Volonta delle parti

Inoltre le chiedo un consiglio per la determinazione di un confine.
Il sig. A è proprietario dei mappali 1, 2 3 e 4.

Nel 2007 il sig. A vende al Sig. C i mappali 3 e 4.
Nell’atto di trasferimento viene scritto: " In particolare convengo le parti che le restanti proprietà dei venditori (Sig. A) sottostanti i mappali 2 e 4 continueranno ad effettuare lo scarico delle acque bianche nel fosso ora esistente sul confine fra i mappali venduti (3 e 4) e quelli di restante proprietà dei venditori mappali 1 e 2 .

Nel 2020 il Signor A vende al Signor C il mappale 1 e 2.

Il nuovo proprietario effettua le attività di ri-confinamento. Il confine fra i mappali 1 e 2 e mappali 3 e 4 è originato dalle mappe di impianto.

Dopo un’accurata attività di ri-confinamento il sig. C stabilisce che il confine è ad oltre 1,5 ml dal fosso esistente.

Il procedimento di ri-confinamento è rigoroso e corretto.

A questo punto chiedo se le volontà delle parti esplicitate chiaramente dell’atto possono confermare che il confine è il mezzo fosso (ovviamente non spostato e modificato dal 2007 ad oggi).

O se prevale l’attività di ri-confinamento effettuata dal Sig. C.

Senza ulteriore approfondimento mi sento di affermare che quanto riportato nell’atto sia volto a disciplinare lo scolo delle acque e non anche il confine di proprietà.

Andrebbe letto bene l’atto di compravendita, ma se nello stesso si fa riferimento genericamente al fosso di scolo esistente in merito allo scolo dell’acqua senza dire nulla sulla posizione di detto canale, ritengo che quanto contenuto nell’atto serva solo per la “servitù” di scarico.

Ripeto, è difficile senza documenti alla mano dare un consiglio concreto.

Saluti

Ciao Federico e benvenuto sul forum (qui ci diamo tutti del tu, ok?).

Premessa: mi sembra che nella tua descrizione hai commesso l’errore di indicare sempre con la lettera C entrambi gli acquirenti mentre, da quanto capisco, sono due soggetti diversi: B quello che ha acquisito i mappali 3 e 4 e C quello che ha acquisito i mappali 1 e 2, giusto?

Detto questo, concordo con Fausto che, per darti un parere di una certa concretezza, sarebbe necessario leggere attentamente ciò che c’è scritto sull’atto. Tuttavia, se in esso c’è scritto effettivamente:

continueranno ad effettuare lo scarico delle acque bianche nel fosso ora esistente sul confine fra i mappali venduti

direi che la volontà delle parti è molto chiara nel sancire il fosso quale confine. È pur vero che quell’atto vincola soltanto il venditore A e l’acquirente B e non l’acquirente C, ma è fuori discussione che in un’eventuale azione legale a mio avviso il giudice non avrebbe dubbi nel sentenziare il fosso quale confine di fatto.

Poi sarebbe da vedere la mappa d’impianto, perché se il fosso è già indicato nella stessa quale confine tra i mappali interessati, allora non c’è più alcun dubbio che il riconfinamento svolto da C non ha alcuna valenza.

Confermo errore. Il Venditore cede i mappali 3 e 4 al Sig. B.
Ringrazio pertanto Fausto e Gianni per la pronta risposta.

Ad integrazione di quanto precedentemente riportato confermo che nell’atto di trasferimento del 2007 dal Sig. A al Sig. B è riportato testualmente nell’atto di trasferimento:

“In particolare convengono le parti che le restanti proprietà dei venditori mappali 6 e 7 (nota mia mappali posti a sud dei mappali 2 e 3) continueranno ad effettuare lo scarico delle acque bianche nel fosso ora esistente sul confine fra i mappali venduti 3 e 4 e quelli di restante proprietà del venditore 1 e 2, fosso che poi prosegue attraverso i mappali … omissis”.

Confermo che la parte virgolettata è quanto riportato nell’atto di trasferimento da A a B ad esclusione della parte fra parentesi che ho riportato come nota.

Successivamente, come detto precedentemente il sig. A vende i mappali 1 e 2 al Sig. C.
Da un più accurato approfondimento il confine fra 1 e 3 deriva da un frazionamento del 1950 che si appoggia ad altri fossi e/o cippi, mentre il confine fra 2 e 4 rimane di impianto.

Credo che la volontà delle parti nell’atto del 2007 sia molto chiara ed esplicita il Sig. A ha venduto al sig. B i mappali 3 e 4 nella loro consistenza fino al confine, materializzato nel fosso. Eventuali accertamenti e/o riconfinamenti non possono avere valenza in quanto A nel 2007 era proprietario dell’intera consistenza 1,2,3 e 4.