Buongiorno a tutti.
In 40 anni di professione non mi è mai capitato di fare una Successione Testamentaria in cui una decina di beni immobili vengono devoluti parte in usufrutto vitalizio e parte in nuda proprietà. Gli immobili sono in proprietà al defunto per la quota di 1/4 e in proprietà alla mamma del defunto per la quota di 3/4. Dal testamento si prescrive che :
a titolo di legato** il diritto di usufrutto generale vitalizio per la quota di 1/4 in favore della mamma del defunto.
del corrispondente diritto di nuda proprietà per la quota di 1/4 (un quarto) (ovvero 1/8 (un ottavo) ciascuna) per il coniuge e per la figlia del defunto.
Le mie perplessità sono le seguenti :
A- Dalle Istruzioni ministeriali (fascicolo 1 - Pagina 23), si parla di Valore Venale degli immobili e non di Valore Catastale (bisogna effettivamente fare il calcolo con il Valore Venale ?).
B - Nel calcolo per definire la quota dell’usufrutto, indicato nelle istruzioni ministeriali si cita un coefficiente tabella allegata al TUR (D.P.R. 131/1986. Dove trovo questa Tabella ? Ho cercato sul Web ma non sono riuscito a trovare nulla.
Qualcuno mi può cortesemente dare un aiuto concreto in modo tale da riuscire ad inviare la Successione ? Anticipatamente ringrazio. Geom. Marco Rossetti - Racconigi (CN)
La tabella per usufrutto e nuda proprietà si aggiorna periodicamente
Di norma in prossimità della fine dell’anno (Dicembre)
Da qualche anno non aggiorno le ormai mie vecchie tabelle
quindi ho cercato nuovamente nella rete internet
L’ultima è quella vigente dal 01/01/2024
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 dicembre 2023
Adeguamento delle modalita’ di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale di interessi. (23A07140) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2023)
Per quanto riguarda il ricorso al valore venale (di mercato)
si fa riferimento agli immobili privi di rendita catastale
Se la rendita catastale è quella definitiva
si dichiara quella calcolata con la rivalutazione della rendita (5%)
ed i diversi coefficienti in base alla tipologia dell’immobile
Secondo i coefficienti della valutazione automatica
ai sensi art. 34, comma 5, del D.Lgs. n° 346 del 31/10/1990
il Testo Unico delle disposizioni concernenti
l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS)
5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell’art. 14. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
Ciao, Marco,
se ti può interessare non scopro l’ America se ti dico che l’ usufrutto riservato alla moglie del defunto ex art. 540 c.c. venne trasformato con l’ art. 176 della legge sulla riforma del diritto di famiglia come segue: A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’ altro coniuge salve disposizioni dell’ art. 542 per il caso di concorso coi figli ( 548). Al coniuge , anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione (1022). Sulla casa adibita a residenza familiare (144) e di uso 1021 sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni (2648) . Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli,
A) -per gli immobili dotati di rendita indica il valore catastale;
B) -per il valore della nuda proprietà calcola il valore dell’usufrutto sulla base delle tabelle che trovi tranquillamente in rete, e detrai questo valore a valore della piena proprietà per indicare rispettivamente il valore dell’usufrutto e il valore della nuda proprietà
Ricorda che la somma del valore dell’usufrutto e quello della nuova proprietà deve portare al valore complessivo della piena proprietà.
Saluti