Buongiorno, ho seguito il corso “Salva Casa” con docente Arch. Romolo Balasso, ho un quesito da sottoporre, a seguito di un accesso agli atti ho recuperato una pratica edilizia degli anni '70 di un alloggio residenziale con altezze interne PT e P1 h=2,40. Sul posto però risultano tutte inferiori, H 2,28- H 2,33 H 2,37 e sono praticamente sempre rimaste queste. Chiedo se si possono applicare le tolleranze di cui all’art. 34 comma 1 bis oppure no, in quanto il tecnico comunale mi dice che norma ulss sotto H 2,40 non si può sanare.
Grazie Geom. Maurizio Vivian collegio di Padova
L’art. 34 bis, che disciplina le tolleranze costruttive, per quanto concerni i cosiddetti parametri dimensionali, riferiti cioè alle grandezze geometriche, non fanno esclusioni, nel senso che riguardano altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari.
Dette tolleranze trovano applicazione sia con riguardo alle distanze tra costruzioni sia con riguardo ai parametri igienico-sanitari, ciò anche per espressa previsione normativa (ved. ultimo periodo del comma 1-ter: “Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari”.
Il fatto che detta precisazione sia riferita al comma 1 e non anche al comma 1-bis, che prevede % maggiori in rapporto alla superficie utile dell’u.i., potrebbe essere interpretato “restrittivamente” in senso letterale.
Tuttavia, la ratio della novella normativa apportata con il salva-casa è di semplificazione per cui, a mio parere, l’interpretazione dovrebbe essere non eccessivamente rigorosa.
In ogni caso, già la Corte Costituzionale con sentenza n. 43/2020, sia pure incidentalmente, ha precisato che le tolleranze trovano applicazione anche con riferimento alle disposizioni normative igienico-sanitarie e in materia di distanze.
In questi contesti sarebbe anche da considerare se l’immobile in oggetto sia stato realizzato prima o dopo il DM 78 …che definisce appunto le h minime, RAI etcc etcc
Nella fattispecie prima del 78
“norma ulss” ???
Buongiorno,
ringrazio per le risposte al mio quesito, ho portato le argomentazioni al tecnico comunale, il quale però mi ha ribadito che ai sensi dell’art. 24 (agibilità) il comma 5bis cita "nelle more della definizione dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi punto a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri.
Tra l’altro parliamo di un alloggio piccolo e vetusto abitato in maniera permanente e continuativa fin dagli anni '70 che il mio cliente, in qualità di amministratore di sostegno della madre in casa di riposo, dovrebbe vendere, con autorizzazione del giudice, per sostenere le spese della retta in casa di riposo.
Situazione veramente critica.
Sto pensando a come risolvere il tutto limitando le spese per il mio cliente. Si accettano dritte ringraziando fin d’ora per chi risponderà
Prescindendo dalla situazione ddell’immobile ma anche l’applicazione o meno della norma al contesto.
La sola soluzione sarebbe trovare un acquirente disposto ad acquistare cosi come si trova l’immobile.
Questo comporterà trattare sul prezzo.
Altra soluzione, non ricordo se sia un piano terra…se lo fisse, vagliare lipotesi di abbassare il pavimento portando le altezze ai minimi 2.40.