Valore aree urbane

Salve Federico,
benvenuto su questo forum, In merito al valore fiscale delle aree fabbricabili, il Ministero dell’ economia e finanze con Risoluzione n. 3 DF deel 18 maggio 2022 ha chiarito come si determina il valore delle aree fabbricabili, che non vanno intese come terreni edificabili a pagina 7 e 8 testualmente riporta: Per le aree fabbricabili, l’ art. 5 comma5 del dlgs 504 del 1992 dispone che la base imponibile è quella data dal valore venale in comune commercio dell’ anno di imposizione (per effetto delle oscillazioni del prezzo di mercato), avendo riguardo: alla zona territoriale di ubicazione,all’ indice di edificabilità, alla destinazione d’ uso consentita, agli oneri per eventuali opere di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. il tutto va applicato alla lettera come impone l’ 12 delle preleggi del codice civile. L’ anno di imposizione è quello in cui si incomincia a costruire il fabbricato,

Salve a tutti,
in merito alla dichiarazione di successione vi si riportano gli immobili che appartenevano al de cuius così come risulta in catasto, tutti sappiamo che essa è un atto obbligatorio di natura pubblicistica per far conoscere a chi di diritto che l’ asse ereditario è rimasto senza titolare, ciò deriva dall’ art. 42 della Costituzione italiana che ha sancito che la proprietà privata è garantita dalla legge,