Un terrazzo in pertinenza, paga imu?

un terrazzo in pertinenza dell appartamento, paga l imu?

Il terrazzo, se rappresentato nella planimetria, è pertinenza e fa parte della consistenza finale che determina la Rendita e di conseguenza l’IMU.
Carlo

ma sarebbe la pertinenza dell abitazione principale, dove non è dovuta l imu…devo pagare comunque per il terrazzo?? La ringrazio.

L’ art. 2 del Dlgs 504 del 1992, valevole ai tempi dell’ ICI, poi richiamato dall’ art. 13 del DL 201 del 2011 che ha istituito l’ IMU, parlava che l’ area fabbricabile su cui era stato costruito un fabbricato ai fini dell’ imposta ICI faceva parte integrante del fabbricato e quindi l’ imposta si pagava sul valore del fabbricato a decorrere dal momento in cui veniva usato, e quindi escludeva l’ imposta sul valore dell’ area del terrazzo.
Per risolvere il dubbio è intervenuta la direttrice del Ministero dell’ economia Fabrizia Lapecorella con risoluzione n. 8 DF del 22 luglio 2013 che ha chiarito che essa deve risultare iscritta nel catasto dei fabbricati con apposita particella identificativa “come unità immobiliare” che nello stato in cui si trova e secondo gli usi locali presenti potenzialità reddituali e funzionali, richiamando all’ uopo l’ art. 2 del DM del 2 gennaio 1998 n. 28.in tal caso si deve fare la dichiarazione IMU si apposito modello standard M indicando negli appositi campi l’ indirizzo, se costituisce un sub del fabbricato, e secondo le regole catastali.
Si trattava di chiarire se l’ area di un terrazzo su cui erano stati istallati pannelli solari potesse essere considerata area fabbricabile e quindi sottoposta a regime fiscale. essa richiamava la sentenza della Cassazione con sentenza n.10735 del 2013 che non si paga perchè la qualificazione di area fabbricabile è quella su cui venne costruito il fabbricato e ne fa parte integrante non ci può essere altra area fabbricabile che si possa sottoporre a imposizione fiscale. Nella predetta risoluzione è scritto che i lastrici solari devono risultare classificati nella categoria fittizia catastale F5 esente da imposta. Quindi Enrica non deve pagare nulla. Inoltre da quando è stato completato il catasto informatico le dichiarazioni si fanno on line e sotto la protezione della privacy fiscale in tema di dati sensibili, e quindi se le dichiarazioni non corrispondono con la sua banca dati, è l’ Agenzia delle entrare- Servizio riscossioni nazionale che presenta il conto. Le modalità di pagamento, ove dovute, sono descritte nell’ art. 13 comma 12 del DL del 201 del 2011 secondo le disposizioni del direttore provinciale dell’ Agenzia delle entrate con il criterio della compensazione crediti/debiti, mente il gettito di imposta viene devoluto da essa ai Comuni tramite modello F24 con i codici del tributo, della citta di appartenenza, quindi i comuni devono farsi gli affari loro perchè la dichiarazione è strettamente personale e non mandino cartelle a dritta e a manca. L’ art. 50 del predetto decreto testualmente impone: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Ad una domanda generica non posso che rispondere in modo generico.
Nel caso in esame, un terrazzo può essere solo pertinenza di abitazione oppure lastrico solare (F/5).
Se, come sembra, è pertinenza, è legato all’abitazione pertanto pagherà l’IMU con l’abitazione se seconda casa.
Carlo

Ciao, Carlo, se il terrazzo fa parte integrante del fabbricato, l’ imposta si paga solo sul valore catastale del fabbricato e secondo la categoria con la quale è distinto nel catasto dei fabbricati. Se esso costituisce la cosiddetta “abitazione principale” che alcuni definiscono la “prima casa”, ma è errata perchè l’ imposta si paga sul possesso e sull’ uso, in tal caso non paga l’ imposta; se, invece, il terrazzo è inventariato come “lastrico solare”, con numero di particella diversa da quella del fabbricato, ed è iscritto nel catasto dei fabbricati con la categoria F, non si paga l’ IMU. Tutti gli immobili iscritti nelle categorie fittizie “F” sono solo oggetto di inventario ai sensi dell’ art. 3 del DM del 2 gennaio 1998 n. 28 esenti dalla dichiarazione ai fini IMU. Da quanto il catasto informatico è stato completato, se si sbaglia la dichiarazione, sarà l’ Agenzia delle entrate che presenterà il conto con le specifiche spiegazioni e il tempo di scadenza. Tieni presente che molto spesso i comuni sbagliano e mandano bollette, certe volte anche esose, ma non possono farlo perchè lo impedisce la privacy fiscale e perchè l’ unico ente di riscossione in tutto il territorio nazionale, eccetto le regioni a statuto speciale del nord est, è il Servizio Riscossioni Nazionali gestito dall’ Agenzia delle entrate dopo la soppressione di Equitalia. Trattandosi di immobili che sono regolati dal diritto privato ( art. 832 c.c.) il rapporto è strettamente legato con l’ Agenzia delle entrate. Cordialità.