Come risolvere una riconfinazione secondo il geom. Nino Lo Bello

Ciao Nino, ciao Roberto,
penso anch’io che questa discussione non possa portare ad alcuna conclusione utile. Tanto per usare il Latino, tanto caro a Nino, è diventata una vexata quaestio, locuzione che Wikipedia definisce così:

“Questione tormentata” ovvero “già ampiamente discussa”, per la quale la risoluzione non è stata trovata e verosimilmente non si troverà neanche in futuro, perché tutti gli argomenti sviluppati sembrano mostrare la contrapposizione di tesi non conciliabili.

Tuttavia non sarò certo io a impedire, né a voi due né a nessun altro, di prolungarla. Mi basta solo, Nino, che tu lo faccia su questo topic e non riscrivendo il tutto ogni volta che un collega apre un nuovo caso di confini.

A conclusione della discussione (almeno da parte mia), desidero solo puntualizzare due vostri punti:

No, Nino, è qui che tu vai fuori strada fin da subito. Andrea non ha detto che non dispone di punti di riferimento, ha detto che non dispone di elementi che identificano i confini. La differenza è abissale. Quella di Andrea è la situazione classica in cui ci si trova ad operare quando il confine non è più materializzato sul posto e il proprietario che ne ha interesse intende invece materializzarlo mediante una recinzione.

I punti di riferimento sono un’altra cosa, sono punti stabili tuttora presenti sul campo che corrispondono agli stessi punti rilevati e inseriti in mappa dai tecnici catastali durante l’impianto. Tramite questi punti è quindi possibile eseguire la sovrapposizione tra mappa e rilievo, valutarne la bontà (scarti) e, se questa è confermata, riportare sul posto il confine “delineato sulla mappa catastale” ai sensi dell’art. 950 codice civile.

Poi riprendo questa frase di Roberto:

La cito conscio come sono che un caro amico di Nino, dal carattere rancoroso, potrebbe usarla per scopi, appunto, rancorosi. Desidero quindi precisare che la rototraslazione, quale metodologia per la ricostruzione di un confine da mappa, non l’ho certo inventata io. Sono stati i due grandi maestri Pier Domenico Tani e Aurelio Costa ad introdurla per primi su questa materia. Riporto di seguito due pagine tratte dalle loro opere in cui spiegavano questa procedura:

1 - Pier Domenico Tani - Aspetti tecnici dell’azione di regolamento di confini - Il edizione

2- Aurelio Costa - Riconfinazione - aspetti tecnici e giuridici

Come potete vedere dalle immagini qui sopra, Tani e Costa utilizzavano la rototraslazione baricentrica, una procedura che, pur se da considerarsi affidabile, non minimizza gli scarti sui punti di appoggio. Il contributo che io ho cercato di dare è stato, ed è tuttora, quello di migliorare la precisione di calcolo e di fornire al riconfinatore alcuni strumenti matematici per addivenire alla soluzione più corretta senza incorrere incosapevolmente in errori che potrebbero incidere in misura significativa sulla ricostruzione del confine.

Buona Pasqua a tutti.

geom. Gianni Rossi
Responsabile corsi online del Collegio Geometri e G.L. di Padova
cell. 3202896417
Email: gianni.rossi@corsigeometri.it
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Ciao, Gianni, prima di me non era intervenuto nessuno a dare una risposta ad Andrea e quindi gli ho suggerito di procedere in maniera inversa di come fecero i tecnici del catasto ai tempi dei rilevamenti dato che la mappa è antica e che io appartengo alla vecchia classe. Poi sono stato sottoposto a tutta una serie di interrogatori fuorvianti e inconcludenti perchè non sono stati presi in considerazione i metodi dell’ agrimensura di una volta, che oggettivamente portarono a precisioni molto elevate. Ho detto invece che le mappe sono meno precise. Voi potete suggerire criteri diversi dei miei, più moderni ma concreti, non stiamo facendo una gara al più bravo della classe e io non sono affatto rancoroso, può darsi che ci sia una sorta d incomprensione dovuta al fatto che penso in siciliano e tu in veneto intendendo la diversità di effetto delle parole, per esempio: In siciliano movi -ti significa rimani o stai fermo, è una alterazione del vocabolo latino mane mentre in italiano esprime un movimento., Che tu citi i cosiddetti grandi maestri, non mi risulta che siano stati i campioni del mondo, quindi sarà Andrea decidere quale criterio scegliere: il mio, o il vostro ovvero quello dei grandi maestri…

