Linee Guida Riconfinazioni

Gionata
Le tue osservazioni sono centrate e condivisibili.
Però non bisogna perdere di vista quello che dovrebbe essere lo SCOPO di questo Decalogo.
Andare a fornire dei riferimenti per la stragrande maggioranza delle casistiche.
Non scrivere dei trattati per ogni punto.
Se qualcuno vuole approfondire ci sono i vari testi.
Non so se ho reso l’idea.
Io vedo il tecnico che ha appena eseguito una riconfinazione, prende questa tabella e verifica se ha fatto o meno scivolate.
Deve essere una verifica immediata.

Sono d’accordo. Le linee guida generalizzate aiutano a dare una indicazione ferma sul da farsi.

Mi associo a tutti voi, il decalogo potrebbe essere un valido supporto di partenza per ogni tecnico che si appresta ad eseguire un lavoro di riconfinazione.
Non so dove inserirlo , lascio a Carlo e Gianni il compito, ma io metterei in evidenza:
“In caso non esistano altri elementi probanti e la per la ricostruzione del confine si debba utilizzare la mappa …”
Un saluto

Carlo,
prova ad aggiornare il testo sulla base delle osservazioni ricevute fin qui, così diventa più chiaro e possiamo procedere ad una verifica finale.
Dopodiché manderò una newsletter a tutto il database di www.topgeometri.it e www.corsigeometri.it (40.000 geometri) per raccogliere le firme, il che gli darà già una prima visibilità.
Poi, per dargli la massima visibilità, sarà da valutare presso quali siti/enti pubblicarlo, oltre a quelli noti (Geolive, Facebook, ecc.), intendo ad esempio Collegi dei Geometri, ecc.

Domani faccio la Prima Revisione.
Quanto al finale aspetterei ancora altre osservazioni da tecnici che mi ricordo erano presenti su questo forum.
I Rena, Brindani, Bertozzi e altri che volessero intervenire…tutti ben accetti.

Salve,
permettetemi ripetere che l’ art.12 delle preleggi testualmente riporta: Nell’ applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ ordinamento giuridico dello Stato. L art. 950 del codice civile tratta di azione di regolamento di confini ( plurale) e non di riconfinazioni. Se poi si vuole riconfinare una mappa raster o di visura e farla corrispondere con la mappa di impianto è un’ altra cosa. Dando un senso logico alla dizione regolamento di confini si deduce che il mezzo che deve separare i due fondi può essere un muro dallo spessore deciso dalle parti 8ART. 951 c.c., e quindi i confini sono due e cioè le due facciate del muro, mentre il muro rimane di proprietà comune. Può accadere che esista già un muro che separa i due fondi e la proprietà o dell’ uno o dell’ altro è incerta, Altro caso può essere quello di voler separare i due fondi con una siepe di roveto, in Sicilia ne esistono assai, in tal caso è il roveto che comanda mentre cresce. dal terzo capoverso dell’ art. 950 si legge: in mancanza di altri elementi il giudice si attiene ( e non si avvale) al confine delineato dalle mappe catastali ( plurale ) ma quale mappa ? potrebbe interpretarsi per mappe l’ area di ogni singola particella,

Nino poi ti risponderò anche a queste tue considerazioni.
Ora volevo solo dire che stavo riflettendo su una parola di Gionata che va molto di moda adesso e cioè: linee guida.
Forse più che decalogo, mantenendo sempre fermo lo scopo di non scrivere trattati ma semplici pillole, dovremmo chiamarle linee guida e snodarsi anche dal numero di 10.
Senza però esagerare. Dobbiamo rimanere in una, massimo due pagine.
Dobbiamo curare anche l’aspetto comunicativo essendo nell’era della comunicazione.
Le prese per il culo già si sprecano…qualcuno sull’altro forum ha già scritto che attendono Mosé che scende dalla montagna. Ma l’avevo messe nel conto. Bisogna pensare a fare qualcosa di utile, poi del resto me ne frega ben poco.
Cosa ne pensate?

