Riconfinazione - La volontà delle parti

Sempre più spesso, nelle questioni che riguardano la ricostruzione di confini derivanti da Tipi di Frazionamento (non da mappa di impianto) sento affermare:

  • Il Frazionamento è sbagliato perché la nuova dividente non si attesta perfettamente alla linea di confine esistente, ad esempio una fossa (Tipi di aggiornamento post circolare 2/1988);

  • Il Frazionamento è sbagliato perché le misure riportate nell’elaborato non ricostruiscono esattamente lo stato dei luoghi, ad esempio il muro o la fossa sono spostati di una certa entità (Tipi di aggiornamento ante circolare 2/1988).

Vorrei evidenziare a tal proposito, che la maggior parte di queste “discordanze” non erano nemmeno visibili e/o evidenziabili prima dell’avvento del CAD e della digitalizzazione delle mappe, e quindi non creavano alcun problema.

Comunque secondo il mio punto di vista, la maggior parte di questi “problemi” potrebbero essere superati con il buon senso e tenendo ben presente che la cosa più importante da prendere in considerazione quando si procede nell’azione di riconfinazione è “il rispetto della volontà delle parti”, ossia quello che le parti, affidandosi ad un tecnico, volevano determinare con quella dividente/confine.

La discussione è aperta ……
(stessa discussione è aperta su altro forum, ed essendo l’autore ho deciso di aprirla anche qui per avere più pareri)
Gianni (proprietario di questo foruma) se non vuoi avere duplicati può cancellarla tranquillamente, hai già il mio consenso

Ciao, Roberto,
sono d’ accordo con quello che dici. Cordialità

Ciao Roberto,
sinceramente in un’azione di regolamento di confini non vedo quale sia il problema delle discordanze che citi tra un frazionamento e lo stato dei luoghi.

Il frazionamento fa parte delle “mappe catastali” di cui all’ultimo capoverso dell’art. 950 del codice civile, pertanto entra in gioco solo “in mancanza di altri elementi”. È evidente che se sul posto esiste un elemento materiale di quelli che citi (fossa, muro, ecc.) e uno dei due contendenti dimostra al giudice che quello è il confine di fatto rispettato nel tempo dalle parti, il frazionamento non deve essere nemmeno preso in considerazione.

Se invece nessuna delle parti dimostra che gli elementi sul posto costituiscono il confine dato dalla loro reciproca volontà, allora il frazionamento può essere preso in considerazione. A quel punto entra in gioco la tolleranza della ricostruzione della quale abbiamo discusso nel topic Tolleranza catastale riconfinamento su mappa d’impianto. Dico questo perché, sempre seguendo gli insegnamenti di P. D. Tani, se il confine ricostruito dal frazionamento si avvicina all’elemento sul posto entro la tolleranza stimata, allora non c’è dubbio che il confine rimane sull’elemento stesso.

Come detto, il frazionamento, così come la mappa stessa alla quale è assimilato, assume una sua validità giuridica solo “in mancanza di altri elementi”, e solo se allegato o richiamato nell’atto di trasferimento. In tal caso, possono presentarsi delle difficoltà date da eventuali incongruenze sulle misure riportate, in particolare su quelli pre-2/88 redatti a tavolino. Ho visto che la giurisprudenza prevalente dà comunque priorità alle misure analitiche riportate nel TF in quanto, proprio perché numeriche, vengono ritenute l’espressione precisa della volontà delle parti che hanno sottoscritto l’atto di trasferimento.

Le complicazioni più grosse si verificano quando esistono più TF redatti in epoche diverse l’uno sulla base di quello precedente, perché a volte si manifestano incongruenze tra le reciproche misure.

La tematica è sicuramente interessante e dal momento che da qualche anno mi ritrovo a relazionare sulle operazioni di riconfinazione, che non sono mai semplici e spesso a causa di misure discordanti ci vedono costretti a consigliare al cliente la soluzione meno onerosa…(della serie se non vuoi andare in causa, molla un punto), mi fiondo volentieri in questa “discussione”.