Ciao Nino,

ma io non mi riferivo a te, so bene che tu non sei rancoroso, mi riferivo un tuo caro amico, infatti ho scritto:

Ciao, Gianni, hai ragione, non dicevi a me, ti prego di scusarmi.,

Buonasera a tutti,
vorrei solamente aggiungere che, ancora oggi, è possibile, per chi vuole, effettuare poligonali orientate o qualsiasi rilievo orientato, grazie ad una stazione totale della SOKKIA che integra una bussola giroscopica, direi abbastanza precisa, con l’approssimazione di 10", se non ricordo male. Quindi questa tecnica, di orientarsi al Nord magnetico, è ancora di attualità ed il fatto di usare un giroscopio al posto di una bussola topografica o di un declinatore magnetico (che, se non ricordo male, segnava il Nord con il colore azzurro ed il Sud con il colore bianco), rende questi lavori un po’ più precisi rispetto al passato glorioso dei nostri topografi, il cui padre, per quanto mi riguarda, è l’ing. militare italiano Ignazio Porro.

Lavoro da 15 anni nel settore e posso dirvi che i rilievi catastali oltre a non essere attendibili hanno gravi scarti di misurazioni una volta che vengono uniti all’estratto di mappa. Quindi, la domanda sorge spontanea, ok la compensazione angolare, ok la compensazione lineare, ma i riferimenti? I PF? Questo intendevo. Per la mia esperienza è molto meglio, o fare una poligonale chiusa non orientata, oppure affidarsi a dei punti di trigonometrici di ditte private. Oppure in alternativa IGM.

Ciao, Giuseppe,
quello che dici è fondato e ciò per le imperfezioni grafiche commesse da coloro che disegnarono le mappe, per le quali, a suo tempo, la Giunta superiore del catasto diramò i limiti di tolleranza tra il reale ed il mappale, quella angolare, quelle per le distanze, delle aree etc. Con l’ istaurazione dei punti fiduciali ex art. 28 del DM del 2 gennaio 1998 n. 28 le incertezze si moltiplicarono, quindi è il sistema informatico del catasto che accetta o no gli aggiornamenti catastali, ma ciò cale solo per essi. ll catasto italiano, per istituzione, ha fini fiscali, giuste o sbagliate che siano le linee dei confini mappali, quindi, in caso di errori, se ne chiedono le rettifiche all’ Agenzia delle entrate obbligatoriamente secondo le modalità catastali pregeo o docfa. E’ bene evidenziare che l’ Italia è uno Stato di diritto, quindi ognuno dei proprietari dei fondi confinanti, e non delle carte catastali, esercita i diritti nel suo come meglio crede e secondo i limiti e l’ osservanza delle norme dell’ ordinamento giuridico, cfr art. 832 c.c… Quando il confine tra due fondi è incerto ( art. 950 c.c.) ognuno dei proprietari ha il diritto di farlo determinare dal magistrato, e ciò vale in caso di controversia giudiziaria, invece può essere determinato in linea amichevole condividendo il confine catastale o no. E’ da tenere presente che il predetto articolo tratta di fondi e non di terreni.che giuridicamente non sono la stessa cosa. La giurisprudenza distingue diversi tipi di incertezza: quella oggettiva che si concretizza nel caso in cui il confine è sconosciuto da entrambe le parti; quella soggettiva nel caso unilaterale ma contestabile, e lo spostamento del confine per usurpazione. Quindi in giudizio ciascuna delle parti ha l’ obbligo della dimostrazione della proprietà del suo terreno in capo a se stesso e ai propri danti causa fino ad arrivarne a un acquisto a titolo originario, e la stessa cosa ha obbligo di fare la controparte, in tale caso si configura quella fattispecie definita vindicatio duplex incertae partes e cioè che le parti depositino in giudizio i propri titoli di proprietà dove sono indicate le dimensioni dei rispettivi fondi e le varie derivazioni degli acquisti, (che si desumono dalla consultazione nei RR.II.) a norma del primo capoverso dell’ art. 2697 del c.c, e la controparte il contrario a norma del secondo capoverso, ( sentenza Corte di appello Palermo n. 2396 del 2016). Altra cosa è l’ incertezza della posizione del confine detta soggettiva, e cioè nel caso in cui la vanta uno dei proprietari, in tal caso incombe su di lui l’ onere della prova e non sulla controparte. Un altro caso può essere che il confine si sia spostato nel tempo, quindi a seconda della durata si può configurare l’ usucapione a vantaggio dell’ uno e a svantaggio dell’ altro; un altro caso ancora può essere per usurpazione, e cioè quando uno si appropria di un tratto del fondo altrui, in tal caso si è obbligati alla restituzione che non si prescrive mai, ( art. 948 c.c.) salvo nel caso in cui il fondo sia stato alienato e siano passati dieci anni dalla data della stipula dell’ atto. Un altro caso può derivare da una recinzione effettuata a norma dell’ art. 841 c.c. per garantire nel tempo il suo diritto di godimento sul terreno come dli permette l’ art. 832 del c.c, quindi la controparte può agire tramite denunzia di nuova opera entro un anno dalla data di inizio della recinzione purchè non sia già stata completata a norma dell’ art . 1171 del c.c…