Carlo,
penso anch’io che non dobbiamo fossilizzarci sui 10 punti né sull’essere estremamente sintetici. Come dievo, qualche riga in più, laddove serve per chiarire i concetti, è tutta salute.
Dare al documento i connotati di Linee guida è sicuramente la scelta migliore perché ci consente di ampliare e chiarire meglio i pricìpi. Tuttavia, conviene sempre stare entro le due pagine perché comunque deve essere un documento di facile consultazione. Poi, chi vuole approfondire, di materiale ne trova finché vuole.

Ci pensi tu a riscrivere il testo secondo questa impostazione tenendo conto delle osservazioni pervenute?

Dove l’hanno scritto questo?

In ogni caso, è sempre così: quando qualcuno si prende l’onere di produrre qualcosa di utile per la categoria, viene sempre attaccato da chi sa di non essere in grado di fare altrettanto. Basta ignorarli.

P.S.: ho sollecitato i colleghi che hai citato a dire la loro, conto che lo faranno a breve.

Ciao, Carlo e ciao Gianni,
la mia era soltanto una descrizione della norma per chi voglia leggerla. e deilla conseguente apposizione di termini,

PRIMA REVISIONE:

La ricostruzione dei confini andati perduti sta vivendo un’epoca di litigiosità senza precedenti.

I sottoscrittori del presente documento ritengono che condividendo le linee guida dei principi sottostanti questa si possa ridurre limitando le differenze tra le varie ricostruzioni. Lo scopo dunque di questo documento è la PREVENTIVA condivisione di principi e conoscenze fondamentali per addivenire a una vicinanza dei risultati.

LINEE GUIDA

per le RICONFINAZIONI

  1. In ottemperanza dell’Art. 950 del Codice Civile il tecnico che si appresta a fare una riconfinazione deve accertarsi che il confine sia incerto (oggettivamente o soggettivamente) da almeno un ventennio e quindi deve esperire tutti gli accertamenti utili a verificarlo;
  2. La ricostruzione delle linee di mappa o di aggiornamento deve avvenire nel rispetto pieno e compiuto della loro genesi. A seconda di come esse sono state generate il tecnico incaricato dovrà usare le giuste tecniche per ricostruirle;
  3. Il tecnico che si appresta alla ricostruzione di linee di mappa e/o di aggiornamento deve essere a conoscenza e deve rendere edotto il suo committente sull’imprecisione dell’operazione che andrà ad eseguire, avendo chiara la differenza tra l’imprecisione intrinseca della ricostruzione (imprecisione assoluta) e quella tra due tecnici che fanno le stesse operazioni (imprecisione relativa);
  4. La ricostruzione delle linee presenti sulla mappa di Impianto parametrata deve avvenire previa la rettifica della mappa stessa, oggi in formato digitale, alle dimensioni che essa aveva quando è stata disegnata. Questo processo (algoritmo) deve essere simile a quello della ricostruzione manuale correttamente indicata da Pier Domenico Tani nei suoi testi evitando algoritmi nati per altri scopi o per altre cartografie;
  5. La ricostruzione delle linee presenti sulla mappa di Impianto non parametrata deve avvenire attraverso un processo di condivisione di punti doppi tra rilievo e mappa e rettifica di quest’ultima con algoritmo di tipo triangolare (o trilaterale);
  6. La ricercata coerenza tra il SISTEMA MAPPA e il SISTEMA RILIEVO deve tener conto del rilievo di un buon numero di punti vicini all’oggetto da ricostruire, siano essi punti di appoggio o punti di controllo, per poter avere una risultanza proveniente dalla sovrapposizione tra i due SISTEMI più coerente possibile;
  7. Per le linee di aggiornamento anteriori all’entrata in vigore della Circolare 2/88, qualora i punti che le hanno generate non siano più individuati con certezze sul posto, la ricostruzione deve avvenire previa la rettifica digitale della mappa di Impianto (georeferenziazione) contenente gli appoggi degli allineamenti o delle linee di dettaglio dei rilievi generatori delle linee rosse e la successiva ricostruzione su di essa del rilievo contenuto sui mod. 51 di aggiornamento. Va tenuta in considerazione anche la data di redazione dei Tipi di Aggiornamento per capire la valenza probatoria delle linee rosse in essi riportate – (Vedi Istruzione per l’attuazione della Legge 1° Ottobre 1969 n. 679 e DPR. 650 del 1972);
  8. La ricostruzione di linee presenti sulla mappa di Impianto o di linee di aggiornamento anteriori alla Circolare 2/88 non deve mai avvenire attraverso il prelievo di informazioni sulla mappa di visura, né tanto meno dalla mappa attuale “wegis”, ciò a seguito del grave degrado metrico di cui sono affetti questi supporti. Si potrà ricorrere alle mappa di visura solo nel caso in cui la mappa di Impianto e/o gli aggiornamenti siano andati perduti;
  9. La ricostruzione di linee post Circolare 2/88 deve avvenire in modo analitico attraverso la semplice messa in relazione dei punti doppi della confinazione e della riconfinazione – per quanto attiene a quelli di confinazione provenienti dal libretto delle misure e mai dalle elaborazioni di Pregeo;
  10. In tutti i casi di ricostruzione (mappa d’Impianto, linee da atti di aggiornamento anteriori all’entrata in vigore della Circolare 2/88 e posteriori) la scelta dei punti di appoggio/inquadramento deve essere coerente con l’oggetto da ricostruire. Non possono essere usate le Coordinate TAF dei Punti Fiduciali per le ricostruzioni di linee presenti sulla Mappa d’Impianto o di atti di aggiornamento anteriori alla Circolare 2/88;
  11. Il tecnico deve conoscere lo standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri di cui alla Specifica P10 – Estimo e attività peritale - Riconfinazione;

