Buongiorno Geom.Barrani,siamo i Geom. Lorusso e Geom. Moschin,e abbiamo appena concluso il corso sulle tabelle millesimali (corso base completo n.271).
Abbiamo un quesito da porle:
nel caso di condomini sprovvisti di contabilizzatori per utenze pertinenziali alle varie unità immobiliari,compresa anche quella del riscaldamento,come è meglio ripartire le spese da addebitare a ciascuna unità immobiliare?
Grazie in anticipo per la sua cortese disponibilità.
Va premesso che con il D. Lgs 102/2014 era stata resa obbligatoria l’installazione, entro il 30 giugno 2017, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. Tale obbligo ricorre solo quando l’adozione del sistema di misurazione è tecnicamente possibile e, soprattutto, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Se l’uso di tali sotto-contatori non è possibile, per l’impossibilità di osservanza dei due precedenti requisiti, ai sensi della lett. c) dello stesso art. 9, comma 5, d.lgs. 102/2014, per la misura del riscaldamento si deve ricorrere, all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti. Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, l’installazione deve risultare conveniente e quindi, come sancito dalla stessa normativa, efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia in- dicata nella norma UNI EN 15459; Tali valutazioni preliminari sull’effettiva convenienza, pertanto, così come le ripartizioni, tra cui quelle millesimali, che andrebbero eseguite successivamente all’adozione di tali sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per la ripartizione delle spese inerenti il riscaldamento condo- miniale, necessitano di una vera e propria diagnosi energetica dell’intero fabbricato, e quindi delle unità immobiliari del fabbricato medesimo, che è competenza di termotecnico qualificato. Solo nel caso di impossibilità a rispettare i suddetti requisiti, non vige l’obbligo di adozione di tali sistemi e le spese del riscaldamento possono continuare ad essere ripartite, negli edifici preesistenti all’entrata in vigore della normativa, secondo le tabelle millesimali del riscaldamento vigenti. In generale, le tabelle millesimali che prima di tali adozioni dei contabilizzatori servivano per ripartire le spese di riscaldamento erano semplicemente calcolate in base ai volumi netti delle unità immobiliari, oppure in base ad una ripartizione che teneva conto sia dei volumi delle unità immobiliari che delle dimensioni dei corpi radianti installati nei vari locali. Quest’ultima situazione direi che comunque è poco frequente e ricordo che l’impossibilità di adozione di sistemi di contabilizzazione va certificata da termotecnico. Nel caso invece di sistemi di contaabilizzazione vi è poi tutto un ampio discorso su quel che riguarda consumi volontari e involontari e relative tabelle millesimali che riguardano un ambito che esula da quello oggetto del mio corso ed attinente la diagnosi energetica degli edifici.