Usucapione e crimine

Ciao a tutti,
visto che il topic Quando l’usucapione diventa un esproprio privato è stato giustamente utilizzato (anche dal sottoscritto) per esporre casi specifici di pretese e immotivate usucapioni, desidero aprire questo nuovo argomento per tornare sul tema più generale dell’equità di questo istituto giuridico e sul grave rischio che lo stesso favorisca comportamenti del tutto in malafede, quando non addirittura criminali.
E lo faccio prendendo spunto dalla mail che ho ricevuto oggi da un Giudice di un importante Tribunale che ha letto il mio articolo nella pagina principale di www.topgeometri.it. Ve la vi riporto qui sotto (in grassetto) in forma ovviamente anonima, precisandovi che il titolo di questo topic è l’oggetto stesso della mail di questo Giudice.

Gentile geometra buongiorno, sono un giudice del tribunale di ___________ Quanto lei ha scritto a marzo 2020 sulla usucapione aberrante è interessante, io da tempo ritengo che la usucapione sia da abolire perché incentiva il crimine.
Le scrivo per ringraziarla delle sue utili considerazioni e testimonianze.
Cordiali saluti.

Questa mail mi rende molto contento perché significa che l’aberrazione insita nell’istituto dell’usucapione sta emergendo anche tra i Giudici e questo è un primo passo indispensabile per far sì che il Legislatore si renda conto della necessità di una completa revisione della norma.

Come sempre, qualsiasi vosto commento sarà apprezzato.

Ciao Gianni, l’ usucapione dura nei paesi del Mediterraneo e dell’ Asia Minore da oltre 6000 anni, che se ne sia abusato è dovuto a tanti che non hanno capito, compreso quel giudice, la nobiltà dello spirito che l’ anima e la funzione sociale della proprietà difesa dall’ art. 42 della Costituzione italiana che è una delle migliori del mondo, per togliere l’ usucapione si dovrebbe riformare la Costituzione e la legislazione civile, comprese le norme del catasto, infatti l’ imposta si paga sul possesso e sull’ uso di un bene ex ART. 2 del DM 2 gennaio 1998 n. 28. La proprietà si concretizza con l’ uso del bene, nec vi, nec clam, nec precario, lo testimonia perfino Virgilio nell’ Eneide oltre 2000 anni fa quando dice della terra dei Traci " Traces arant", e cioè che ne detenevano il possesso per farla fruttare. Per esempio se il proprietario ha un fondo e lascia ia marcire il frutti non è meglio che ne beneficia chi ha fame? e mantenerlo per trarne profitto?

A quello che ho detto aggiungo che concettualmente tutto si acquista ai fini dell’ uso, anche con atto notarile a titolo oneroso, in tal caso si perfeziona col tempo di usucapione abbreviata.

Buon giorno, scrivo a chi non lo sappia. Si può acquistare per usucapione anche un terreno intestato a ente pubblico tramite la cosiddetta " sdemanializzazione tacita" che si concretizza quando concorrono atti e fatti di univoca direzione che provano che il bene non ha nessuna utilità pubblica o non conviene mantenerne l’ esistenza. Per esempio un relitto stradale derivante da un nuovo tracciato che ha sostituito il primo. Quindi chi l’ ha utilizzato per venti anni ininterrottamente e pubblicamente lo acquista per usucapione e può chiederne il riconoscimento al giudice. Si può acquistare per usucapione anche un bene appartenente a ente pubblico che non sia asservito al demanio.

Si deve solo aggiungere alla norma dell’usucapione questa frase:
“e con il consenso scritto del proprietario” .
Allora si può fare l’usucapione e diventa legale e non è un furto legalizzato.
Per intenderci riporto la norma:
"Art. 1158.
(Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari).
La proprieta’ dei beni immobili e gli altri diritti reali di
godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu’ del possesso
continuato per venti anni e con il consenso scritto del proprietario. "