Salve,
l’ art. 11 delle preleggi dispone l’ efficacia della legge nel tempo, La legge non dispone che per l’ avvenire, e non può avere effetto retroattivo. l’ art. 950 c.c. resta efficace fino a quando non sarà mutato, L’ art. 54 della Costituzione italiana sancisce che le leggi si devono osservare. L’ art. 2697 c.c. impone che chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, Chi eccepisce l’ efficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’ eccezione si fonda, Ne discende che una delle parti, in assenza di prove non può chiedere al giudice la nomina di un CTU con la formula sulla base degli atti di causa dica il CTU qual è ( la balla) l’ esatta linea di confine tra i due fondi.

Non sò se sia il caso di specificare:(*) wegis sia immagine PNG che vettoriale EMP ovvero mappe vettoriali rilasciate dal Catasto nel formato DXF, CSV.

Carlo,
ti riporto le mie modifiche. A parte le correzioni, di sostanziale ho ritenuto di aggiungere questi due passaggi:

  • al punto 1 ho aggiunto la nota di Sergio Ivaldi che mi sembra doverosa;

  • al punto 10 ho aggiunto la nota sulla richiesta delle coordinate"ufficiali" al Catasto perché è una prassi che alcuni praticano.

N.B.: in un elenco di punti sostanziali come questo, trovo più corretto terminare i paragrafi con il punto e non con il punto e virgola.


La ricostruzione dei confini andati perduti sta vivendo un’epoca di litigiosità senza precedenti. I sottoscrittori del presente documento ritengono che condividendo le seguenti linee guida dei principi sottostanti questa si possa ridurre limitando le differenze tra le varie ricostruzioni. Lo scopo dunque di questo documento è dunque la PREVENTIVA condivisione di principi e conoscenze fondamentali per addivenire a una vicinanza dei risultati.

