Tipo mappale demolizione/ricostruzione

Buongiorno. Devo fare un tipo mappale demolito e ricostruito con limitata variazione di sagoma. Posso procedere con tipo di modesta entità, trattandosi di modifiche rientranti nel 50% di superficie aumentata o è richiesto un rilievo appoggiato ai fiduziali? Grazie!

E troppo vaga la domanda. Specifica allegando un grafico. Tutto si può fare, ma bisogna essere più chiari. Grazie

Ok. Sarò più specifica. Il mio dubbio è che, trattandosi di demolizione e ricostruzione, ci sia l’obbligo di fare un tipo mappale appoggiato ai fiduciali anche se le modifiche grafiche del fabbricato sono limitate. Quindi, se fosse una parziale demolizione o un normale piccolo ampliamento di fabbricato esistente, non avrei dubbi: farei un tipo mappale di modesta entità. E’ la condizione di “demolizione con ricostruzione” che non so se rientra nella modalità semplificata o che sia corretto fare un regolare rilievo apoggiato alla rete dei fiduciali. Sarei contenta di fare un TM semplificato, ma mi si è insinuato il dubbio che, siccome il fabbricato ricostruito in fondo è nuovo, sussista l’obbligo di inserirlo correttamente anche nella mappa catastale. Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti.

Buonasera Angela,
lei dice di aver demolito e ricostruito un fabbricato con piccole variazioni di superficie, ma non dice di quanto e se turba gli allineamenti con gli altri fabbricati; lei chiede se deve fare la variazione catastale addirittura inquadrandola a punti fiducia che non c’ entrano per niente. Sappia che l’ art. 3 comma 1 lettera a) del DM 2 gennaio 1998 n. 28 pone in essere che in tali casi si ferma l’ obbligo della dichiarazione IMU fino a quando il fabbricato non è definito e utilizzato come dispone l’ art. 2 del Dlgs 504 del 1992, mentre ai fini tecnici e cartografici, la particella può rimanere così come è stata accatastata a suo tempo se si tratta di una variazione che si confonde nelle tolleranze grafiche istituite a suo tempo dalla Giunta Superiore del catasto di un ventesimo di quella che era prima. Inoltre il Catasto, nella circolare 2/88, la pone come tolleranza massima mutuando l’ art. 1538 del cc per la cosiddetta vendita a corpo.
Cordialità

Ciao Angela,
(Gianni Rossi dice sempre che qui, tra colleghi, ci si da sempre del tu).
A mio parere, essendo una demolizione totale e una ricostruzione è, purtroppo per noi, necessario effettuare il rilievo del nuovo fabbricato appoggiato ai punti fiduciali.
Sarà inoltre necessario cambiare il numero di mappa al Catasto Terreni per non confondere il nuovo fabbricato con il vecchio ed eseguire la stessa operazione a Catasto Fabbricati.
Almeno questo è quello che richiedono al Catasto di Milano, poi non so se sia corretta la loro interpretazione ma, a occhio, credo che sia corretta; stai introducendo un nuovo fabbricato che nulla ha a che fare con quello demolito.
Cordialità.
Gabriele

Era questo il dilemma, Angela.
Concordo con Gabriele, senza fare ad “occhio”. E’ così e basta.

Concordo con quanto asserito da Gabriele, anche se si tratta di operazione dettata dal “buon senso” più che da una norma specifica. La domanda è stata riproposta in modo molto chiaro ed il caso non è affatto raro.
A Padova l’Ufficio C.F. chiede l’area urbana di risulta prima dell’accatastamento della nuova costruzione (con nuovo mappale) pertanto il Tipo Mappale vede necessariamente la soppressione del numero vecchio con utilizzo del nuovo AAA.
A proposito di “demolizione e fedele ricostruzione”, sembrerebbe assurdo ripresentare la sagoma dell’edificio nella stessa posizione precedente ma con nuovo numero; invece se il progetto prevede lievi modifiche in pianta ovvero se in sede di redazione del Tipo necessita un riposizionamento grafico della sagoma, l’adozione di un nuovo numero è più che giustificata.
Carlo