Non è possibile accertare i confini di un terreno tramite le mappe catastali, non per legge, ma per una questione geometrica. Ho effettuato diverse CTU e in tutte si verificava la stessa problematica, vi è un errore non compensabile, per gravi incongruenze, tra il mappale sommario e lo stato dei luoghi. Sarebbe come dichiarare il falso attenersi al mappale per un riconfinamento.

Ciao, Giuseppe,
hai ragione: non è possibile, ed è quello che ho sempre detto in questo forum, colui che lo fa dichiara il falso! come fece un CTU architetto contro di me in una causa che vinsi dimostrando l’ impossibilità di determinare un confine con un rilevamento riferito a punti fiduciali; essi erano stati fissati agli spigoli di due fabbricati rurali risultanti dalla mappa di impianto la cui distanza reale differiva di circa un metro da quella cartografica. Principalmente vinsi perchè la controparte non dimostrò il l’ esercizio continuato nel tempo della proprietà in capo a se stessa e ai propri danti causa fino ad arrivarne a un modo di acquisto a titolo originario e che le risultanze catastali non erano probatorie ma atti amministrativi di natura fiscale. , quindi è bene andare a leggere l’ art. 832 del c.c.

Ciao Giuseppe e benvenuto sul forum (qui ci diamo tutti del tu, ok?).

Con Nino abbiamo dibattuto molto a lungo questo tema della ricostruzione di un confine a partire dalla mappa catastale, tant’è che ho poi creato questo topic in cui Nino porta avanti la sua tesi, che noto essere da te condivisa.

Naturalmente ho il massimo rispetto per la tua opinione e per quella di Nino (che oltrettutto si è dimostrato un profondo conoscitore del diritto di proprietà) ma, credimi, siete completamente fuori strada. Cerco di spiegarti il perché.

Le controversie tra confinanti sono regolate dall’art. 950 del codice civile che recita:

Art. 950 – Azione di regolamento di confini
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

Come vedi, l’articolo dice chiaramente che Ogni mezzo di prova è ammesso, quindi è pacifico che ciascuno dei due contentendi potrà produrre prove di qualasisi tipo per far ristabilire al giudice la posizione del confine (documenti pubblici o privati, elementi fisici sul posto, testimonianze, ecc.). La mappa catastale è dunque soltanto l’ultima ratio a disposizione del giudice nel caso in cui si verifichi la mancanza di altri elementi.

