Tolleranze costruttive

Buongiorno, chiedo una conferma e/o chiarimento riguardo a un edificio residenziale (villetta) costruita con alcune difformità rispetto a quanto previsto dal titolo abilitativo (Licenza Edilizia del 1973), avendo verificato che i parametri rientrano nelle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis, ad eccezione di uno ovvero l’altezza interpiano interrato.
Devo quindi procedere con la sanatoria edilizia.
In questo caso la sanatoria riguarderà esclusivamente il parametro dell’altezza interpiano interrato fuori dalla tolleranza ?? …considerato che gli altri rientrando nelle tolleranze non costituiscono violazione edilizia ??
Grazie

relativamente all’altezza difforme che non rientra nella tolleranza si deve procedere a verificare se risulta sanabile. A mio parere potrebbe configurare la parziale difformità, per cui la sanatoria andrebbe verificata ai sensi del nuovo art. 36-bis. La sanatoria, quindi, sarebbe possibile se l’altezza del piano interrato risulta ammessa dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
Per tutti gli altri parametri rientranti nelle tolleranze, le “difformità” non costituiscono violazione edilizia per espressa indicazione normativa

Il detto interrato era (a suo tempo) ed è attualmente computabile negli indici: volume, superfice etcc ?

All’epoca con il programma di fabbricazione vigente l’interrato non era computato nè nella superficie e neppure nel volume (che era calcolato dal prodotto della Sc, in questo caso del piano terra per l’altezza virtuale di m 3,50 ed intendeva il volume costruito fuori-terra).
La verifica della tolleranza volumetrica dell’effettivo costruito all’epoca, è stata quindi verificata oggi utilizzando il medesimo principio ovvero la Sc costruita per l’altezza virtuale di m 3,50.
Con lo strumento urbanistico odierno l’interrato deve essere inserito sia nel conteggio della superficie lorda di pavimento e di conseguenza anche nel volume che risulta dal prodotto della SLP per l’altezza virtuale di m 3,00 (perchè l’interrato con altezza superiore a m. 2,40 rientra nella SLP).
Il volume calcolato con il PGT attuale è ovviamente maggiore rispetto a quello previsto nel titolo originario, tuttavia personalmente riterrei che per questo parametro non si debba procedere con la sanatoria e quindi la verifica della doppia conformità rientrando nella tolleranza citata in precedenza.