LINEE GUIDA PER GLI INCARICHI DI RICONFINAZIONE

per le RICONFINAZIONI

  1. In ottemperanza dell’Art. 950 del Codice Civile il tecnico che si appresta a fare una svolgere un incarico di riconfinazione deve accertarsi che il confine sia incerto (oggettivamente o soggettivamente) da almeno un ventennio e quindi deve esperire tutti gli accertamenti utili a verificarlo. Nel caso in cui tali ricerche non rivelassero elementi probanti, e la ricostruzione del confine sia da ricavare dalla mappa, vale quanto riportato ai punti che seguono.
  2. La ricostruzione delle linee di mappa o di aggiornamento (frazionamenti) deve avvenire nel rispetto pieno e compiuto della loro genesi. A seconda di come esse sono state generate, il tecnico incaricato dovrà usare le giuste tecniche per ricostruirle.
  3. Il tecnico che si appresta alla ricostruzione di linee di mappa e/o di aggiornamento deve essere a conoscenza e deve rendere edotto il suo committente sull’imprecisione dell’operazione che andrà ad eseguire, avendo chiara la differenza tra l’imprecisione intrinseca della ricostruzione (imprecisione assoluta) e quella tra due tecnici che compiono fanno le stesse operazioni (imprecisione relativa).
  4. La ricostruzione delle linee presenti sulla mappa di Impianto parametrata deve avvenire previa la rettifica della mappa stessa, oggi in formato digitale, alle dimensioni che essa aveva quando è stata disegnata. Questo processo (algoritmo) deve essere simile a quello della ricostruzione manuale correttamente indicata da Pier Domenico Tani nei suoi testi evitando algoritmi nati per altri scopi o per altre cartografie, per quanto scientificamente validi.
  5. La ricostruzione delle linee presenti sulla mappa di Impianto non parametrata deve avvenire attraverso un processo di condivisione di punti doppi tra rilievo e mappa, e rettifica di quest’ultima rettificata con algoritmo di tipo triangolare (o trilaterale);
  6. La ricercata coerenza tra il SISTEMA MAPPA e il SISTEMA RILIEVO deve tener conto del rilievo di un buon numero di punti di inquadramento vicini all’oggetto da ricostruire, siano essi punti di appoggio o punti di controllo, per poter avere una risultanza proveniente dalla sovrapposizione tra i due SISTEMI più coerente possibile.
  7. Per le linee di aggiornamento anteriori all’entrata in vigore della Circolare 2/88 (Pregeo), qualora i punti che le hanno generate non siano più individuati con certezzae sul posto, la ricostruzione deve avvenire previa la rettifica digitale della mappa di Impianto (georeferenziazione, vedi punto 4) contenente gli appoggi degli allineamenti o delle linee di dettaglio dei rilievi generatori delle linee rosse e la successiva ricostruzione su di essa del rilievo contenuto sui mod. 51 di aggiornamento. Va tenuta in considerazione anche la data di redazione dei Tipi di Aggiornamento per capire la valenza probatoria delle linee rosse in essi riportate – (Vedi Istruzione per l’attuazione della Legge 1° Ottobre 1969 n. 679 e DPR. 650 del 1972).
  8. La ricostruzione di linee presenti sulla mappa di Impianto o di linee di aggiornamento anteriori alla Circolare 2/88 non deve mai avvenire attraverso il prelievo di informazioni sulla mappa di visura, né tanto meno dalla mappa attuale “wegis”, ciò a seguito del grave degrado metrico di cui sono affetti questi supporti. Si potrà ricorrere allae mappa di visura solo nel caso in cui la mappa di Impianto e/o gli aggiornamenti siano andati perduti.
  9. La ricostruzione di linee post Circolare 2/88 deve avvenire in modo analitico attraverso la semplice messa in relazione dei punti doppi della confinazione e della riconfinazione – per quanto attiene a quelli di confinazione provenienti esclusivamente dal libretto delle misure e mai dalle elaborazioni di Pregeo.
  10. In tutti i casi di ricostruzione (mappa d’Impianto, linee da atti di aggiornamento anteriori all’entrata in vigore della Circolare 2/88 e posteriori) la scelta dei punti di appoggio/inquadramento deve essere coerente con l’oggetto da ricostruire. Non possono essere usate le Ccoordinate TAF dei Punti Fiduciali per le ricostruzioni di linee presenti sulla Mappa d’Impianto o di atti di aggiornamento anteriori alla Circolare 2/88. Non vanno parimenti utilizzate ipotetiche e presunte coordinate “ufficiali” richieste agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate (Catasto) in quanto non si ha il controllo sul criterio con cui vengono ricavate, controllo che è sempre e solo in capo al tecnico incaricato e non ad altri.
  11. Il tecnico deve conoscere lo standard di qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri di cui alla Specifica P10 – Estimo e attività peritale - Riconfinazione.