Qualunque geometra che abbia esperianza di riconfinazioni potrà assicurarti che il più delle volte (diciamo 7 su 10) di elementi realmente probanti il giudice non se ne trova prodotti nemmeno uno perché ciascuno dei due soggetti in contesa produce quelli che danno ragione a lui ma che, proprio per essere di parte, non possiedono i requisiti di oggettività tali da farli ritenere vincenti nei confronti di quelli esposti dall’altro. Per questi motivi la ricostruzione del confine cartografico, pur essendo l’ultimo elemento cui ricorrere ai sensi dell’art. 950 del codice civile, è viceversa la modalità ampiamente prevalente per dirimere le liti sui confini.

Poi ci sarebbe da parlare della precisione della mappa, ma il discorso qui si farebbe lungo, per cui ti dico soltanto che la mappa d’impianto, pur essendo stata realizzata diversi decenni fa, presenta un’ottima precisione e garantisce pertanto una buona fedeltà nella ricostruzione di un confine quando, per quanto detto sopra, non si siano trovati elementi più probanti. Se invece il confine è nato dopo, vanno ricostruite le misure del TF che lo ha generato.

Ma come dicevo, il discorso sarebbe molto, ma molto lungo, tanto che io, sulle tecniche di riconfinazione cartografica, ho scritto questo libro di ben 1.100 pagine (se vuoi saperne di più lo trovi qui: Tecniche di riconfinazione):

Se avrai la possibilità di leggerlo, poi potremo continuare il confronto.

Un caro saluto.

geom. Gianni Rossi
Responsabile corsi online del Collegio Geometri e G.L. di Padova
cell. 3202896417
Email: gianni.rossi@corsigeometri.it
www.corsigeometri.it
www.topgeometri.it

Ciao, Gianni, non discuto che una buona tecnica, come dici, porta a notevole precisione del rilevamento topometrico, delle conseguenti dimensioni e della forma di un confine “catastale” magari riferendosi a punti certi, e ciò vale quando il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali( plurale) ma quale mappa? gli si deve chiedere, infatti il primo capoverso dell’ art. 950 disciplina che la ricostruzione del confine tra due fondi deve essere chiesta in giudizio, mentre l’ ultimo disciplina chiarante che dopo la richiesta, in mancanza di prove il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali, quindi il tutto dipende dalla richiesta delle parti o da una sola parte se l’ altra non si presenta, ma colui che agisce in giudizio ha l’ onere della legittimazione attiva di quanto assume a norma dell’ art. 2697 del c.c… Inoltre il predetto articolo 950 c.c. venne formulato nel 1936 quando gli strumenti di rilievo erano diversi da quelli di oggi quindi non impone l’ uso di stazioni totali o punti fiduciali di riferimento, ovvero di rilevamenti satellitari, oppure di tecniche catastali; ne consegue che colui che fa un rilevamento oggi trova solo la differenza tra il rilevamento cartografico di allora e e la realtà del terreno, ma ciò non costituisce prova, infatti la CTU non è probatoria, ma è un mezzo di cui il giudice si avvale che, unito ad altri elementi di univoca direzione, gli consente la decisione, ma può fottersene altamente della consulenza.
C’ è da tenere in considerazione pure che il catasto non è probatorio e l’ azione di regolamento di confine è di natura petitoria, volta ad ottenere la restituzione di quel lembo di terra che si presume che appartenga ad uno oppure o all’ altra, ma la sentenza riguarda solo un giudizio specifico e non può essere estesa ad altri aventi diritto che possono presentarsi entro il termine di scadenza dei dieci anni, ed è per questo che viene pubblicata nei RR.II. in ossequio all’ art. 42 della Costituzione italiana che garantisce la proprietà, mentre l’ art. 832 del codice civile non pone limiti all’ esercizio della proprietà nei limiti e nel rispetto dell’ ordinamento giuridico. Inoltre non è raro, che il giudice, definito peritus peritorum, non ci capisca nulla di tecniche di rilevamenti e il povero malcapitato deve ricorrere in appello, io l’ ho subito ma ho vinto evidenziando le carenze di precisioni delle mappe catastali attingendo al testo di TANI- trattato di pratica catastale pag. 140.
Per quanto strano possa sembrare il diritti prediali che il proprietario esercita sul suo terreno riguardano la conformazione del terreno; se piano o se è in pendenza, mentre il rilevamento topometrico, ai fini della topografia catastalesi riferisce alla proiezione del terreno sul un cilindro al livello del mare a seconda se Cassini Soldner o Gauss Boaga, quindi c’ è notevole differenza di estensione tra il reale ed il mappale, quindi non si può dire che il proprietario esercita i suoi diritti sul disegno catastale, cosa che ho evidenziato in giudizio. Cordialità

