Successione mai presentata ed eredi

Buon pomeriggio, dovrei eseguire ad oggi una successione di signore deceduto nel 1993 in quanto i suoi eredi non l’hanno mai presentata. Aveva moglie e n. tre figli Tizio, Caio e Sempronia.
Attualmente la moglie e due figli Caio e Sempronia sono deceduti (la moglie nel 1979, Caio morto nel 2008 e Sempronia nel 2010). Quindi gli eredi dovrebbero essere:

  • Tizio (figlio ad oggi in vita) - per quota di 2/6
  • nipote (e figlia di Caio deceduto nel 2008) - per quota di 2/6
  • nipote (e figlia di Sempronia deceduta nel 2010) - per quota di 1/6
  • nipote (e figlia di Sempronia deceduta nel 2010) - per quota di 1/6
    Vi chiedo, posso presentare un’unica successione (con vecchio mod. 4 in quanto de cuius deceduto nel 1993) dove inserisco gli eredi di cui sopra??
    Grazie
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Buon pomeriggio, Signora Claudia,
dato che la persona di cui parla non aveva presentato la dichiarazione di successione, è possible che non abbia fatto l’ accettazione ereditaria che si prescrive in 10 anni ar. 480 c.c. A tutt’ oggi il bene non appartiene a nessuno, A mio parere è meglio andare dal notaio e dichiararli di redigere di attodi acquisto a non domino ex art. 1153 c.c. a favore della persona in vita a dichiarando il possesso ultra ventennale

Ciao Claudia,
premesso che il De Cuius fosse unico proprietario del bene, alla sua morte gli eredi sono i tre figli. Quindi va fatta la successione con eredi i tre figli. La firma l’erede ancora vivo. Va fatta cartacea in quanto è deceduto prima del 3 ottobre 2006.
Dopo questa successione si devono presentare telematicamente le altre due successioni: Caio (deceduto nel 2008) e poi Sempronia (deceduta nel 2010).
La successione cartacea puoi anche spedirla tramite PEC presso l’Agenzia delle Entrate dell’ultima residenza del De Cuius, allegando tutta la documentazione e i pagamenti (F24).
Ti consiglio, quando spedisci la prima successione telematica di non chiedere la volturazione automatica in quanto devi aspettare qualche mese per l’allineamento ditta e presentare la seconda successione (di Sempronia). Quando presenti l’ultima, se non hai urgenza, chiedi pure la volturazione automatica.
Franca

Ciao Franca,
grazie mille della risposta ed era quella che temevo :smile: immaginavo che andassero fatte anche le altre. Ci ho provato! :wink:
Comunque quando avrò risolto il tutto magari aggiorno il forum!
Buona giornata!

Ciao, Franca,
era da molto che non ti facevi sentire, ma permettimi di dirti che le cosse non stanno come dici, perchè dopo la morte del de cuius, chi ne ha diritto può accettare l’ eredità entro il termine di prescrizione di dieci anni ( art. 480 c.c.) trascorsi i quali il diritto di accettare spetta a chi è in possesso del bene anche se estraneo all’ eredità ( ci sono state molte sentenze di cassazione in merito) ., ma non può fare la dichiarazione di seccessione perchè essa si era già interrotta, e momentaneamente il bene non appartiene a nessuno ( eredità giacente); quindi hanno diritto di accettare lo Stato ( art. 586 c.c.) oppure chi detiene il bene ( art, 1140 cc comma 2) anche se estraneo all’ eredità , quindi la signora non deve fare la dichiarazione di successione, ma la deve accettare per possesso o detenzione in forma solenne davanti un notaio. Il motivo è che l’ 42 della Costituzione italiana obbliga il possessore di un bene di trarne ricchezza in funzione sociale ( pagando le tasse e le imposte). Cordialità.

Ninoooooo da quanto tempo non presenti una successione di morte? Penso da troppo tempo.

Quoto in toto quanto detto da Franca.

Saluti

Ciao Franca e Fausto,
io sono totalmente ignorante in materia di successioni per cui non intervengo certo nel merito della questione posta da Claudia né posso giudicare la validità delle note di Nino. Tuttavia vedo che Nino cita precisi articoli di legge a supporto della sua tesi (lo fa sempre nei suoi post). Credo quindi che, per dirimere la questione in maniera oggettiva, sarebbe opportuno rispondergli specificando quali altre norme, rispetto a quelle da lui citate, sono invece quelle che, a vostro parere, regolano la fattispecie posta da Claudia.
Dico questo perché, pur da ignorante in materia, so bene che la successione ereditaria è comunque regolata dalla Legge e non può certo essere a discrezione del singolo professionista incaricato.
Vi sarò grato se vorrete aderire a questo mio invito al chiarimento normativo a beneficio di chi è interessato al tema.

