Sanatoria Edilizia SALVA CASA

Mi rendo conto che trattasi di un caso individuale, e chiedo scusa, ma potrebbe diventare di interesse generale. Ho cercato di essere sintetico e spero chiaro nelle esposizione.
“Edificio realizzato con L.E. del 1965 in comune senza, all’epoca , di R.E. quindi senza PdF o PRG.
Grafico di progetto indica piante di PT, 1P, 2P, 3P e 4P , non rappresentato il lastrico solare.
Abitabilità rilasciata dal Comune nel 1965
Sul lastrico solare in aderenza al torrino scale e vano ascensore, è stato realizzato un vano di circa 8 mq. con h. 2,70, non dichiarato, non accatastato; il collaudo strutturale non richiama le strutture sul lastrico solare.
Le tabelle millesimali del 1965 riportano con proprietà esclusiva tale locale.
In nessun atto di compravendita viene trasferito in proprietà il vano in questione.
Da una aerofotogrammetria del 1975 si evidenzia la sagoma del torrino, vano ascensore e vano in questione.
Oggi il volume del vano non è in regola ed il fabbricato realizzato nel 1964 con regolare L.E. , in assenza di regole edilizie, oggi non risponde a nessuna regola del PRG attuale.
Non ho elementi probatori , se non le tabelle millesimali del 1965 e aerofotogrammetria del 1975.
Come si può sanare urbanisticamente il vano realizzato?
Grazie"
Vitangelo Maselli

Se la costruzione con il vano in questione, risulta realizzata in epoca nella quale non era obbligatorio il titolo abilitativo edilizio, in quanto fuori dai centri abitati, assenza di PRG, assenza di regolamenti locali ecc., allora lo stato legittimo è quello desumibile dai documenti indicati al comma 1-bis dell’art. 9-bis. La tabella millesimale, potrebbe essere un documento probatorio se non è confutabile, e quindi deve esserne dimostrata la provenienza e l’autenticità. Potrebbero corroborare le analisi tecniche sui materiali, eccetera. Tuttavia, molti altri elementi sembrano deporre sfavorevolmente.

Se non rientra nelle variazioni essenziali essendo ante 1977 potresti utilizzare art. 34-ter (variante mai presentata quindi parziale difformità) che a tutti gli effetti è un condono perchè non prevede alcuna verifica ne urbanistica ne edilizia bisogna pagare una sanzione, anche l’agibilità ante 1977 sarebbe sanante come tolleranza ma la difformità dal progetto approvato originariamente dovrebbe essere stata accertata in sede di abitabilità cosa che normalmente non accadeva. Giuseppe M. Viganò

Grazie Giuseppe, era esattamente quello che avevo ipotizzato ma avevo bisogno di qualche conferma. Del resto, per quanto ho potuto comprendere, è esattamente il pensiero dell’avv. Squassone espresso durante un Webinar organizzato dal Collegio Geometri di Bari il 3 ottobre scorso. Se interessa ho trascritto parola per parola il suo passaggio verbale per avere la certezza di aver ben compreso. Grazie ancora una volta. Cordiali saluti