Mi trovate d’accordo quasi su tutto, c’è giusto solo un punto da discutere. Secondo me il titolo di proprietà ha molta più valenza in questi termini. In quanto:

  1. Si evincono i dati catastali
  2. Si evince la zona PRG
  3. Vi sono dati metrici probatori
    È consigliabile qualora ne sussista la fattibilità di un indagine dei rogiti notarili del 20ennio precedente la perizia.
    Ovviamente, come ultima spiaggia, se ci fosse qualche elaborato catastale con riscontro positivo sull’attendibilita’ del rimisurato, niente da dire.

Ciao, Giuseppe,
quello che dici è vero, infatti il secondo capoverso dell’ art. 950 c.c. consente al giudice di accettare qualsiasi prova, ma non tutte sono descritte negli atti, tant’ è che è ammessa anche una testimonianza che ha antiche radici: 960 dopo cristo, quattro secoli dopo la caduta dell’ Impero romano, agli albori della letteratura volgare, infatti in una causa alcuni testimoni dissero: Sao che kelle terre per kelli fini che ki contene 30 anni le possette parte Sancti Benedicti e fu accettata dal giudice del tribunale di Capua.

Ciao Nino e Giuseppe,
riguardo questo passaggio di Nino:

vi riporto qui sotto il link al PDF del brano in cui tratto l’argomento nel mio libro di cui al post precedente.

Art_950_quale_mappa.pdf

Poi su questo punto:

La superficie che si considera, sia giuridicamente che catastalmente, è sempre e soltanto quella proiettata sul piano, quindi senza considerare la pendenza. Per assurdo, se uno è proprietario di un precipizio a strapiombo, la superficie è zero. Questo principio deriva evidentemente dal fatto che più un terreno è in pendenza e più è difficile ricavarne reddito. Quanto poi alle proiezioni catastali Cassini-Soldner o Gauss-Boaga, la differenza tra superficie piana reale (cioè proiettata su un piano realizzato all’effettiva quota del terreno) e la superficie piana catastale (cioè sul piano di proiezione cartografico) è praticamente irrilevante fino a qualche centinaio di metri di quota, comincia a farsi sentire solo dai 700-800 metri in su.

Dopoidiché, Nino, come abbiamo già discusso ampiamente, quando un confine è diventato incerto o conteso, va ristabilita la linea, indipendentemente dalla superficie della proprietà che delimita. Su questo, come sai, abbiamo opinioni diverse, ma ci sta.

Ciao, Gianni e Giuseppe,

permettetemi di dire fare delle precisazioni:

  1. in tema di regolamento di confine il conflitto è tra due fondi materiali che hanno determinate dimensioni tra i quali il confine è incerto;
  2. il termine fondo nel nostro ordinamento giuridico sta ad indicare un appezzamento di terreno in grado di produrre ricchezza, quindi in esso possono esistere diverse colture, canali di scolo, pozzi etc.fabbricati etc. può essere pianeggiante collinoso, gibboso etc.
  3. la particella catastale è un disegno, quindi non è un fondo;
  4. Tu sai che la superficie della particella catastale è definita “nominale” per distinguerla da quella reale, essa, come giustamente dici, è la proiezione sul piano orizzontale il cui disegno è approssimato a più o meno un ventesimo per consentire la tolleranza per l’ accatastamento dei terreni venduti a “corpo” mutuando l’ art. 1538 del c.c.( cfr) quindi essa è diversa dal fondo.
  5. E’ vero che se si proietta un dirupo sul piano orizzontale tende ad azzerarsi in termini di superficie o addirittura si azzera, quindi in mappa si riduce a una linea, e se il dirupo appartiene in parte ad un proprietario e, in parte ad un altro, la loro proiezione diventa sempre una linea. Tenuto conto che lo spessore del confine catastale corrisponde a 50 cm, non è possibile delineare il confine dividendo a metà 50 cm, ma non può considerarsi fondo.
  6. In merito al titolo di proprietà, secondo cui costituirebbe la prova massima della proprietà, non posso essere d’ accordo, perchè viene trascritto nei RR.II. per renderlo solenne e garantire ad altri aventi diritto di rivendicare il fondo entro il termine di prescrizione: la norma ammette qualsiasi prova non pone gerarchie.
  7. la particella catastale è la rappresentazione grafica, ma non produce ricchezza, la riduce per effetti fiscali. Cordialità.

