Buongiorno.
Faccio riferimento alla modifica dei diritti catastali dovuti per la presentazione delle pratiche docfa. E’ chiaro che oltre ad ogni u.i. scontano i diritti anche i bcnc. Mi è sorto un dubbio: c’è qualche causale che può andare in esenzione dari dai diritti? Faccio un esempio: nel caso di “MODIFICA DESCRIZIONE ELENCO SUB”, variazione banale ma utilissima per tenere aggiornato l’elaborato planimetrico in caso di frazionamenti/fusioni delle u.i., si devono pagare i diritti ?
Scusate la venalità, ma ho notato che le spese catastali ora risultano molto più pesanti e non vorrei aver interpretato male la normartiva.
Grazie.
In questa pagina è riportata una lista NON aggiornata delle esenzioni
https://www.geototus.altervista.org/?v=docfa&pd=esen
Segue lista aggiornata
ESENZIONE TRIBUTI - Art. 91 Regolamento RD 8/12/1938 n. 2153
ESENZIONE TRIBUTI - Art. unico L. 15/5/1954 n. 228
ESENZIONE TRIBUTI - Art. 28 L. 5/10/1962 n. 1431
ESENZIONE TRIBUTI - Art. 1 L. 21/11/1967 n. 1149
ESENZIONE TRIBUTI - Art. 73 L. 14/05/1981 n. 219 È
ALTRO - Inserire motivazione per la nichiesta di esenzione
ALLINEAMENTO IDENTIFICATIVO CATASTALE {Tributo non dovuto)
VARIAZIONE TOPONOMASTICA (Tributo non dovuto)
PLANIMETRIA GIA’PRESENTATA SU SUPPORTO CARTACEO (Tributo non dovuto)
ALTRO – inserire motivazione per la richiesta di esenzione: riguarda casi specifici che non rientrano nelle suddette fattispecie ma per i quali l’operazione non è comunque soggetta a tributi per legge (vedi sezione Approfondimenti) o altre operazioni per le quali non è prevista la corresponsione del tributo (ad es. soppressione di B.C.N.C. o B.C.C.). In questi casi va inserita manualmente la motivazione dell’esenzione.
FONTE testo estratto
Dall’Agenzia del Entrate questa tabella (file PDF 04/03/2013)
Dalla rete internet anche questa comunicazione
Se devi frazionare o fondere delle u.i. l’EP e l’ES lo devi già aggiornare.
Se invece sbagli a scrivere una descrizione devi, gioco forza, presentare un docfa per rettifica/modifica di una unità già censita sia essa ordinaria o bcnc o ancora un bcc, per cui occorre sempre pagare i tributi catastali.
In definitiva, non si pagano diritti se si rientra nei casi indicati nel programma e la voce “altro”, da compilare, è ridotta alla soppressione di UIU-BCNC-BCC. Per la sola modifica dell’elenco subb. di solito si una un BCNC generico in variazione, ma ora si scontano i diritti!! Quindi maggiore attenzione!
Al riguardo vi chiedo un parere; mi è capitato di operare in un complesso immobiliare con innumerevoli subb. e la bellezza di una dozzina di Elaborati presentati nel corso degli anni. Già i primi erano in contrasto con le schedine catastali relativamente ai posti auto (quasi tutti uguali…). Ad un certo punto (2010) un tecnico si è preso la responsabilità di “aggiustare” l’elaborato facendolo corrispondere alle planimetrie. Vi lascio immaginare la confusione che si è generata in seguito con le compravendite… La regola oggi in vigore (vademecum) prevede di non apportare modifiche ma di limitarsi a segnalare che vi sono delle incongruenze (poi non si sa come vanno sistemate… ).
Il tecnico, a suo tempo, ha agito bene?
Secondo me il tecnico si è preso una responsabilità che non gli sarà stata neanche pagata per quanto fatto.
Se l’incarico gli è stato conferito da tutti i proprietari ritengo che abbia fatto un lavoro corretto. Se, come credo, l’incarico gli sarà stato conferito solo da uno o più proprietari (e non da tutti) ritengo che non doveva procedere a rettificare le “proprietà altrui” in quanto non aveva (almeno penso) tutti gli elementi per poter valutare correttamente il tutto (mi riferisco alla conoscenza di tutti gli atti di compravendita).
Se fosse capitato a me, avrei illustrato il tutto al mio cliente, il quale poteva/doveva informare l’amministratore e poi, valutare il da farsi.
A volte, per fare le cose fatte bene si rischia di “andare oltre al seminato”…
Saluti
Concordo pienamente. L’amministratore, in questo caso, tende ad insabbiare tutto perchè gli conviene; i primi atti sono stati fatti con riferimento ad un elaborato grafico di progetto e con la numerazione dei posti auto completamente diversa da quella successivamente introdotta con il primo elaborato, poi … il disastro.
Mi scuso se sono ripetitiva ma riporto il mio dubbio sull’obbligo di pagamento dei diritti catastali quando in un docfa vario l’elaborato planimetrico. Esempio classico dello scorporo cantina a seguito modifiche interne di alloggio condominiale: docfa per variazione delle u.i. con pagamento di due diritti e docfa di variazione per aggiornamento dell’elaborato planimetrico. Quest’ultimo sconta i diritti catastali? Secondo me si: la circolare dell’AdE è molto chiara. ma da pareri “molto alti”, (cioè da chi dovrebbe chiarirci le idee a livello di Collegio), si paga solo per i BCC. Io sono in confusione totale. Mi date un conforto? Grazie
Non capisco perchè parli di pagamento di diritti per la presentazione dell’elaborato planimetrico; dal 1/1/25 si pagano i diritti anche per BCC e mi risulta anche per BCNC, ma di nuova costituzione…
Nel caso di scorporo di cantina, non generi un nuovo BCNC; l’elaborato planimetrico, inserito nella denuncia di variazione per divisione, varia solamente per le UIU che generi, pertanto pagherai soltanto 140 €.
Corretto quello che dici: non genero un nuovo bcnc, ma lo vario sia come rappresentazione grafica che come elenco subalterni. Siccome in alcune provincie devo trattare il bcnc con un docfa a parte, faccio un docfa concatenato, in cui vario uno qualsiasi dei bcnc del mio immobile condominiale, aggiornando sia la grafica che l’elenco subalterni. Ma qui mi scatta il pagamento dei diritti, perchè la norma dice che pagano tutte le u.i., bcnc compresi, sia in costituzione che in variazione.