Quando l'Agenzia nega la consultazione dei fogli d'impianto

Gianni,
nella parte iniziale del corso 311 - Come risolvere le riconfinazioni con Excel - II^ edizione del sito www.corsigeometri.it (prima parte) hai evidenziato un aspetto piuttosto scandaloso sul comportamento dell’Ufficio Provinciale di Brescia riguardo alle difficoltà che recano ai colleghi di accedere ai fogli d’impianto.

Ti riporto gli estremi del DPR:

26/10/1972 Decreto del Presidente della Repubblica n. 650 art. 15 – Perfezionamento e revisione del sistema catastale. Iscrizione nel catasto edilizio urbano delle aree scoperte e dei lastrici solari.

In modo specifico all’articoli 6 e (11)

-Art. 6

Redazione dei tipi di frazionamento

Nella redazione dei tipi di frazionamento le nuove linee dividenti devono essere definite mediante misure prese sul terreno e riportate sul disegno.

Le misure devono essere rigorosamente riferite a punti o linee reali stabili, esattamente identificabili sul terreno oltreché riconoscibili sulle mappe catastali; detti punti o linee, oltre che indicati, devono essere sinteticamente ma chiaramente descritti. Deve essere data preferenza ai punti riportati sulle mappe originali d’impianto, di cui può essere a tal fine richiesta la gratuita consultazione o ai punti di cui al successivo art. 11 o a punti appositamente concordati con l’ufficio tecnico erariale.

… omissis …

Pertanto se il Tipo di Frazionamento è stato eseguito (ante '88) riferendosi ai punti riportati alle mappe d’impianto è ovvio - giocoforza - che necessita l’accesso a dette Mappe.
Inoltre è altrettanto vero che occorrono per la ricostruzione delle dividenti del TF.
Rimane confermato pure per gli attuali TF redatti, con nuova procedura, la necessità di reperire punti d’impianto per ricostruire a ritroso la storia delle dividenti.

Qui il Link per estrapolare il DPR: Normativa Catastale

Il testo riportato in verde non è applicabile per le riconfinazioni.

Ti dico questo per esperienza personale.
Ipotiziamo di dover richiedere all’U.T. alcuni punti utili riportati su la Mappa d’Impianto. Mi pongo alcune domande: Tenuto conto che il tecnico catastale non è coinvolto nella disputa del riconfinamento, con quale attenzione pone nel prelevare le coordinate nella Mappa d’Impianto? Se pur certificate a mio avviso non sono proponibili nella elaborazione del calcolo perchè potrebbero essere affette da errori grossolani. Mi è capitato di aver trovato in una perizia di riconfinazione un errore di lettura (grave) proprio su la certificazione catastale.
Altra domanda: Come potrei espormi nel firmare una perizia su dati forniti da altri? Credo abbia più valenza la lettura delle coordinate prelevate dal sottoscritto assumendone tutte le responsablità perchè direttamente counvolto.
l’Art. 6 comma 4 - richiede che: L’assunzione delle misure può essere effettuata con qualsiasi metodo suggerito dalla buona tecnica.
A chi è rivolto? Al professionista!
E allora? Le coordinate prelevate dal professionista sono elemento fondamentale di partenza per la buona riuscita del risultato finale.
Pertanto sepur la richiesta è gratuita o a pagamento è necessario l’accesso al professionita al prelevamento delle coordinate nelle Mappe d’Impianto.

Cordialità

Gionata geom. Laudani