Sanatoria Edilizia-Salva Casa

Edificio Autorizzato ante 1967.
La diversa localizzazione dell’edificio nell’area pertinenziale, ai sensi dell’art. 32 lett. c) del T.U.E., costituisce Variazione Essenziale.

D) se la costruzione dell’edificio è avvenuta con Licenza Edilizia ante 1977,
e successivo rilascio del Certificato di Abitabilità, in diversa ubicazione rispettando le distanze dai confini e distacchi dai fabbricati, dovrebbe essere ricondotta a Parziale Difformità, normata all’art. 34-ter?

D) per lo stesso fabbricato, l’avvenuto rilascio del Certificato di Abitabilità che riporta: “Considerato inoltre che mediante ispezione dell’Ufficiale Sanitario in data …. e dell’Ufficio Tecnico Municipale in data …… è stato accertato che il fabbricato è stato eseguito in conformità al progetto come sopra approvato, ….” può essere ricondotto al disposto dell’art. 34-ter comma 4. ?

D) se lo stesso fabbricato è stato costruito, in diversa posizione nell’area pertinenziale ma non rispettando le distanze minime (ml. 5,00) dai confini e dai distacchi tra fabbricati (min. ml. 10,00), dovrebbe essere ricondotta a Variazione Essenziale, è giusto sia possibile la richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis con la procedura del relativo comma 5, oppure dovrà seguire l’art. 34 e sanzionata per la parte difforme ai sensi del comma 2?
Grazie a quanti vorranno rispondere.

L’anno di costruzione non comporta un mutamento della “categoria” di difformità/variazione, questo non risulta contemplato dalla legge. Per cui se la difformità costituisce una variazione essenziale, rimane tale a prescindere dall’epoca di costruzione. In tal modo, non diventa possibile “sfruttare” l’art. 34-ter, introdotto con il salva-casa.
Di conseguenza, si dovrà procedere col verificare la sua sanabilità ai sensi del nuovo articolo 36-bis, il quale, però, prevede la conformità urbanistica al momento della domanda.