Complimenti per la dedizione nell’affrontare questo importante argomento (purtroppo da molti colleghi sottovalutato o affrontato con superficialità), mi permetto di suggerire modifiche ai punti 5 e 9 sostituendo la dicitura “punti doppi” con “punti omologhi”.
Grazie e buon lavoro a tutti Voi, in particolare a Gianni e Carlo.

Buon giorno,

il giudice incarica il CTU per rilevare l’ esatta, cioè assolutamente senza errori, linea di confine tra due fondi, chiedo esiste un tecnico che la sappia determinare? io certamente no. A quanto ho capito si vuole riportare su terreno il disegno della linea mappale, ma cosa prova che ai tempi dei rilevamenti i tecnici li abbiano eseguiti con esattezza da spaccare il culo ai passeri? come si dice in Sicilia, e i disegnatori delle mappe abbiano spaccato quello dei colibrì?

Come ho scritto su altro forum, mi piacerebbe che le voci del decalogo venissero argomentate a parte per dimostrarne la affidabilità.
Stessa cosa, ossia argomentare con esempi, tesi, ecc. concrete, dovrebbe fare chi le contesta.

L’ art, 950 c,c, ha carattere imprescrittibile

Buongiorno a tutti.

Un paio di considerazioni.
Per quanto riguarda i punti 7/8/9, penso che la distinzione non dovrebbe essere solo l’appartenenza o meno alle norme della circolare 2/88, ma in generale la possibilità di ricostruire autonomamente il rilievo in un sistema di coordinate locali sulla base delle sole misure, senza la necessità di utilizzare coordinate cartografiche.

Ovviamente possono esistere tanti casi particolari, ma in generale la penso così:

  • Se la geometria del tipo di frazionamento è autonomamente ricostruibile e ci sono ancora sul posto punti doppi/omologhi disponibili e sufficienti → Il SISTEMA RILIEVO va “collocato” sul SISTEMA FRAZIONAMENTO mediante rototraslazione nella versione rigida (“rototraslazione conforme SENZA variazione di scala” ai minimi quadrati, ad oggi il metodo analitico di calcolo ottimale secondo letteratura tecnica).

  • Se il tipo di frazionamento NON è autonomamente ricostruibile (o non ci sono più sul posto punti doppi/omologhi disponibili e sufficienti) → va utilizzata la mappa catastale come collegamento, in cui il SISTEMA RILIEVO va “collocato” sul SISTEMA MAPPA mediante le varie tecniche ottimali indicate dalla letteratura tecnica (es. “rototraslazioni conformi CON variazione di scala”, “rototraslazioni affini” o “apertura a terra impropria multipla” …).

Da sottolineare che il rilievo attuale va SEMPRE eseguito con strumenti di precisione/accuratezza superiore a quelli dichiarati o ipotizzabili nel documento probante (qualunque esso sia).

Cordialità
Roberto

Salve, in tema di Regolamento di confini (plurale ) il terzo capoverso dell’ art. 950 c.c. riporta: in assenza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali. A tal proposito mi pare di capire che per mappe catastali si debbano intendere le due particelle esistenti nel foglio di mappa. la mappa ( in assenza di prove il giudice non può decidere a favore dell’ una parte o dell’ altra) e dica alle parti pressappoco così: siccome sono cazzi vostri, chiamate uno o uno per ciascuno esperti di catasto e ve lo fate tracciare sul terreno, vi rilasciano un verbale delle loro operazioni in doppio originale, e pagateli. Quindi è illogico che possa di nominare un CTU perchè la consulenza tecnica non è un mezzo di prova, Sono anche convinto che, in questi casi il libro di Gianni Rossi e quello di Carlo Cinelli siano ottimi allo scopo.

Ciao a tutti,

leggo con piacere che l’argomento inizialmente proposto, sta suscitando l’interesse di alcuni di noi con gli apporti che ciascuno considera più opportuni.

Trattandosi di incarichi di riconfinazione atti a ricostruire la volontà delle parti, parto con il dire che non necessariamente occorre sempre passare dalla mappa catastale.

Condividendo la necessità di tale documento, mi permetto di porre l’attenzione sul punto 1, o meglio su tutto quello che dovrebbe precedere la mappa catastale, precisando che il mio apporto è poco tecnico e più filosofale.

