Grazie della precisazione Gianni.
Comunque dato che purtroppo vedo che anche altri ritengono che la prescrizione della succesione sia ipso jure (di diritto o automatica) mentre la stessa PUO’ essere invocata se ECCEPITA da altri, per cui vi riporto due sentenze: la n. 837 del 06/05/2021 del tribunale di Treviso e la n. 5633 del 26/06/1987 Cass. civ. Sez. II.
Saluti
Ciao, a tutti,
scusatemi se intervengo di nuovo. Secondo il diritto ereditario e quello di famiglia ( il catasto non c’ entra perchè si sa che è un archivio per gli adempimenti ficali), nessuno è obbligato ad accettare un’ eredità, quindi se il chiamato a succedere ne ha interesse, deve osservare le norme spcifiche. La semplice inerzia del chiamato a succedere nell’ arco di dieci anni gli toglie definitivamente il diritto di accettare ( art. 480 c.c., quindi colui che è in possesso dell’ eredità può chiedere al giudice la decclararoria dell’ accettazione perchè la controparte è morta, la sentenza produce un acquisto a titolo originario, è il caso della signora Claudia, nel caso in cui chieda al giudice il riconoscimento della succssione al possesso ( art. 1146 c.c.). Non me le sono inventate io le norme del dititto ereditario. il diritto all’ eredità ce l’ ha anche il bambino in grembo della madre, quindi per poter fare la dichiarazione della successione deve essere " vivo e capace di intendere e di volere" quando raggiunge l’ età di 14 anni . Ora vorrei sapere come potrebbe fare la dichiarazione di successione una persona morta o un bambino ancora in grembo materno?
???
Sinceramente ciò che hai scritto per me è ARABO.
Impara l’ arabo e lo risolvi, però se vai a leggere il comma 1 dell’ art.462 c.c. non avrai difficoltà: è scitto in italiano. Salam, alsaiydat misah.
E’ vero che il diritto di accettare l’eredità è soggetto al termine di prescrizione ordinaria di 10 anni ex art 480 cc.
Tuttavia, una accettazione tardiva sarebbe comunque efficace laddove nessuno degli interessati (altri eredi, ulteriori chiamati, o comunque chi vi abbia interesse) non eccepisca (come chiaramente già detto da Franca) l’estinzione per prescrizione del diritto di accettare l’eredità.
Cioè, il diritto prescritto non si estingue (al più si indebolisce), ma potrebbe essere impugnato in giudizio da un terzo soggetto portatore di interesse. Se questo non avviene, ossia se colui che abbia interesse non agisce in giudizio per far valere la prescrizione, il diritto di erede ha piena validità è l’accettazione, anche se tardiva o dopo 10 anni, esplica tutti i suoi effetti. Se poi il portatore di nteresse chiaramente manifesta la volontà di non avvalersi della prescritta prescrizione, allora è come se il termine di prescrizione non avesse iniziato a decorrere.
In un solo caso si potrebbe perdere definitamente il diritto di accettare l’eredità, e questo avviene con la rinuncia.
La sig. Claudia può tranquillamente procedere come indicato da Franca.
Buna sera, Signora Sara,
la rinuncia all’ eredità si fa davanti un notaio, però se il chiamato a succdere non l’ accetta entro dieci anni ne perde definitivamente il diritto, quindi colui il quale è in possesso dei beni ereditari, può chiedere al giudice la declaratoria dell’ acquisto a titolo originario eccependo che i legittimi chiamati all’ eredità ne hanno perso il diritto definitivamente.
Buon giorno a tutti,
per saperlo: non stati pochi i casi in cui, in mancanza di iscrizioni ereditarie nei RR.II. e in catasto, taluni hanno fatto un testamnti olografi datati quando il de cuius era in vita e poi li hanno trascritti diventando proprietari delle eredità giacenti.
Sono pienamente d’accordo con quanto scritto da Sara, da Fausto e da Franca, anche per esperienza professionale diretta; in ogni caso ammiro la tenacia e la caparbietà di Nino.
Con simpatia saluto tutti gli intervenuti (naturalmente Gianni compreso!)
Ciao, Natale,
non sta a me criticare se ammiri Fausto e Franca, quello che ho scritto non deriva affatto da testardaggine ma da lunga esperienza professionale (ho 81 anni) e mi sono espresso puntualmente in riferimento a precise norme del diritto ereditario, contro cui loro non non si sono riferiti a nessuna norma a sostegno dei loro assunti ma sono stato insultato da Fausto e oggi anche da te.
Ciao Nino,
credimi che Natale non ha assolutamente inteso insultarti, anzi, ha espresso ammirazione per la tua tenacia nel portare avanti le tue tesi. Io conosco anche Fausto e Franca e, credimi ancora, sono persone pacate che non hanno mai intenti offensivi. Semplicemente loro non sono d’accordo con quello che sotieni tu, questo è del tutto plausibile e non c’è niente di offensivo. Tuttavia riconosco che tu citi tanto di norme a giustificazione delle tue tesi, e che finora gli altri intervenuti non hanno ancora spiegato il perché tali norme siano da considerarsi non applicabili.
Gianni avervo già scritto in precedenza:
Caro Nino si vede che non mi conosci proprio.
Io non ho MAI offeso nessuno, e MAI lo farò. Non l’ho faccio nella vita reale, figuriamoci se lo faccio tramite un social e soprattutto ad una persona squisita di 81 anni come te che si dedica a scrivere su un social portando anche la sua bella esperienza professionale passata.
Ma sarò libero di esprimere una mia opinione in merito?
Io ti avevo in precedenza detto che non avevo capito nulla di quello che avevi scritto in precedenza in merito a questa tua risposta di qualche giorno fa (riporto le ultime righe del tuo intervento):
Al che io ti risposi che non avevo capito nulla di quesllo che avevi scritto, e tu, mi rispondesti:
Dato che a me interessa conoscere solo l’Italiano e non l’Arabo non ho continuato la discussione con te, ma certamente NON PUOI dire che ti ho offeso.
Saluti cordiali.
Ah ok, Fausto, mi era sfuggita quella tua precisazione. Quindi devo dedurre che le norme che invoca Nino non siano di fatto applicabili, giusto?
No Gianni. Sono applicabili eccome se lo sono. Ma devono essere “gli altri” ad invocarle tramite giudizio civile. La prescrizione non opera Ipso Jure (in automatico).
Saluti
Ok Fausto, ora mi è chiaro, era proprio questo il passaggio che mi sfuggiva.
Chiarissimo Nino,
lungi da me l’intento offensivo nei confronti di chiunque interviene con qualsiasi contenuto sul forum, men che meno nei confronti Tuoi.
Ha interpretato giusto Gianni, dicendo che nei Tuoi confronti la mia è pura ammirazione, perché alla Tua bella età trovi ancora la passione per dibattere argomentazioni lavorative di non lineare soluzione.
In ogni caso Ti chiedo scusa, ma non hai motivo per ritenerti offeso !
Ciao, Natale,
io non ho detto che mi sono offeso nè conro di te e nemmeno contro Fausto, ma che sono stato insultato perchè " caparbietà" significa ostinazione cocciuta e testarda, quindi la testardaggine dovrebbe prevalere sulle norme del diritto ereditario ?