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Ciao a tutti,
trovo sconcertante che un giudice abbia detto che l’ usucapione di beni sia un incentivo al crimine, ma non è così per i motivi che seguono. Premetto, per chi non lo sappia, che non si è “padroni” assoluti delle cose, ma titolari del diritto utilizzarle e difenderle, senza nessun obbligo, secondo le leggi che lo permettono. L’ Italia è uno Stato di diritto. Nella gerarchia delle “fonti di diritto” al primo posto vi è la Costituzione italiana, al secondo la legge, al terzo il decreto legge, al quarto il decreto legislativo… etc, si attinge a tali fonti per acquistare, difendere o trasferire un diritto, quindi si deve risalire al suo art. 41 che considera l’ iniziativa privata libera ma che non può svolgersi in contrasto con l’ utilità sociale, e poi all’ 42 per comprendere il perchè dell’ istituzione ** del modo di acquisto della proprietà per usucapione*** e come funziona: I modi di acquisto della proprietà sono: a titolo derivativo, quando essi vengono trasferiti da un proprietario ad altro; invece l’ acquisto a titolo originario non presuppone un proprietario precedente che ne esercita il diritto. L’ acquisto a titolo originario può essere: per invenzione, per occupazione, accessione, per unione e commistione o per usucapione, per possesso nel tempo in maniera pubblica, non violenta e nemmeno clandestina, quindi esclude il crimine. L’ art. 42 testualmente sancisce: La proprietà è pubblica e privata, i beni economici appartengono allo Stato ad enti e ai privati. La proprietà privata è riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti.
A loro volta i beni economici devono essere fatti fruttare in modo virtuoso per trarne ricchezza, quindi , l’ art. 832 c.c. consente il diritto del proprietario così: Il proprietario ha diritto di disporre e di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’ osservanza dell’ ordinamento giuridico… ciò significa che, se il proprietario non esercita tale diritto in modo virtuoso, il suo bene, definito cosa, non è conveniente che si abbandoni senza produrre ricchezza, e ciò allo scopo di rendere la proprietà accessibile a tutti cioè altro soggetto che lo possiede senza esserne proprietario, allo scopo di soddisfare qualche sua necessità, la legge gliela permette con art. 1140 lo sul possesso testualmente: Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’ esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. La definizione diritto reale proviene dal latino: jus in rebus, cioè il diritto di signoria sulle cose. Pe arrivare al modo di acquisto per usucapione, che viene definito a titolo originario, deve trascorre un certo tempo di inattività del godimento dell’ esercizio di godimento sulla cosa dal proprietario a favore del possessore , quindi l’ art. 1158 testualmente definisce… l’ usucapione ordinaria della proprietà o di altri diritti di godimento sui beni immobili si compie in virtù del possesso continuato per venti anni; in altre parole per il comportamento virtuoso del possessore a fare fruttare la proprietà, poi c’ quella abbreviata a 15 anni per le zone montane agricole, si riduce a 10 anni quando è fondata su un titolo: come l’ atto di compravendita, un preliminare di vendita o una promessa scritta o simile. L’ usucapione su beni o diritti reali è un premio che consente la legge a un soggetto quando il proprietario se ne fotte. Che poi ci siano possessori disonesti che ingannano il proprietario è un’ altra cosa. Checchè ne dica quel magistrato, l’ usucapione è il primo modo di acquisto della proprietà ed il più nobile In giudizio civile colui che dice di essere proprietario di un bene contro il possessore deve dimostrarlo ( art. 2697 c.c.) non solo con un titolo, ma di averlo posseduto in capo a se stesso e ai propri danti causa fino ad arrivare a dimostrare **il modo di acquisto a titolo originario ** come l’ usucapione. Se fosse come dice quel giudice, non sarebbe stata necessaria l’ istituzione del catasto che basa le imposte sul possesso e nemmeno quella dei pubblici registri immobiliari a cui si può attingere per dimostrare la titolarità del bene in capo a un soggetto, ma non è possibile per conoscere il possesso continuato da parte del titolare.

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Ciao, Antonio,
tu dici che nell’ art. 1158 c.c. si dovrebbe aggiungere col consenso del proprietario, permettimi di dire che il consenso si deduce dal comportamento del proprietario a non usare il bene entro il termine di prescrizione del suo diritto. Comunque è il giudice che statuisce l’ avvenuta usucapione sulla base delle prove offerte dalle parti.