Riconfinamento Terreno Confinante Sfuggente

Buongiorno a tutti i tecnici presenti, sono un giovane geometra alle prese con un riconfinamento.
Parto col dire che il mio committente ha realizzato una recinzione arretrata rispetto a quello che da frazionamento originale era il suo confine . All’inizio della vicenda ho tentato di far capire al committente che quello poteva già delinearsi come nuovo confine e che i confinanti dopo oltre 40 anni, parliamo del primo frazionamento del 1982, avrebbero sicuramente potuto avere da ridire, ma il cliente ha voluto procedere cosi, dopo aver effettuato il rilievo abbiamo ridefinito i termini, cercando di coinvolgere il confinante sui due lati, (su un altro vi è la strada, mentre dall’altro lato c’è un altro foglio, ma dal rilievo risultava corretta la linea tracciata dal recinto esistente ad oggi), per cui ho contattato solo quel confinante.
Ad oggi, dopo aver mandato PEC con avviso di inizio operazioni di riconfinamento, parliamo del 12/10/2024, il confinante si è mostrato non ostile, ma quantomeno sorpreso perchè a sua detta, il confine è giusto, ma questo ha acquistato il terreno limitrofo da circa 10-11 anni, per cui escludo che possa minacciare l’usucapione. Il tecnico del confinante è qunatomento evasivo, e dopo diverse richieste non solo non riesce ad organizzare un incontro per firmare i verbali, ma nemmeno è raggiungibile.
La soluzione che ipotizzo ad oggi è inviare una PEC alla mail del confinante, unica cosa che ho per comunicare con la controparte, elencado tutte le comunicazioni, gli inviti e allegare il verbale firmato solo dal cliente e da me come tecnico.
Avrebbe senso? Il confinante potrebbe far valere il possesso?
Ringrazio a chiunque mi darà una sua opinione.

Ciao Umberto e benvenuto sul forum (qui ci diamo tutti del tu, ok?).

Da quanto scrivi non mi è chiaro se il confine che hai ricostruito corrisponde a quello del frazionamento 1982, cioè più avanzato rispetto alla recinzione esistente. Se così, sì, il confinante può invocare l’usucapione perché tale diritto si matura anche quando il possesso ultraventennale è stato esercitato dal proprietario precedente dal quale quello attuale ha acquisito il fondo.

Se la situazione è questa (altrimenti facci sapere), direi che al tuo committente non convenga procedere nel tentativo di ripristinare il confine del frazionamento 1982, a meno che, appunto, il confinante non sia d’accordo.

Detto quanto sopra, se l’intenzione del tuo committente è comunque quella di procedere, fai bene a mandare la pec. Se poi questa rimane senza alcun riscontro, non resta che l’azione legale.

Salve, puoi dirci la data in cui il tuo committente ha realizzato la recinzione?

Buongiorno e grazie delle risposte, il confne che è stato ricostruito è lo stesso del primo frazionamento, sono state usate le mappe d’impianto e come prova principale abbiamo appunto tenuto il tipo di frazionamento del 1982, anno nel quale veniva edificato il fabbricato che insiste sul terreno oggetto di riconfinamento. Attualmente a completamento dell’esposizione c’è da dire che tutta l’area oggetto di riconfinameto è un ente urbano (corte del fabbricato su cui insiste).
La recinzione a detta del cliente risale ai primi anni del 2000 e comunque sia sono sicuramente oltre 10 anni che la recinzione in cemento armato e rete (arretrata per motivi legati agli animali a detta del mio cliente) è li.

Scusa, non si capisce se la recinzione esiste dai primi anni 2000 o da soli 10 anni fa. Se è lì da prima del 2004, i 20 anni per l’usucapione sono trascorsi, se invece è lì da soli 10 anni allora non sono trascorsi.

Ciao,
non ci hai detto la data della recinzione che è più importante del confine mappale per i seguenti motivi: l’ accatastamento è un obbligo giuridico di natura fiscale, mentre la proprietà immobiliare è un diritto di godimento sulle cose ( art. 832 c.c.) nel tempo, L’ art, 42 della Costituzione italiana sancisce la proprietà privata come un bene finalizzato all’ arricchimento della Nazione per cui come dice Gianni, il diritto di godimento può essere perso o per usucapione oppure per non avere agito in giudizio per denuncia di nuova opera; la recinzione, se autorizzata dal comune poteva essere contestata ai sensi dell’ art. 1171 c.c. entro un anno prima di essere completata, Trattandosi di area ricadente nel contesto urbano i diritti di godimento sono condizionati dal regolamento edilizio del comune,