Ritengo infatti che le ricerche in loco, il ricorso alle testimonianze, e la parte documentale siano spesso sottovalutate.

Perchè… spesso sono lunghe e noiose, necessitano di tanto tempo, di spostamenti nei vari uffici, alla ricerca delle persone giuste nei dintorni, ripetendo ogni volta la stessa storia… spesso per poi non dare il risultato sperato.

I documenti a volte, pur esistendo, sono ostici da trovare presso i meandri degli uffici o nei cassetti e negli armadi nelle abitazioni dei clienti. Le testimonianze lo sono forse anche di più poichè necessitano di una conoscenza approfondita anche delle persone che nel tempo hanno interagito con il confine conteso. E trovata la persona, farle capire di andare a testimoniare magari anche in tribunale a volte non è così semplice.

E i luoghi spesso sono poco accessibili, infestati da rovi, arbusti, erba ed alberi e tanto altro ancora (in ordine dal maggiore al minore fastidio arrecato alla ricerca), e necessitano di pulizie preliminari che spesso quando vengono eseguite, vengono effettuate in modo sommario e poco adeguato allo scopo.

E poi molti tecnici hanno strumenti da molte migliaia di euro per cui non vedono l’ora di metterli in campo per dimostrare abilità e precisione (e giustificare forse meglio l’onorario) anche dove a volte, indagando nel modo adeguato, si addiverrebbe ad un forse anche miglior risultato.

E poi incide anche l’aspetto economico… il cliente quasi sempre vuole spendere poco, anzi meno, per cui molti dove possono risparmiare tempo lo fanno, magari a scapito proprio delle indagini di cui sopra.

Detto questo amplierei quindi l’articolo, o forse meglio inserendone uno apposito tra 1 e 2, dove sottolineare l’importanza di queste tre fasi, della necessità di eseguirle nel miglior modo possibile, consapevole che mentre la ricerca documentale è più alla portata di tutti, la conoscenza dei luoghi o meglio degli usi e consuetudini praticate, e che spesso cambiano da comune a comune, e la ricerca delle testimonianze specie nei piccoli paesi ove gli anziani sono refrattari agli sconosciuti, rimangono a vantaggio di chi il territorio lo vive quotidianamente per abitarvi o comunque praticarlo da tanto tempo.

Aggiungerei nel articolo 3 che occorre informare correttamente il cliente anche dei necessari e giusti costi per eseguire un lavoro a regola d’arte, in modo che possa valutarne la convenienza economica: spesso mi capita di differenze planimetriche contenute entro il metro lineare e con superfici ben al di sotto del centinaio di metri quardati che su boschi da 3000 euro ad ettaro nel migliore dei casi lasciano dedurre il valore in gioco.

Vedo casi ove per prendere un lavoro, a livello preventivo si rimane sul vago, per poi quantificare alla fine cifre che col senno di poi avrebbero fatto desistere il cliente a fronte di quanto sopra detto.

Altro caso la corsa al ribasso oggi tanto di moda, dove per prendere il cliente l’onorario ha del ridicolo e i casi sono due: se lavori bene ti paghi le spese, se poi vuoi anche guadagnare qualcosa la qualità del lavoro cala… e di molto.

Un ultimo punto… sottolineare l’importanza di una sana collaborazione tra colleghi avversi, poiché lo scopo non è dimostrare di essere più bravo della controparte e di avere ragione, ma di eseguire correttamente il lavoro assegnato, che peraltro se eseguito correttamente da entrambi non può che portare allo stesso risultato.

Nulla da aggiungere o modificare circa le tecniche citate, visto che quelle le condividiamo tutti.

Forse nell’articolo 4 sostituirei le parole “essere simile” con “rispettare” a proposito dell’algoritmo di calcolo delle coordinate. Ritengo infatti che l’”essere simile” si presti a giustificare chi adotti algoritmi diversi solo perché inclusi nel programma topografico che usa da anni e visto che lo conosce bene non lo vuole cambiare. E’ sempre infatti più semplice (e questo vale per tutti gli aspetti della vita) mantenere lo status quo piuttosto che avventurarsi in qualcosa di nuovo.