Buongiorno, ho partecipato al corso di 2 ore di mercoledì. Mi sembra di aver capito che le opere interne siano sanabili con un sorta di certificazione fatta dal tecnico senza la presentazione di una vera e propria pratica edilizia. E poi riguardo le variazioni di destinazione d’uso non riguardano soltanto le opere già eseguite, ma anche da eseguire non andando in deroga alle norme sanitarie?
Ho capito male?
Le opere interne non trovano una definizione nella legislazione nazionale. La legge n. 47/1985 (art. 26), come noto, le riteneva non soggette a concessione né ad autorizzazione, situazione mutata con l’introduzione della DIA.
Tuttavia occorre distinguere quando dette opere costituiscono una modifica esecutiva di un intervento autorizzato, per le quali costituirebbero tolleranza esecutiva qualora la variazione consistesse nella diversa collocazione di opere interne (cfr. il comma 2), per cui non costituiscono violazione edilizia e non sono oggetto di sanatoria.
Se opere autonome, possono rientrare nel novero di un intervento di manutenzione straordinaria, oppure di ristrutturazione edilizia leggera e finanche di ristrutturazione edilizia pesante. Quindi risulterebbero assoggettate a differenti regimi giuridici (CILA per manutenzione straordinaria che non interessa i prospetti e le parti strutturali; SCIA se MS pesante o RRC pesante o RE leggera; Permesso di costruire o SCIA alternativa nel caso di RE pesante). Quindi in caso di assenza del relativo titolo abilitativo normativamente richiesto occorre qualificare l’intervento sotto il profilo tecnico-giuridico e provvedere di conseguenza.