geom. Gianni Rossi
cell. 3202896417
Email: gianni.rossi@topgeometri.it
www.topgeometri.it

Ciao, Fausto,
il problema della signora non ha niente a che vedere con la dichiarazione di successione, perchè ha scopi fiscali per pagare le relative imposte ma non costituisce titolo di proprietà. L’ eredità si acquista per accettazione secondo le norrme del codice civile in conformità alla legge 151 del 2017 che ha riformato i diritto di famiglia e ha eliminato l’ usufrutto alla moglie. I legittimati a succedere sono il coniuge supersite e i figli. Le persone che erano decedute non avevano fatto l’ accettazione dell’ eredità per cui non erano più proprietarie per prescizione decennale, quindi l’ eredità è rimasta giacente. La signora non poteva esssere qualificata chiamata a succedere per cui avrebbe avuto l’ onerre della dichiarazione della successione. Cordialità.

Ciao, Gianni,
grazie per essere intervenuto, io non mi sento il più bravo della classe ma, nella piena lealtà, accetto quello che dicono gli altri purchè supportati da specifiche norme di legge,tant’ che tutte le volte che avevo sbagliato mi ero scusato. Cordialità.

Ciao Gianni,
sono d’accordo con te…cerco di esprimere quello che deduco dal c.c. e da altre sentenze…Fausto dimmi se pecco…
Ciao nino lo bello (posso darti del tu?) mi rifaccio a quanto hai giustamente postato.
Verissimo è la possibilità di accettare l’eredità è di 10 anni…ma è altrettanto vero che se il chiamato all’erdità è nel possesso dei beni…non può rinunciare all’erdità…se non ha fatto l’inventario entro 3 mesi dal giorno dell’apertura della succesione e quando ha compiuto almeno un atto inquadrabile come accettazione tacita di eredità.
Penso che, nel caso di Claudia si tratti della casa coniugale…Claudia dammi altre informazioni…ma quindi è palese che l’accettazione tacita sia stata fatta…ripeto…questo è quello che desumo da quanto scritto…

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Ciao, Franca,
la signora Claudia non ha detto di essere in possesso dell’ immobile, erede si diventa dopo aver trascritto l’ accettazione che non è obbligatoria. Ti ringrazio per avermi dato del ***tu,***mi fa ringiovanire ho 81 anni. Cordialità.

Ciao, il caso esposto è un po’ complicato. Provo a spiegarmi meglio. Il fabbricato in questione era di proprieta’ del signore deceduto nel 1993 (era la casa d’infanzia ricevuta in parte tramite successione in parte con quote comprate dai fratelli). Ad oggi ci contatta Tizio (figlio dell’attuale proprietario) dicendo di aver scoperto solo oggi che il padre aveva ancora intestato questo fabbricato e ci ha chiesto come sistemare tale situazione. Come eredi dell’epoca del decesso nel 1993 erano lui (Tizio) e i suoi due fratelli Caio e Sempronia (dato che la moglie era premorta). Caio e Sempronia sono deceduti uno nel 2008 e l’altro nel 2010. E anche secondo me torna la soluzione descritta da Franca, in cui occorre fare tutta la sequenza delle successioni in modo che il risultato finale sia che l’appartamento venga intestato a Tizio e ai relativi nipoti. Non vedo come Tizio (figlio in vita) possa eseguire una pratica di usucapione in quanto non sapeva dell’esistenza di detto appartamento. Non so se mi sono spiegata… Grazie comunque per la disponibilità e l’interessamento di tutti…

Buona sera, signora Claudia.
se non c’ è accettazione ereditaria da parte dei chiamati a succedere e sono passati 10 anni dalla morte del capostipite, non può può fare la dichiarazione di successione perchè non servirebbe a nulla, essa non è un titolo di proprietà. La catena dei discendenti si è rotta, e si tratta di eredità giacente che non appartiene a nessuno, quindi deve recarsi dal notaio dicendo che ha avuto l’ immobile per “successione di possesso” come disciplina l’ art. 1146 c.c.

