Servitu' di passaggio

2023-03-13T23:00:00Z
Buongiorno,
sono stato incaricato di ripristinare una servitù di passaggio che accede ad un fondo intercluso da altri lotti, la linea è tratteggiata sin dal foglio d’impianto ( foto 1)
tale linea è presente anche nell’estratto attuale (foto 2) .
a detta del confinante su cui grava la servitù : “ NON esiste scrittura che legittimi l’ accesso tra i 2 fondi
ma solo la rappresentazione della linea tratteggiata a confine tra le particelle coinvolte , quindi servitù che consente il solo accesso pedonale (!)
dalla stima della larghezza della strada ( da me misurata sul foglio d’impianto) risulta essere di 2 metri, ovviamente tale misura non consente l’accesso a mezzi di una certa importanza, quindi il proprietario del fondo chiuso chiede di utilizzare almeno 4 mt. di viabilità.
Esiste una misura minima da rispettare per l’accesso al fondo intercluso ?
Come suggerite di procedere
grazie

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Ciao, Antonio,
ha ragione l’ avversario del tuo cliente. Non si tratta di una servitù di transito dato che non c’ è un atto costitutivo. La linea tratteggiata accanto il confine non indica quanto era largo il viottolo, ma semplicemente che esisteva. Allora servivano per il passaggio a piedi o con bestie da soma per trasportare i raccolti o altro. Il tuo cliente non può farla valere fiscali. Come sai, il tuo cliente non la può fare valere giudizio sol perchè è disegnata in mappa perchè il catasto non è probatorio, ha solo scopi fiscali.

Ciao Antonio e Nino,
posto quanto detto da Nino, mi sembra di capire che tuttavia il proprietario del fondo intercluso possa comunque chiedere, ai sensi dell’art. 1051 del codice civile, una servitù ex novo che contempli il passaggio anche di mezzi meccanici. Riporto qui sotto per comodità il testo dell’art. 1051 con evidenziato il comma che riguarda l’ampliamento di un passaggio esistente al fine di transitarvi anche con mezzi meccanici.
Si tratta comunque di materia da avvocati più che da geometri.

Art. 1051
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Ciao, Gianni,
quello che dici è vero, ma, guardando la mappa catastale, a sinistra della particella 475. è segnata la via pubblica che vi confina e confina anche con la particella 443, sentiamo .Antonio se può spiegare meglio. Cordialità.

Buonasera, grazie delle vostre indicazioni, il lotto intercluso è distinto con la particella 166 ed effettivamente a sinistra della particella, esiste la nuova viabilità (anni 60) che prima non era presente nella mappa d’impianto. L’oggetto del contendere con il proprietario della particella 516 è da dove accedere e quanto deve essere larga la viabilità. Attualmente accede ( con mezzi agricoli) non esiste un tracciato materializzato, tra la particella 443, la 165 e la 516 , quest’ultimo non vuole far accedere i mezzi asserendo che la stradina (tratteggiata) e usata solamente per accesso pedonale, ed accedendo dalla anche dalla parte ad est dove c’è la nuova viabilità, la larghezza dovrà essere massimo di 3 mt.
Il mio intervento (tecnico) può quindi limitarsi ad individuare topograficamente la vecchia stradina , lasciando ad un legale la questione da dirimere sulla larghezza della servitù e come formalizzarla.

Ciao, Antonio,
la linea tratteggiata, per disposizione della Giunta superiore del catasto, sta ad indicare una mulattiera e non una stradella, esse subivano spostamenti di tracciati a seconda della consistenza del terreno e della stagione, ma generalmente erano larghe circa 1 metro; inoltre, stante che vi è disegnata una linea continua a fianco, potrebbe indicare un dislivello tra i due fondi oppure l’ esistenza di un muro. Cordialità

Buonasera, una mulattiera e/o uno stradello che “comunque” servivano ad accedere ad un lotto intercluso, quindi pur se non legittimati con un atto formale costituiscono una viabilità e ricadono nell’art.1051 del c.c. , oggi è mutata la viabilità comunale rispetto alla mappa d’impianto ed è possibile accedere da un altro lato con un percorso più breve, ma resta comunque un attraversamento sul fondo servente.

No, Antonio,
non è come dici, perchè si trattava di una mulattiera che venne disegnata in mappa di impianto negli anni 20; la mappa catastale non è probatoria. Il codice civile venne promulgato nel 1942 con Regio decreto n 262 e venne pubblicato in 21 aprile dello stesso anno quindi, se la mulattiera non esiste più, il tuo cliente non ne può pretenderne il ripristino, ma deve accedervi dalla strada pubblica così come disciplina l’ art. 1051 del c.c… La servitù di transito non c’ entra, perchè da quando venne promulgato il codice civile è regolata da norme specifiche. Cordialità.