Mi riferisco qui ad un consiglio dato da Balasso nella lezione 4 del corso “439 - Salva Casa, difformità sanabili, tolleranze, accertamenti, sanzioni”.
Balasso raccomanda ai professionisti di tutelarsi nei confronti dei propri committenti evidenziando per iscritto possibili future problematiche legali anche in casi di non coerenza tra norme di diverso rango.
Esempio fatto è relativo agli obblighi di rispetto della distanza tra fabbricati e confini dove spesso i PGT definiscono regole più rilassate rispetto a quanto definito nelle norme civilistiche.
Balasso cita l’art 9 comma 4 della Legge 27/2012.
Mia domanda è: tale comma parla dell’obbligo di condivisione per iscritto del compenso; possiamo estendere tale obbligo anche a quanto sopra?
Grazie
il professionista tecnico è ritenuto responsabile nei confronti del committente nel caso di redazione di un progetto non conforme alla disciplina conformativa. Il fatto è che detto obbligo non è sempre agevole quando su delle disposizioni normative esistono interpretazioni giurisprudenziali contrastanti, o comunque non unitarie. È questo il caso della distanza tra fabbricati allorquando una parete è finestrata. Per la giurisprudenza maggioritaria una parete è finestrata quando le aperture presenti si qualificano come vedute e non anche come luci. Tuttavia c’è giurisprudenza amministrativa per la quale l’obbligo di distanza di 10 metri va osservato anche quando la parete è “finestrata” da luci. Di conseguenza, a mio parere, il professionista deve informare in forma scritta o digitale il committente di tale problematica, ai sensi dell’art. 9, comma 4, secondo periodo della legge n. 27/2012, al fine che sia il committente a decidere, sempre per iscritto, di realizzare soltanto luci e quindi di non rispettare la distanza di 10 metri.