Ciao Nino lo bello e Ciao Claudia,
una domanda, anzi due, a Claudia: 1 Il Signore deceduto nel 1993 aveva altri beni per i quali è stata fatta una denuncia di successione? 2: il figlio Tizio accupa l’immobile (o un suo figlio o nipote o è stato dato in affitto)? Scusa ma non mi è chiaro e volevo capire…
Ciao Nino lo bello. La pescrizione non è “automatica” “La prescrizione del diritto di accettare l’eredità, a norme dell’art. 480 c.c. opera, in mancanza di limitazioni normative, a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all’eredità”, Cass. 9901/1995 e Cass. 2975/1989 ma non può esser rilevata d’ufficio e, pertanto, l’eventuale accettazione tardiva è valida a condizione che nessuno abbia rilevato la prescrizione (Cass. 5633/1987 e Cass. 3529/1969; in dottrina, G. Petrelli in Rivista del Notariato, 1993, pag. 290): “Il chiamato all’eredità può porre in essere un atto di accettazione – espressa o tacita – dell’eredità anche dopo il decorso del termine prescrizionale, non essendovi peraltro alcuna possibilità di considerare invalido in tal caso il negozio di accettazione, che potrà produrre normalmente i suoi effetti se nessuno eccepirà l’avvenuta prescrizione”. Quindi, nel caso di Claudia, se nessuno ha mai “eccepito” la prescrizione può tranquillamente presentare la Denuncia di Successione del Signore deceduto nel 1993 e poi le successive.

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Concordo su tutto Franca. Bravissima.
Gianni, capisco l’esigenza di giustificare le proprie risposte con riferimento a norme ma siamo su un social e non in tribunale, per cui nel 90% dei casi si risponde per esperienza e per conoscenza diretta di “qualche” norma. E’ impensabile poter andare a trovare tutte le norme per citarle in una risposta su un social non facciamo mica una consulenza.

Ricordiamo sempre a chi posta un quesito che le varie risposte servono come indirizzo generale e non particolare.

Secondo Nino dopo dieci anni si prescrive il diritto di accettare l’eredità. Giusto. Ma se altri non hanno accettato e quindi sono subentrati, la successione si può sempre fare (ne ho fatte decine, di cui alcune addirittura dopo 25/30 anni dalla data di apertura, alla quale poi sono succedute atti notarile di divisione e/o compravendite con mutuo ipotecario, e MAI nessun problema.

Il diritto di accettare si PERDE ESPRESSAMENTE laddove un altro chiamato imponga tramite giudice un termine entro il quale accettare o meno l’eredità (art. 481 cc). In tal caso se il primo chiamato non accetta allora egli perde DEFINITIVAMENTE il diritto di accettarla.

Saluti e complimenti a Franca per l’ottima disamina della quesione.

Ciao Franca,
ecco le risposte: no, il signore deceduto nel '93 non aveva altri beni e pertanto non è stata mai eseguita nessuna successione. Il figlio Tizio non occupa l’immobile (mai occupato in quanto non sapeva neppure che era ancora di proprietà del padre). Non è stato mai occupato da nessuno degli eredi citati nei precedenti post. Ora vorrebbero intestarsi regolarmente tale immobile per poi procedere ad una donazione. Mi scuso se non sono stata molto chiara…

Fausto, comprenderai che non ho la tua preparazione.

Buona sera, Signora Claudia,
non esistono eredi di quell’ immobile, perchè si diventa erede con l’ accettazione, essa è caduta in prescrizione nel 2003 ex art. 480 c.c…

Nino hai ragione sulla prescrizione decennale (anch’io la ho utilizzata) è anche vero che sarebbe utile per Claudia “approfondire” con gli eredi la reale situazione e se emergesse che gli stessi hanno in qualche occasione utilizzato o mantenuto o pulito l’immobile, cosa che solo ora si sono ricordati, il comportamento di accettazione si sarebbe concretizzato, e quindi si possono presentare le successioni. A mio parere spiegando la cosa agli eredi magari ricordano queste azioni. Se poi ci sono altre persone che hanno avuto o hanno il possesso del bene allora le cose cambiano.

Ciao Fausto.

Sono pienamente d’accordo con te che un forum o altri social analoghi non possono essere visti come fonti di consulenza né tantomeno di certezza delle risposte. Servono soltanto a ricevere un parere (oltretutto gratuito) da parte di colleghi che hanno maggiore esperienza sul tema sollevato.

Il senso del mio post era che in questo caso, trattandosi di una successione, ed essendo che questa risponde a precise norme di legge, mi interessava capire qual era, se c’è, la discrepanza tra le norme che avete seguito tu e Franca e quelle che invece cita Nino.

Dopodiché sono conscio che … siamo in Italia … e le norme vengono interpretate in modi diversi.

Ad ogni modo, vedo che la questione è stata sviscerata con grande dettaglio, per cui credo che a Claudia sia stata senz’altro utile (o lo sarà ancor più se il topic proseguirà). Quindi ringrazio tutti voi che avete contrubuito.

geom. Gianni Rossi
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