Salva casa - art. 34-ter c. 4 - agibilità sanante

All’art. 34 ter c. 4 si dice testualmente “Le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia…” ma accertate cosa significa visto che sul certificato di abitabilità (ne tanto meno se presente verbale di sopralluogo) non mi è mai capitato di veder scritto che l’immobile non è conforme alla normativa urbanistica/edilizia e di seguito i motivi, il tecnici comunali incaricati non verificavano le misure si limitavano a controllare le tavole grafiche, e poi se avessero accertato una difformità avrebbero dovuto denunciare il proprietario! Certo che le parole hanno un significato (burocratese) e producono delle conseguenze! Io ritengo per il concetto di legittimo affidamento l’agibilità sanante (ante 1977 e fino al 1995) a prescindere dal termine “accertate”! voi come la pensate? Grazie

La normativa è scritta in quel modo. Tuttavia, in sede di agibilità/abitabilità, poteva esserci il sopralluogo dei tecnici comunali per la verifica di conformità tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Capita (non di rado) che si riscontrino delle annotazioni a verbale o direttamente sui disegni (su questo occorre fare specifico accesso agli atti). E’ dunque possibile che tali annotazioni possano rientrare nella previsione del comma 4. Ovviamente non dappertutto possono esserci riscontri in quel senso.

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Vorrei una delucidazione anche io in merito.
Se il certificato di agibilità/abitabilità rilasciato fa riferimento alla conformità rispetto alla licenza edilizia specificando anche le caratteristiche di superficie dell’immobile (in numero di vani e metrature) ma nella realtà ciò non è, il cliente che oggi scopre il problema di difformità non avrebbe subito un danno economico in quanto avrebbe potuto sanare/fiscalizzare l’abuso anni prima a costi inferiori?
Grazie

Buonasera a tutti cari colleghi, mi aggancio a questa discussione in quanto nel mio caso sulla relazione dell’ufficio tecnico comunale in fase di rilascio dell’agibilità, vi è riportata l’annotazione scritta a mano “lievi differenze costruttive che tuttavia non costituiscono motivo per la presentazione di un progetto di variante”.
Il mio caso è un capannone adibito a porcilaia che sul progetto allegato alla licenza edilizia del 1980 aveva le dimensioni pari a 11,30 x 15,00 m, mentre attualmente il fabbricato risulta avere le dimensioni pari a 12,40 x 15,75 m, ora il responsabile dell’ufficio tecnico comunale mi ha detto di procedere con una sanatoria ai sensi dell’art.36, ma secondo me con quell’annotazione sulla relazione dell’ufficio tecnico per il rilascio dell’agibilità, rientrerebbe in tolleranza.
Secondo voi che nè pensate?

Buongiorno. Situazione singolare … il fatto che vi sia una dimensione di 12,40 sugli 11,30, e dovendo riferirsi, verosimilmente alla % del 4, siamo fuori tolleranza.
Non resta che verificare se si rientra nelle ipotesi di cui all’art. 34-ter, e più specificatamente del comma 3, risultando l’edificio costruito successivamente al gennaio 1977.
Per cui, occorre verificare che:
a) l’annotazione scritta a mano di cui si parla:
a.1) si riferisca ad un sopralluogo compiuto dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizie, e quindi dai tecnici comunali e non dal medico;
a.2) sia riferibile alla modifica dimensionale, posto che il carattere generale dell’annotazione potrebbe riferirsi ad altre “lievi differenze costruttive” (sarebbe inequivocabile se lo scarto dimensionale fosse l’unica differenza costruttiva).
In secondo luogo, ritengo si debba verificare se in base alla legge regionale eventualmente vigente nella regione, il maggior dimensionamento sia lineare che di superficie e volume, posto che l’altezza dovrebbe essere la stessa di progetto, non configuri una variazione essenziale.
Qualora vi fosse un riscontro positivo in tal senso, a mio parere sembrerebbero sussistere le condizioni legislativamente poste dal salva-casa per non considerare detto sovradimensionamento una variante parziale perseguibile ai sensi dell’art. 34 del TUE. Per cui il tutto sarebbe “regolare”.