Riconfinamento: riferimento segni convenzionali

Buonasera colleghi, ho determinato un confine mediante rototraslazione, avvalendomi anche della presenza di fabbricati riportati nella mappa d’impianto e tuttora esistenti. Ho quindi provveduto alla materializzazione del confine sul terreno mediante l’apposizione di tondini in ferro (diametro 12 mm) e nastro segnaletico colorato. Il CTP mi ha richiesto di eseguire un ulteriore rilievo al fine di individuare eventuali punti di riferimento (quali pietre o paletti in ferro) indicati in mappa con il cerchietto rosso, così da poter effettuare un confronto con quanto già rilevato.

Qualora tali elementi non dovessero essere rinvenuti — verosimilmente perché rimossi nel tempo — ritengo di poter confermare quanto già determinato e procedere al deposito della perizia.

Ciao Rosario,
quei simboli che hai cerchiato in rosso sulla mappa indicano che su quel punto fu posto a dimora un termine lapideo, cioè un elemento in pietra di forma e caratteristiche diverse a seconda degli usi di zona.

Questi cippi possono anch’essi essere considerati quali punti di inquadramento, ma in genere lo si fa solo in mancanza di idonei fabbricati. Questo perché, ovviamente, data la loro consistenza, non è raro che questi termini siano stati spostati, a volte solo per esigenze di coltivazione … altre volte anche di proposito.

Certo, se poi è il termine stesso a determinare la linea di confine, va invece considerato quale elemento probante, dopo averne accuratamente verificata la coerenza di posizione rispetto alla mappa.

Se invece il CTP ti chiede di chiede semplicemente di considerare quei termini quali ulteriori punti di inquadramento, mentre tu hai considerato i fabbricati, puoi tranquillamente declinare la richiesta.

1 Mi Piace

Gianni buonasera. Grazie mille per la tua preziosa informazione. Un caro saluto. Rosario

Ciao, Rosario,
puoi dirci se la tua perizia è amichevole o giudiziaria ?

1 Mi Piace

Nino buonasera. Giudiziaria. E’ una causa civile.

Ciao, Rosario,
è necessario farci sapere se sei il consulente di ufficio o di parte, i quesiti chiesti dal giudice, e se si tratta di due terreni confinanti. Non è utilizzabile la mappa catastale per determinare il confine tra due fondi, perchè le condizioni giuridiche sono diametralmente opposte: le particelle catastali derivano da un obbligo giuridico ai fini fiscali, mentre la richiesta giudiziaria della determinazione dei confini tra due fondi ( art. 950 c.c.) deve essere dimostrata da entrambi i proprietari ( art. 2697 c.c.). L’ attore che chiede al giudice la determinazione del confine deve dimostrare, tramite l’ atto di acquisto, l’ estensione del suo terreno, la controparte deve dimostrare il contrario. In attesa ti saluto