Ciao a tutti,
trovo sconcertante che un giudice abbia detto che l’ usucapione di beni sia un incentivo al crimine, ma non è così per i motivi che seguono. Premetto, per chi non lo sappia, che non si è “padroni” assoluti delle cose, ma titolari del diritto utilizzarle e difenderle, senza nessun obbligo, secondo le leggi che lo permettono. L’ Italia è uno Stato di diritto. Nella gerarchia delle “fonti di diritto” al primo posto vi è la Costituzione italiana, al secondo la legge, al terzo il decreto legge, al quarto il decreto legislativo… etc, si attinge a tali fonti per acquistare, difendere o trasferire un diritto, quindi si deve risalire al suo art. 41 che considera l’ iniziativa privata libera ma che non può svolgersi in contrasto con l’ utilità sociale, e poi all’ 42 per comprendere il perchè dell’ istituzione ** del modo di acquisto della proprietà per usucapione*** e come funziona: I modi di acquisto della proprietà sono: a titolo derivativo, quando essi vengono trasferiti da un proprietario ad altro; invece l’ acquisto a titolo originario non presuppone un proprietario precedente che ne esercita il diritto. L’ acquisto a titolo originario può essere: per invenzione, per occupazione, accessione, per unione e commistione o per usucapione, per possesso nel tempo in maniera pubblica, non violenta e nemmeno clandestina, quindi esclude il crimine. L’ art. 42 testualmente sancisce: La proprietà è pubblica e privata, i beni economici appartengono allo Stato ad enti e ai privati. La proprietà privata è riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti.
A loro volta i beni economici devono essere fatti fruttare in modo virtuoso per trarne ricchezza, quindi , l’ art. 832 c.c. consente il diritto del proprietario così: Il proprietario ha diritto di disporre e di godere delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’ osservanza dell’ ordinamento giuridico… ciò significa che, se il proprietario non esercita tale diritto in modo virtuoso, il suo bene, definito cosa, non è conveniente che si abbandoni senza produrre ricchezza, e ciò allo scopo di rendere la proprietà accessibile a tutti cioè altro soggetto che lo possiede senza esserne proprietario, allo scopo di soddisfare qualche sua necessità, la legge gliela permette con art. 1140 lo sul possesso testualmente: Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’ esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. La definizione diritto reale proviene dal latino: jus in rebus, cioè il diritto di signoria sulle cose. Pe arrivare al modo di acquisto per usucapione, che viene definito a titolo originario, deve trascorre un certo tempo di inattività del godimento dell’ esercizio di godimento sulla cosa dal proprietario a favore del possessore , quindi l’ art. 1158 testualmente definisce… l’ usucapione ordinaria della proprietà o di altri diritti di godimento sui beni immobili si compie in virtù del possesso continuato per venti anni; in altre parole per il comportamento virtuoso del possessore a fare fruttare la proprietà, poi c’ quella abbreviata a 15 anni per le zone montane agricole, si riduce a 10 anni quando è fondata su un titolo: come l’ atto di compravendita, un preliminare di vendita o una promessa scritta o simile. L’ usucapione su beni o diritti reali è un premio che consente la legge a un soggetto quando il proprietario se ne fotte. Che poi ci siano possessori disonesti che ingannano il proprietario è un’ altra cosa. Checchè ne dica quel magistrato, l’ usucapione è il primo modo di acquisto della proprietà ed il più nobile In giudizio civile colui che dice di essere proprietario di un bene contro il possessore deve dimostrarlo ( art. 2697 c.c.) non solo con un titolo, ma di averlo posseduto in capo a se stesso e ai propri danti causa fino ad arrivare a dimostrare **il modo di acquisto a titolo originario ** come l’ usucapione. Se fosse come dice quel giudice, non sarebbe stata necessaria l’ istituzione del catasto che basa le imposte sul possesso e nemmeno quella dei pubblici registri immobiliari a cui si può attingere per dimostrare la titolarità del bene in capo a un soggetto, ma non è possibile per conoscere il possesso continuato da parte del titolare.