Sono del parere che un “frazionamento sbagliato” va corretto o rifatto; salvo che l’errore non rientri nella tolleranza grafica o analitica, a seconda dei casi. Un frazionamento è sbagliato quando in loco la recinzione che divide le proprietà non corrisponde alla linea di frazionamento, perchè il picchettamento è stato sbagliato o non è mai stato fatto e le parti hanno deciso di comune accordo (giuridicamente non entro nel merito perchè è materia legale, posso solo dare consigli sulla base della permanenza nel tempo del confine in esame), oppure quando le misure nel frazionamento sono in contrasto fra loro (esempio: tipo post circ.2/88 in cui la riconfinazione fatta con i P.F. mi da un risultato diverso da quello fatto con i riferimenti fisici prossimi all’oggetto del rilevamento); con sorpresa appresi anni fa che al Catasto bastava un tipo in rettifica con l’osservazione corretta ai PF, anche se l’atto notarile era già stato fatto…

Poi ci sono gli errori grafici a causa dei quali la dividente è stata posizionata in mappa in modo non coerente con le misure del tipo; di recente mi è capitato di fare una istanza al catasto per la rettifica in mappa motivata anche dal fatto che la distanza del fabbricato dalla linea del confine incriminato era eccessivamente ridotta… magari i problemi fossero questi!

Attendo un vostro parere.Grazie.

Un frazionamento errato, dove la dividente non coincide con il limite di proprietà, si corregge con un frazionamento a rettifaca che deve però essere seguito da un atto notarile oneroso a rettifica perchè ci sarà un passaggio di superfici da una parte all’alra anche se non obbligatoriamente a titolo oneroso.
Nel caso invece si correggessero le misure senza modificare la grafica, è necessaria comunque la firma di entrambi i confinanti ed almeno un atto di ricognizione catastale.

Gianni,
sono felice di sentirti accettare anche elementi che non siano esclusivamenti legati al calcolo geometrico, quando parli di riconfinazioni. Credo sia la prima :slightly_smiling_face:

Ciao Roberto,
Questo è il mio parere. I tipi di frazionamento, siano essi pre o post circolare 2/88, sono atti che basano la loro efficacia non sulla rappresentazione grafica, ma sulle misure riportate e raramente su note scritte in calce degli stessi.

Concordo sul buon senso e sul rispetto della volontà delle parti, ma è proprio quella che molte volte è difficile ricostruire.
È anche vero, secondo mio parere, che molti tecnici basano esclusivamente l’incarico sulla misurazione e dimenticano che la riconfinazione è un attività molto più complessa che richiede una ricerca storica di tutti gli elementi , conoscenze di diritto, una conoscenza degli usi locali ed anche una corretta conocenza delle tecniche topografiche passate e presenti.
Insomma richiede tempo e dedizione, elementi sempre più rari nel mondo professionale di oggi.
Molte volte capita che estenuanti liti sull’esatta posizione di un confine siano dovute al modo di operare di alcuni tecnici.
Ma, per tornare sull’ argomento, gli elementi presenti in Loco hanno un’importanza prioritaria, e vanno attentamente valutati, è solo dopo aver ponderato tutti gli elementi in gioco, anche quelli eventualmente portati da controparte, che si può pensare di ricostruire in contraddittorio il confine, magari anche in modo non del tutto conforme a quanto riportato su un vecchio TF.
In questo caso è importante riportare tale volontà in una scrittura firmata da entrambi i confinanti.
Aggiungo infine, come detto da Carlo, che se tali discordanze eccedono le tolleranze è conveniente eseguire un frazionamento ed un atto.
Un saluto

Roberto,
sei ancora troppo condizionato dal tuo illustre conterraneo Toscanaccio che vuole far credere, per sue motivazioni personali, quello che hai scritto qui sopra. :wink:

Infatti, non è affatto la prima volta, anzi, ho sempre affermato che prima di affidarsi alla ricostruzione della linea di mappa vanno valutati tutta una serie di elementi, sia fisici presenti sul posto, che documentali. Che poi non c’è nemmeno bisogno di dirlo, visto che a sancirlo è l’art. 950 del codice civile.

Poi però aggiungo che la “mancanza di altri elementi” del citato art. 950, si verifica nella maggior parte dei casi, facendo assurgere la mappa catastale quale unico elemento disponibile. Sfido tutti i colleghi che si occupano di confini a smentire questa mia affermazione.

Purtroppo, ma non per colpa tua, però troppo spesso passa il messaggio che il “confine preciso” si ricava dalle risultanze catastali e soprattutto se nelle operazioni di riconfinazione hai utilizzato il GPS (perchè fa più figo). Questo è infatti il messaggio che almeno una parte di riconfinatori vorrebbe sentir dire più spesso nei vari corsi specifici in materia, ossia : “per la riconfinazione si utilizzano gli elementi catastali soltanto in mancaza di altra prova

Quanto al mio conterraneo (che non ha bisogno della mia difesa)…non sono affatto condizionato da lui, ma con ci scambio punti di vista ed opinioni non sempre concordanti come faccio con te; come unica differenza lo faccio telefonicamente perchè rende la cosa molto più semplice.