Buongiorno,
in seguito ad una mediazione non andata a buon fine, si è arrivati a predisporre un’“azione di regolamento di confini tra fondi rurali”. Ora ho la necessità di far avere all’avvocato il valore della causa, stimando il valore della porzione di terreno che, a nostro avviso, il confinante ha occupato indebitamente (una porzione di terreno larga mediamente m 1,50 e lunga circa m 70,00). I due fondi confinanti sono censiti uno al catasto terreni (di proprietà del confinante che ha occupato) ed uno al catasto urbano come bene comune non censibile ad una bifamigliare (di proprietà del confinante che ha subito l’occupazione). Volevo chiedere se avete esperienze in merito, o suggerimenti.
Grazie
Ciao devi indicare il valore di mercato dei terreni. Ciao
Indica il range tra 1000 e 5000 euro.
Grazie per la risposta. Quindi lo considero al pari di un terreno agricolo, e non più edificabile (in quanto la sua potenzialità edificatoria è già stata sfruttata).
Grazie per la risposta. Si, l’idea è quella, indicare mmmeno di 5000 € in modo da non far aumentare anche le spese legali. Ora manca un tassello, consigliate di fornire al giudice un calcolo del valore del terreno su cui basarsi per arrivare ad un indennizzo, o far fare tutto al CTU? Io preferirei farlo fare al CTU, in modo tale da dare meno motivi critici alla controparte.
se si tratta di terreni agricoli li stimi a valore di mercato magari dando un’occhiata ai VAM per l’anno in corso… se si tratta di terreni edificabili considera sempre il valore di mercato ma dai un’occhiata ai valori ai fini IMU per l’anno corrente di cui al comune dove sono ubicati i terreni stessi. E’ vero che ci sono degli scaglioni che influiscono sul costo della causa, ma per esperienza personale confrontandomi anche con vari avvocati è sempre consigliato dare dei valori consoni come ti ho detto sopra. Ciao
se la causa è incentrata nel calcolo dell’indennizzo direi che il CTP deve pur fare una stima … poi sarà il CTU a fare le sue considerazioni. Ciao
Ciao, Mirco,
puoi dirci se i due fondi sono separati da un muro o da una rete? il valore della causa lo propone l’ avvocato al giudice, art. 10 codice di procedura civile.
Grazie per le indicazioni. Il terreno oggetto di causa è censito come ente urbano ai terreni, all’urbano come BCNC a 4 sub. Per un più probabile valore di mercato, dovrei considerarlo come terreno non edificabile, in quanto la sua superficie ha perso la potenzialità edificatoria in quanto già utilizzata per la realizzazione dell’immobile. Quindi con i VAM (nella mia provincia siamo fermi al 2012). Questo è il mio dubbio più grande.
La causa è incentrata sulla ricostruzione di un confine (linea retta, 2 vertici) derivante da un frazionamento del 1945 (riportato per allineamenti di cui i punti di appoggio non esistono più).
Ciao, grazie per le indicazioni. I fondi non sono separati da un muro, ma solo da una rete metallica posta li durante la realizzazione dell’immobile, quindi di cantiere. Detta rete fu posizionata all’interno del fondo (il vecchio proprietario non voleva dare fastidio durante la lavorazione del fondo al precedente confinante), e non è stata messa per tutto il confine, ma solo per circa 20 m (su 70 m). Infine stiamo parlando di rete appoggiata su tondini per ca debolmente infissi a terra (insomma si capisce che non è stata messa li per delimitare un confine).
Altrimenti avrebbero messo dei termini.
Convengo con nino ma l’avvocato di solito chiede al tecnico il valore. Consiglio di procedere con il valore di mercato dei terreni agricoli … i vam è suggerito solo per avere un dato di riferimento. Per quanto riguarda il terreno fabbricabile vista la già consumata edificabilità andrei a calcolare un valore come area scoperta-giardino…(Se non ho capito male è di questo che si tratta).
Dalle mie conoscenze so che i terreni sono sempre accertabili dall’AdE quindi il mio consiglio è di dare un valore il più probabile rispondente alla realtà del mercato. Ciao
I lotto diventa edificabile dopo l’ autorizzazione a costruire, con il nulla osta del Genio civile. Inoltre il lotto deve derivare da una deliberazione del Consiglio comunale comune che approva la lottizzazione, per quanto riguarda il valore si confronta quello di acquisto con quello venale in comune commercio dell’ anno di imposizione al netto delle eventuali spese per opere necessarie per l’ adattamento del terreno alla base del fabbricato , e in base al valore che avrebbe l’ area in base all’ esproprio come definito dal comma 1 dell’ art. 141 lettera d) della legge 160 del 2019. Il catasto non c’ entra perchè l’ art. 950 c.c. tratta il confine tra due fondi e non tra lotti edificabili,