Successione telematica con bene venduto

Buongiorno, ne approfitto della vostra competenza e gentilezza per chiedervi un aiuto in merito ad una successione telematica sostitutiva.

Nel 2017 viene presentata una successione telematica testamentaria in cui vengono inseriti una serie di beni (fabbricati e terreni). A Luglio 2025 un fabbricato ivi presente viene venduto e l’erede si accorge che nella successione originaria un bene non è stato inserito e i valori degli altri sono palesemente più altri, per cui mi danno incarico di procedere con l’inserimento. Qui nasce il problema (per me ovviamente ) ovvero: da quanto ne so nella sostitutiva vanno riportati tutti i beni della prima successione e vanno aggiunti i nuovi. Ora, mi chiedo ma in fase di nuova trascrizione il bene già venduto viene trascritto nuovamente in capo all’erede? E i valori li posso modificare (al ribasso) o devono restare quelli originari?

Ciao Rocco Donato Lorusso,
con una sostitutiva di tipo 1 va fatta la nuova trascrizione. Essendo la data di apertura della successione precedente alla data di vendita dell’immobile non credo ci siano problemi. Per quanto riguarda la diminuzione del valore…ho i miei dubbi che sia fattibile…se a quel tempo sono stati dichiarati valori invece di applicare la tassazione riferita alla rendita catastale moltiplicata con coefficienti stabiliti dalla normativa non penso si possa fare nulla.
Franca

Guardando bene la successione da sostituire mi so accorto che una p.lla nel frattempo è stata frazionata. Questa fattispecie come la tratto?
Grazie delle risposte.

Concordo con quanto ti ha già detto Franca.

Nella nuova sostitutiva devi inserire tutti gli immobili che erano presenti “alla data di morte del De Cuius” con i dati catastali aggiornati alla data di presentazione.

La trascrizione è sempre riferita alla data di apertura della successione e quindi si inserirà “prima” della nota di trascrizione del bene venduto.
Per la particella frazionata devi riportare i dati catastali delle particelle derivate che risultano attualmente.

Inoltre ti consiglio (io faccio sempre cosi) di allegare un foglio di annotazioni con delle note a riguardo sia la particella venduta sia quella frazionata in modo da favorire anche l’ufficio nella trattazione della pratica.

Saluti

Grazie per le risposte…molto esaustive.

In merito ai valori a suo tempo attribuiti ho notato una notevole differenza, secondo voi posso modificarli oppure li lascio inalterati?

Un dubbio che mi viene.
Perché non presentare una integrativa al posto di una successione sostitutiva?

Con la telematica non è più possibile presentare integrative

Effettivamente hanno usato il moltiplicatore 160 per IMU / TASI
diverso da quello per successione (120)
187,99 x 1,05 x 160 = 31.582,32
187,99 x 1,05 = 197,39 (197,3895)
197,39 x 160 = 31.582,40

rimosso per duplicato

Ciao Mario
con l’avvento delle successioni TELEMATICHE non esistono più (purtroppo!) le successioni integrative e/o modificative ma solo quelle SOSTITUITE (purtroppo di nuovo!).
Saluti

Ormai il dato è tratto e sono passati anche i termini per richiedere un eventuale rimborso (ove dovuto).

Hanno utilizzato un COEFFICIENTE SBAGLIATO (quello per il calcolo dell’IMU :sad_but_relieved_face:).

Sinceramente io correggerei il valore dichiarato in precedenza, e avviserei il cliente che ha pagato in passato un importo maggiore di imposte e che dovrebbe farselo rimborsare da chi gli ha fatto la successione.

Sbagliare è umano naturalmente, ma qui è diabolico. Non conoscere neanche i coefficienti di calcolo del valore catastale ai fini di una successione è GRAVISSIMO.

Il maggiore onere sborsato deve essere rimborsato al cliente da chi ha errato la pratica in precedenza. Punto.

Saluti

Questo succede quando le successioni le fanno i CAF…
Comunque procederò come detto da te Fausto, ovvero metterò i valori corretti.
Buona giornata e grazie a tutti per le risposte

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Per chi dovesse trovarsi nella stessa situazione occorre ricordare
di rispettare i termini di presentazione della rettifica / sostituzione
(conserverò quanto trovato nella rete e cercherò di ricordare)

Risoluzione n. 8 del 13/01/2012
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 -Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione di successione – Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 31 - pdf

. . . In tal senso, devono, quindi ritenersi superati i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione 18 giugno 1999, n. 101.
Fatte tali opportune premesse, si precisa, con riferimento all’ipotesi prospettata dal contribuente, che non è possibile procedere alla modifica in diminuzione del valore dell’immobile inserito nella dichiarazione di successione presentata il 30/10/1995, in quanto risulta ormai decorso il termine ultimo per la notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
Sulla base dei principi affermati dalla Corte e condivisi dalla scrivente, infatti, la dichiarazione rettificativa dei valori dichiarati deve essere presentata entro il termine previsto per l’accertamento dell’obbligazione tributaria, e cioè prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero, in mancanza della notifica dello stesso, entro il termine previsto per la sua notificazione.
Considerato che la dichiarazione di successione che si chiede di rettificare è stata presentata il 30/10/1995 e che la relativa procedura di accertamento è ormai conclusa, si ritiene che la soluzione proposta dall’interpellante non possa essere condivisa.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE

Risoluzione del 18/06/1999 n. 101
Successione in morte di R. C., deceduto il … - Rettifica del moltiplicatore utilizzato per l’indicazione del valore di un cespite Istanza di rimborso dell’erede sig. C. S..

. . . Al riguardo, appare opportuno riepilogare l’evoluzione avutasi in tema di rettificabilità degli errori contenuti nelle dichiarazioni tributarie, alla luce anche delle modifiche intervenute nella normativa.
. . . Dal combinato disposto delle richiamate norme, si desume che, al di fuori delle ipotesi di errori materiali o di calcolo che emergono “ictu oculi”, eventuali precisazioni o rettifiche, per poter essere prese in considerazione dall’Ufficio, devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere, la quale viene così sostituita da quella successivamente presentata.
A tale riguardo, giova richiamare il contenuto della R.M. n. 246/E del 6 novembre 1996, menzionata da codesta Direzione Regionale delle Entrate.

Risoluzione del 06/11/1996 n. 246
Imposta di successione - Dichiarazione in morte di “…” - Denunce n. 13/687 e 17/691 - Ufficio Registro di Empoli - Istanza.

ECCETERA
comprese le sentenze della Suprema Corte di Cassazione

Leggendo quanto riportato desumo che i valori non li posso modificare