Si avevo considerato tutto ciò, il mio era un parere sulle fonti più attendibili.

Aggiungo, l’ azione di regolamento di confini può essere chiesta da ciascuno dei proprietari, mentre gli intestatari catastali sono considerati " possessori a vario titolo": livellari, enfiteuti, soccidari, chiamati a succedere all’ eredità tramite dichiarazione di successione etc, quindi, come avevo già detto, in giudizio hanno l’ onere di dimostrare la proprietà e la continuità di possesso con il precedente proprietario, dante causa, a norma dell’ 2697 del c.c.
Per quanto riguarda le estensioni dei due fondi, i giudici della Corte di cassazione, con sentenza n. 6189 del 3.5.2001, hanno statuito testualmente: in tema di azione di regolamento di confini, che è diretta a determinare l’ estensione e la configurazione dei fondi contigui, rese confuse dall’ incertezza del confine , la prova della suddetta estensione e configurazione può essere data da ogni mezzo, e il giudice, dato il carattere della duplex incertae pertes dell’ azione medesima, è del tutto svincolato dal principio actore non probante reus abisolvitur, dovendo, invece, determinare il confine in relazione a quegli elementi che gli sembrano attendibili.
Inoltre l’ azione di regolamento di confini ( plurale ) può riguardare una linea di demarcazione costituita da un muretto divisorio andato in malora, esso poteva essere di proprietà comune quindi i confini tra due fondi erano due, oppure da un canale privato non riportato in mappa. Cordialità

Ovviamente oltre alla geometria bisogna considerarne anche la titolarità e la legittimità. Chiaro.

Ciao, Giuseppe, è convinzione diffusissima che il CTU sia un alter-ego del giudice, ma non è così, infatti l’ ultimo capoverso dell’ art. 950 disciplina… che in mancanza di altri elementi è il giudice che si attiene al confine delineato dalle mappe catastali( plurale) e siccome l’ azione di regolamento di confini è di natura petitoria e non possessoria, il soggetto legittimato è il proprietario e non il possessore. In catasto è inventariato il possessore, e quindi l’ ente non dà la prova giuridica della proprietà; ne consegue che la determinazione del confine delineato dalle mappe catastali deve essere chiesta come deve essere chiesta quale mappa utilizzare allo scopo: Allora, se buone, vennero adottate mappe dei vecchi catasti esistenti prima dell’ Unità d’ Italia e quindi il legislatore avrà previsto che poteva essere usata quella e che la mappa originale avrebbe subito evoluzioni o correzioni. A suo tempo la Giunta superiore del catasto fissò delle tolleranze a cui dovevano attenersi coloro i quali fecero i rilevamenti a norma dell’ art. 3 della legge 1 marzo 1886 n. 3682 con i metodi che la scienza indicherà siccome i più idonei a conciliare la maggiore esattezza , economia e sollecitudine del lavoro.Le mappecatastali esistenti e servibili allo scopo, saranno completate, corrette e messe in corrente, quant’ anche in origine non collegate a punti trigonometrici dicevo cheLa Giunta supriore del catasto allora fissò delle tolleranze: in termini di distanze, di angoli, e di disegni, inoltre le aree delle particelle vennero calcolate con sistemi meccanici quali il planimetro polare, la reticella millimetrata etc, quindi non vi può essere perfetta corrispondenza tra il reale e il mappale nemmeno usando la mappa originale . Non è infrequente che una delle parti chieda al giudice di determinare la linea di confine tramite la consulenza tecnica di ufficio senza aver depositato le prove dei suoi assunti e inganni il giudice.Cordialità.