Buongiorno a tutti, se ho inteso bene la situazione, stai verificando il confine solamente su 2 tratti di confine che interessano il soggetto confinante e tali linee di confine derivano da frazionamento del 1982, corretto? a mio parere se la recinzione è stata costruita arretrata rispetto alla linea del confine delineata dal frazionamento a svantaggio del tuo cliente (meno superficie di proprietà) e per esempio non fosse stato concordato con il confinante o mantenuti visibili e fissi i termini del frazionamento del 1982, la vedo dura non riconoscere il possesso e l’eventuale azione di usucapione da parte del confinante contattato, sempre se lo stesso vuole far valere i diritti maturati nel tempo. Magari se posti lo schema è più chiaro.

Buon giorno a tutti,
in tema di regolamento di confine, l’ art. 950 c.c. tratta di confine incerto ma non di linea di confine che non ha spessore, che diventa in assoluto incerta, Capita spesso che il giudice dice al CTU di andare a determinare l’ esatta linea di confine se fosse cosi’ dovrebbe esistere anche quella una errata.

Buongiorno a tutti e grazie per le risposte.

Penso di essermi espresso male.

Il recinto attualmente presente, è stato costruito arretrato rispetto a quello che era la linea di confine da frazionamento del 1982, dal cliente stesso. E non dalla controparte. La recinzione dopo vari colloqui mi è stato riferito che è stata costruita nel 1990, e la giustificazione del cliente, è che è stata costruita arretrata perché il regolamento comunale di allora prevedeva una distanza dal confine di 5mt per la costruzione di muretto in c.a. con rete. (Questa cosa mi pare alquanto strana)

La situazione, in pratica sarebbe che il cliente si è accorto, avendo il dubbio, che si è tirato troppo indietro a quanto riportato dal frazionamento dell’82, e vorrebbe tornare in avanti ricostruendo il confine originario.
Chiaramente gli avevo già indicato le possibilità che il confinante avrebbe potuto opporsi, ma ha voluto comunque tentare di riconfinare il terreno.

Distanza di 5 mt dal confine? mi sembra non corretto, sempre se la recinzione non abbia le caratteristiche di costruzione e di conseguenza subentra la distanza dai confini di 5 mt, però è anche vero che l’art.873 del codice civile cita i regolamenti locali. Personalmente farei un accesso agli atti e verificherei le norme vigenti nel 1990, per poi portare avanti le ragioni del tuo cliente nei confronti del confinante.

Ti eri spiegato benissimo, infatti questo lo avevamo capito perfettamente.

Allora i 20 anni sono ampiamente passati e il confinante, se vuole, può agevolemente ottenere l’usucapione dimostrando di aver esercitato il possesso di quella porzione di terreno. L’unica possibilità che ha il tuo committente è quella di trovare un accordo con il confinante se quest’ultimo riconosce il confine del frazionamento.

Penso che Umberto debba farci vedere una foto del luogo se può perchè mi pare non si tratti di regolamento di confine come in campagna, e, a quanto ho capito, nemmeno di distanze legali tra edifici, e ma della costruzione di un muro per scopi di cui non ci ha detto nulla e nemmeno quanto sia alto perchè in questi casi il proprietario del muro si individua dallo spiovente, o se vi sono nicchie, mensole , oppure se è comune, penso anche che sussista la presunzione legale iuris et de iure che non ammette prova contraria regolata dagli art. 880 e 881 del c.c…

Andiamo piano, il muro che specifico di nuovo ha costruito il cliente a suo tempo nel '90 è costituito da un altezza fuori terra di 30cm sovrastato da una classica rete in metallo a maglie romboidali, con altezza certamente inferiore a 3mt.
(Argomento che dopo una disamina del art 873 mi pare possa essere derogabile in materia di distanze, sia perché è stato il cliente a costruire per primo, quindi avendo facoltà di costruire al confine, sia perché non si dovrebbe costituire per definizione “la costruzione” da cui distanziarsi.)
Questo per me, a parte capire come possa essere stata inquadrata dal regolamento allora vigente, gioca chiaramente a sfavore del cliente in quanto lo stesso ha da una parte determinato un confine reale, dando modo al confinante di poter attraversare e coltivare quelle zone e oggi darebbe modo chiaramente al confinante di rivendicare quelle superfici come “sue”.

La soluzione che a questo punto mi pare d’obbligo seppur dilungando i tempi è quella di far trovare un accordo bonario tra le parti, anche perché stante quella recinzione esistente (muro+rete) la vedo veramente dura vincere un’eventuale causa.

Grazie a tutti

qui nessuno corre andiamo piano