Buongiorno.
Devo stralciare una porzione dell’area pertinenziale di un fabbricato urbano. L’area stralciata non avrà più collegamenti con la particella residua in quanto verrà venduta ai fini edificatori ad altra ditta. Rientra quindi nel caso D di Pregeo. Potrei formare un nuovo lotto, con proprio numero, confini ben definiti, ben rappresentato in mappa. Ma la nuova particella avrebbe superficie di 1000 mq. Rimane il limite dei 5000 mq di superficie dell’area stralciata per poter effettuare il frazionamento al Catasto Terreni? Quali sono i casi particolari cui fa riferimento la normativa? Grazie
Il limite dei 5000 mq si applica solo nel caso in cui la porzione che vai a stralciare è già edificata (che contiene al suo interno un fabbricato già accatastato), altrimenti se la particella derivata è interamente scoperta tale limite dei 5000 non viene considerato da Pregeo.
Se la particella derivata non viene subito (dopo l’atto di cessione naturalmente) fusa con la particella confinante “già ente urbano” non puoi applicare il CASO D dato che la fusione non avviene subito dopo l’atto.
In tale ultima ipotesi devi applicare il CASO C.
Saluti
Ho l’impressione che ci sia confusione fra il caso D ed il caso E, dove è necessaria l’immediata fusione con il lotto limitrofo (dopo l’atto di CV). Nel caso prospettato dalla collega non si parla mai di lotto limitrofo ma di nuovo lotto di 1000 mq, non edificato: caso D; mi giunge nuovo e gradito il fatto che il Pregeo lo accetti (non mi è ancora capitato…); leggendo bene la circolare 11/E, infatti, la limitazione dei 5000 mq viene richiamata nella parte finale del caso D ovvero quella che sembra riconducibile al lotto edificato… ma non sono proprio sicuro, perchè il successivo capoverso potrebbe essere considerato in modo disgiunto dal precedente…
Grazie per le vostre risposte: mi sono state utilissime. Ho concluso che nel mio caso sia corretto, come suggerito, inserire il mio frazionamento nel caso C (riduzione del lotto edificato per stralcio di area che passa ai terreni e come tale viene venduta). Mi rimane il dubbio del limite dei 5000 mq che viene citato espressamente nella circolare per il caso D (frazionamento di lotto urbano con costituzione di altro lotto urbano), ma di cui non si parla per il caso C.
Hai fatto bene, nel dubbio… Perchè comunque nei casi C e D la derivata passa al C.T. ed il fatto che la compravendita sarà “ai fini edificatori” non è noto al Catasto e non lo dichiari…
A mio parere il caso C andrebbe usato solo quando la derivata passa definitivamente ai Terreni, ma non c’è nulla di definitivo…
Carlo, nella vita nulla è definitivo, solo la morte.
Se la particella stralciata (derivata) deve essere ancora oggetto di edificazione vuol dire che almeno dovranno passare 1 - 2 anni affinchè si possa poi procedere all’accatastamento del nuovo fabbricato.
Portare la particella al c.t. con attribuzione di qualità ordinaria significa far pagare le tasse ed è questo è lo scopo principale della circ. 11/e.
Buona giornata
Colgo l’occasione per ribadire l’inutilità della scelta fatta dal “legislatore”, nella circolare 11/E, di far tornare ai Terreni le derivate da EU, anche se ritornano prima o poi ai Fabbricati. Nel caso in esame sarà più poi che prima, ma se fosse stata mantenuta la possibilità di fare subito un F/1, sarebbe stato meglio a mio parere… Quando un F/1 ha le caratteristiche di area edificabile per forma e superficie, oltre che per destinazione, paga l’IMU. Ed in questo caso paga anche se seminativo.
L’utilità per il legislatore è quella di incassare il doppio dei diritti catastali, perché devi fare un tipo mappale in più
La Circolare 11/E rimane comunque un obbrobrio