sul terreno la linnea della mappa catastale ( lascia fottere i punti fiduciali o altre cose moderne del catasto che servono solo a complicarti la vita) fare una recinzione visibile e poco costosa alla presenza della Polizia comunale, fare le fotografie, far verbalizzare l’ operazione e farla pubblicare all’ “albo pretorio”** del Comune per quindici giorni; nel caso in cui entro un anno non è contestata da nessuno la puoi fissare definitivamente ( art. 1171 c.c.)

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Grazie infinite.
Non sapevo proprio come affrontare questa situazione.
Sei stato preziosissimo.
Buone cose.

Inutile commentare la prima parte della tua risposta, altrimenti bisognerebbe ridire per la millesima volta le stesse cose…ma riepilogo per colui che ha postato il quesito: La mappa catastale (quella che ha generato il confine) va utilizzata in via meramente sussidiaria laddove vi siano altri ELEMENTI UTILI alla definzione del confine. Quando mancano questi elementi utili si fa ricorso alla ricostruzione del confine sulla base della mappa catastale. A te spetta capire se vi sono altri elementi utili per la definizione del confine non più materializzato.

Sulla seconda affermazione (relativa ai vigili urbani - e mettiamoci pure: carabinieri, forestali, vigili del fuoco, finanza etc-) ti domanda egregio Nino Lo Bello l’hai mai fatta una riconfinazione alla presenza delle autorità? Io MAI.

Al massimo ho fatto delle “immissioni in possesso” per espropri alla presenza della polizia locale, ma mai per una riconfinazione, che, essendo una problematica privata le forze dell’ordine non entrano in merito… Se le hai fatte, ti chiedo gentilmente di postare (in anonimato) l’eventuale verbale di apposizione dei picchetti di confini.

Infine potresti anche postare la relata di notifica del verbale di apposizione picchetti (provvisori ???) all’albo pretorio? SONO MOLTO CURIOSO DI LEGGERLO.
Saluti cordiali

Non si è in sede giudiziale, infatti l’ art. 950 c.c. recita che il confine si può stabilire in giudizio. In merito alla guardia municipale, ai vigili del fuoco etc., ti sei dimenticato di mettere Garibaldi.

Buongiorno a tutti e grazie per l’interessamento.
Io avevo pensato di procedere in questo modo:

  1. Riconfinamento partendo dalla mappa di impianto (sul posto non c’e nessun riferimento o elemento utile) in quanto la particella di terreno è originaria d’impianto secondo le tecniche più appropriate (in questo caso rototraslazione baricentrica ai minimi quadrati).;
  2. Redigere una Perizia Giurata con relazione tecnica, libretto delle misure e fotografie dell’apposizione dei picchetti definitivi avendo cura di prendere dettagli significativi.
  3. Per la pubblicazione all’Albo Pretorio ho chiesto al Segretario Generale il quale sta verifcando se ci sono i presupposti di legge e cioè se rientra nella categoria “atti per i quali la legge ne prevede l’adempimento”. Vi terrò aggiornati.
    Grazie

Ciao, Marco, puoi fare come ti pare perchè non si è in giudizio e quindi la perizia giurata è superflua, e nemmeno lo devi presentare al catasto per l’ approvazione per cui sarebbe necessaria la rototraslazione ai minimi quadrati. Al tuo posto riporterei il confine mappale sul terreno dicendo chiaramente al tuo cliente che, non potendo rintracciare il proprietario confinante, non puoi prenderti nessuna responsabilità per il futuro. La pubblicazione che ti avevo suggerito servirebbe per prudenza e lealtà professionale

Bene.
Graze ancora per i consigli.

Ciao Marco,
come ti dicevo al telefono, al contrario di quello che dice Nino qui sopra, secondo me invece la Perizia Giurata è un valido strumento per sancire il tuo operato nei confronti di terzi che, in futuro, dovessero avanzare contestazioni. Infatti, con questo documento pubblico dai data certa alle operazioni, dimostri la bontà della tua ricostruzione dei confini e il tuo committente dimostra la buona fede nell’aver operato come “buon padre di famiglia” ponendosi lo scrupolo di non intaccare diritti altrui. Credo che, se in fututo dovessero esserci contestazioni, la perizia giurata potrà dare al tuo committente le garanzie di cui sopra.

Io no, perché l’ art. 832 del c.c. dispone testualmente che il proprietario ha diritto di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo nell’ osservanza degli obblighi stabiliti dall’ ordinamento giuridico; il successivo art. 841 c.c. non dà spazio ad interpretazione diversa : il proprietario può chiudere il fondo in qualunque tempo ( salvo diritti di terzi come una servitù di transito) , quindi non ha nessun obbligo di cercare chi possa vantare un diritto reale sul fondo confinante. La perizia giurata non è una prova che si possa produrre in giudizio e nemmeno un atto pubblico per cui c’ è l’ obbligo della trascrizione nei RR.II,da cui si possa ricavare una data certa, ma costituisce una responsabilità personale che si assumerebbe Marco; in caso di giudizio, essa costituisce un mero indizio di cui il giudice si avvarrebbe , che unito ad altre prove di univoca direzione, gli consentirebbe la decisione, e non costituisce prova nemmeno una consulenza tecnica di ufficio ordinata dal giudice, perchè è onere del vicino garantirsi il confine nel tempo ed eventualmente farlo valere in giudizio, in tal caso ha l’ onere della prova a norma dell’ art. 2697 del codice civile e dell’ art. 950 cc. qualsiasi mezzo di prova è ammesso. Qui il caso è particolare: non è rintracciabile qualcuno che possa vantare dei diritti reali sul terreno, quindi, se il cliente di Marco ha necessità di chiudere il suo fondo, non ha l’ obbligo di aspettare che si presenti il vicino magari mai, tant’ è che, in caso di nuova opera, come la costruzione di un muro confinario, ha tempo un anno per contestarlo ( art. 1171 cc.). Ciao a tutti.